COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 71 del 28 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 197 stagione sportiva 2010/2011 Gara Mezzana – Comeana (1-1) del 27/03/2011. Campionato di I Categoria. In C.U. n.61 del 31/03/2011 C.R.T. Reclama la società Mezzana avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.: AMMENDA Euro 900,00 MEZZANA A.S.D.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 71 del 28 Aprile 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
197 stagione sportiva 2010/2011 Gara Mezzana – Comeana (1-1) del 27/03/2011. Campionato di I Categoria. In C.U. n.61 del 31/03/2011 C.R.T.
Reclama la società Mezzana avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.:
AMMENDA
Euro 900,00 MEZZANA A.S.D.
Per aver consentito l'accesso al recinto di gioco a persone estranee che offendono il D.G.. Per contegno offensivo e minaccioso vero l'arbitro con lancio di alcuni piccoli sassi senza peraltro colpire. Per avere, sostenitore isolato, offeso il D.G. a fine gara ed aver colpito con uno sputo l'autovettura dello stesso. Per danneggiamenti al veicolo dell'arbitro. Si pone l'obbligo alla societa' oggettivamente responsabile il risarcimento di tutti i danni che in seguito potranno essere quantificati. Recidiva.
La reclamante contesta le offese all’arbitro da parte di persone presenti all’interno del recinto di gioco, pur ammettendo che frasi offensive sono state profferite dal pubblico.
Nega altresì il lancio di sassi nonché il danneggiamento della vettura del D.G. il quale, al termine della gara, ha potuto constatare l’assenza di eventi dannosi sulla stessa.
Chiede una riduzione della sanzione e l’esonero da ogni forma di risarcimento per i danni al veicolo dell’arbitro.
Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma quanto già evidenziato in prime cure.
La C.D.T.T. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo.
La versione fornita dall’arbitro appare puntuale ed esaustiva in ogni sua parte, al contrario della tesi difensiva che appalesa genericità e carenza di argomentazioni in generale ed in particolare in ordine ai danni al veicolo del D.G.
Infatti, il supplemento inserito in allegato al rapporto di gara, già di per sé denota chiarezza di esposizione dei fatti che, per converso, non sono stati adeguatamente controbattuti dalla società reclamante.
In particolare, per quanto attiene la vettura, ci si limita a rilevare l’assenza di danni visibili e quindi, presumibilmente, alla carrozzeria, mentre ciò che viene lamentato dall’arbitro riguarda la parte meccanica, tanto è vero che lo stesso riferisce di un aiuto ricevuto dal dirigente accompagnatore della società Mezzana per farla ripartire.
Inoltre la tipologia del danno riscontrata il giorno seguente (presenza di acqua e terra nel serbatoio), la mancanza di serratura dello stesso, il perfetto funzionamento del veicolo all’arrivo, la possibilità di accesso al luogo di parcheggio (indicato dalla società ospitante) da parte di soggetti esterni ed estranei ai protagonisti dell’evento sportivo, costituiscono ben più di un indizio circa la responsabilità oggettiva da carente custodia imputabile alla reclamante.
Da non sottovalutare, infine, la recidività contestata che non viene smentita.
In punto di quantificazione della sanzione la stessa appare ben calibrata e corrispondente a giustizia.
P.Q.M.
La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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