COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 27 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – La Valle Marcello, Presidente A.S.D. Cecina, per la contestata violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, commi 9-10-15, del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.; – la A.S.D. Cecina per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, c. 1, del C.G.S., dell’operato del proprio Presidente.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 27 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - La Valle Marcello, Presidente A.S.D. Cecina, per la contestata violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, commi 9-10-15, del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.; - la A.S.D. Cecina per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, c. 1, del C.G.S., dell’operato del proprio Presidente. L’art. 94 ter, che regola gli accordi economici e di svincolo per morosità dei calciatori dei Campionati Nazionali L.N.D. e gli accordi economici degli allenatori della medesima Lega, prevede che “….In caso di impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Appello”. La Procura Federale, preso atto della comunicazione in data 7 dicembre 2010 con la quale il C.R.T. denunciava l’inadempienza dell’A.S.D. Cecina in ordine a quanto stabilito dalla Commissione Accordi Economici (C.A.E.) relativamente ai procedimenti instaurati dai calciatori: Capone Alessandro, Vivaldi Luca, Vanni Giacomo e Brontolone Antonio, ha disposto il deferimento qui in esame. Il provvedimento è basato sull’acquisizione dei Comunicati Ufficiali della C.A.E., nn. 45 e 60/2010, recanti l’accoglimento dei ricorsi proposti dai calciatori sopraindicati, nonché delle comunicazioni relative a tali decisioni, trasmesse da detta Commissione alla Società A.S.D. Cecina, a mezzo raccomandata con r.r. in date comprese tra il giorno 11 agosto e 8 ottobre 2010, rimaste senza che ad esse sia stata data la richiesta esecuzione. Il Presidente della Commissione, disposte le rituali convocazioni, dà atto che nessuno dei soggetti deferiti è presente. La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto. Aperto il dibattimento l’Avvocato Stefanini, ricordando che il deferimento è basato su prova esclusivamente documentale e quindi del tutto inoppugnabile, chiede la applicazione della seguenti sanzioni - al Presidente dell’A.S.D Cecina, l’inibizione per mesi 6 (sei); - alla Società A.S.D., la penalizzazione di punti 4 (quattro) da scontarsi al momento della eventuale iscrizione ad un campionato e l’ammenda di euro 1.500,00. La Commissione dopo riunione in Camera di consiglio ritiene che il deferimento sia da accogliere perché ampiamente provato dalla documentazione in atti e, P.Q.M. delibera di infliggere ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni. - La Valle Marcello mesi 6 (sei) di inibizione; - Soc. Cecina quattro punti di penalizzazione in caso di nuova iscrizione ad un campionato dilettanti, oltre ad euro 1.500,00 (millecinquecento) di ammenda.
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