COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 31 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 161 Stagione sportiva 2010/2011 Reclamo proposto dalla Polisportiva S. Donato ACLI avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il giocatore Fornaciari Andrea fino al 24.04.2011. C.U. N° 54 del 24.02.2011
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 61 del 31 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
161 Stagione sportiva 2010/2011 Reclamo proposto dalla Polisportiva S. Donato ACLI avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il giocatore Fornaciari Andrea fino al 24.04.2011. C.U. N° 54 del 24.02.2011
Il Giudice Sportivo squalificava il calciatore Fornaciari Andrea fino al 24.4.2011 “per aver dato una leggera spinta su una spalla del D.G. senza conseguenze; accompagnava tale gesto con frase irriguardosa”.
Con sintetico ma chiaro reclamo la società richiede una riduzione della squalifica.
Non esclude il proferimento di frasi irriguardose, ma evidenzia come il D.G. sia stato colpito involontarimente, precisandone la dinamica.
Conclude con la richiesta di audizione personale.
All’udienza odierna, la società conferma quanto già indicato nel reclamo, insistendo sulla involontarietà del contatto.
L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma come il tesserato “nell’impeto della protesta, si avvicinava dandomi una leggera spinta sulle spalle...”.
Il reclamo non merita accoglimento.
Dagli atti di gara emerge come il contatto non sia stato così fortuito come la società vuol fare credere.
E’, altresì, innegabile, che nessuna conseguenza abbia subito il D.G., che non lamenta nemmeno di aver fatto alcun passo indietro in seguito alla lieve spinta.
La sanzione del Primo Giudice, pertanto, appare ben calibrata, avendo tenuto conto del contatto, volontario, ma senza conseguenze, nonchè delle frasi profferite, attestandosi praticamente sul minimo comminabile per fatti di tale natura.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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