COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 73 del 5 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI “B” 209 Stagione Sportiva 2010/2011 Gara Audax Rufina – D.L.F. Firenze Calcio (1-1) Del 10/04/2011. Campionato Giovanissimi B. In C.U. N.46 Del 13/04/2011. Reclama la società D.L.F. Firenze calcio avverso la seguente sanzione: SQUALIFICA FINO AL 31/03/2012 PELAGOTTI GIOVANNI (DLF FIRENZE CALCIO)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 73 del 5 Maggio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO GIOVANISSIMI “B”
209 Stagione Sportiva 2010/2011 Gara Audax Rufina – D.L.F. Firenze Calcio (1-1) Del 10/04/2011. Campionato Giovanissimi B. In C.U. N.46 Del 13/04/2011.
Reclama la società D.L.F. Firenze calcio avverso la seguente sanzione:
SQUALIFICA FINO AL 31/03/2012
PELAGOTTI GIOVANNI (DLF FIRENZE CALCIO)
“A seguito di decisione tecnica del D.G. lo offendeva ripetutamente.
Dopo la notifica dell'espulsione si avvicinava all'Arbitro strattonan-
dolo per la divisa cercando di strappargliela di dosso e tenendo conte
gno irriguardoso. Veniva allontanato dai propri compagni di squadra ma
, si divincolava e raggiunto nuovamente il D.G. lo afferrava per la di-
visa all'altezza dello sterno cercando di levargli la divisa.
Preso nuovamente a forza dai compagni e dai dirigenti, intervenuti dal
la panchina, veniva portato fuori dal terreno di gioco e nel contempo
offendeva ancora l'Arbitro anche con gesti osceni e con un linguaggio
blasfemo e scurrile. Una volta raggiunto lo spogliatoio colpiva con
calci e pugni la porta del medesimo. Al termine della gara colpiva an-
cora violentemente con calci e pugni sia la porta che le finestre del-
lo spogliatoio tanto che si presentavano alcune crepe. Nel contempo
reiterava le offese nei confronti dell'Arbitro. Sanzione aggravata poi
chè capitano. Restano a carico della Società D.L.F. eventuali danni re
clamati dalla società ospitante.”
La reclamante non contesta i fatti e riconduce il comportamento del proprio tesserato ad un momento in cui lo stesso ha “perso la testa”.
Ritiene non vi sia stata volontà di colpire l’arbitro e chiede una riduzione della sanzione anche in virtù della giovane età del calciatore. Allega una lettera di scuse del padre del calciatore.
L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto scritto in prime cure sostenendo che il padre del calciatore non ha manifestato alcuna scusa nei suoi confronti.
La C.D. esaminati gli atti ufficiali rileva quanto segue.
I fatti che si sono verificati in occasione della gara in oggetto e nello specifico il comportamento del calciatore Pelagotti Giovanni, sono di estrema gravità.
Infatti, ciò che colpisce l’attenzione è la reiterazione dei gesti e delle parole in più momenti temporali.
Da ciò si evince che non può trattarsi di uno scatto d’ira momentaneo, che comunque sarebbe stato censurabile anche in virtù del ruolo rivestito in campo, ma di un’attività violenta ed illecita protrattasi nel tempo e reiterata in momenti diversi.
Non solo, ad avvalorare la tesi esposta, concorre l’assoluta assenza di un ravvedimento da parte del calciatore che mai, né in occasione della gara al suo termine, né successivamente verso il G.S. o, a maggior ragione, verso la scrivente Commissione (ove è possibile comparire personalmente anche a mezzo dell’esercente la potestà genitoriale), ha sentito la necessità di intervenire.
La lettera del padre è da considerarsi come un gesto proprio del genitore piuttosto che una presa di coscienza del calciatore, che non l’ha sottoscritta (in certi casi anche la mancanza di capacità di agire può essere, se non in punto di mero diritto, quanto piuttosto quale asseverazione emozionale, sinonimo di un ravvedimento).
Quindi si può sicuramente affermare che il calciatore, non solo ha agito con coscienza e volontà, ma nemmeno ha ritenuto, in un momento successivo (nonostante la sua qualifica di capitano della squadra), di riflettere sui gesti compiuti nell’ottica di un ripensamento, anche se tardivo.
Come è noto la giurisprudenza del Collegio in tema di giovane età del responsabile di fatti antisportivi ed antigiuridici in generale, è orientata nell’ottica di considerare la stessa come un’aggravante piuttosto che un’esimente.
Tale convincimento, ormai radicato e costante, trova il suo fondamento nella necessità di fare riflettere il responsabile nel caso di violazione delle regole (oggi del gioco, ma in generale del vivere in comune) in modo da ingenerare nello stesso un severo monito per il futuro.
I giovani d’oggi, che saranno la colonna portante della società di domani, devono imparare a proprie spese cosa significa il rispetto delle norme e, soggettivamente, degl’altri, nel momento in cui violano i principii cardine della società di cui anche l’attività sportiva fa parte.
Da quanto esposto, in relazione ai fatti contestati, la C.D. non concorda con il G.S. in ordine alla quantificazione della sanzione che dovrà essere modificata come da dispositivo.
P.Q.M.
La C.D.T.T. respinge il reclamo ed in virtù del principio della reformatio in peius concessale dalle norme federali, squalifica il calciatore Pelagotti Giovanni fino al 13/10/2012. Restano ferme le disposizioni in ordine al risarcimento dei danni causati dallo stesso.
Dispone l’addebito della tassa di reclamo.
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