• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 60 del 24 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE
22 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
– Zambarda Gian Matteo, calciatore, per la violazione dell’art. 1. c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 40, c. 3 delle N.O.I.F. ed anche in violazione dell’art. 10, c. 2 e 6, del C.G.S.;
– Battini Carlo, Presidente, per la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 40, c. 3, delle N.O.I.F. e dell’art. 10, c. 2, del C.G.S.;
– Burchielli Fabrizio, Dirigente, per la violazione di cui all’art. 1, c. 1 in relazione agli artt. 10, c. 2 e 6 ed all’art. 17, c. 8, del C.G.S. in riferimento a quanto previsto dall’art. 66, c. 4, delle N.O.I.F;
– la Società A.C. Pisa 1909 S.S., S.r.l., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, come previsto dall’art. 4, c. 1 e 2, per il comportamento tenuto dal Presidente e dai tesserati sopraindicati.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 60 del 24 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE
22 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
- Zambarda Gian Matteo, calciatore, per la violazione dell’art. 1. c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 40, c. 3 delle N.O.I.F. ed anche in violazione dell’art. 10, c. 2 e 6, del C.G.S.;
- Battini Carlo, Presidente, per la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 40, c. 3, delle N.O.I.F. e dell’art. 10, c. 2, del C.G.S.;
- Burchielli Fabrizio, Dirigente, per la violazione di cui all’art. 1, c. 1 in relazione agli artt. 10, c. 2 e 6 ed all’art. 17, c. 8, del C.G.S. in riferimento a quanto previsto dall’art. 66, c. 4, delle N.O.I.F;
- la Società A.C. Pisa 1909 S.S., S.r.l., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, come previsto dall’art. 4, c. 1 e 2, per il comportamento tenuto dal Presidente e dai tesserati sopraindicati.
A seguito di specifica segnalazione il C.R.T., acquisita dalla Delegazione Provinciale di Pisa la documentazione relativa all’annullamento del tesseramento del giovane calciatore Gian Matteo Zambarda, trasmetteva il fascicolo alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.
L’Ufficio Inquirente ha accertato che la richiesta di tesseramento del calciatore, inoltrata dall’A.C.Pisa in data 24.09.2009, non era stata accolta per la violazione del terzo comma dell’art. 40, non risultando rispettata la procedura prevista da detta norma in ordine al tesseramento dei calciatori che, infrasedicenni, provengono da altra Regione.
Da ciò il deferimento che coinvolge, oltre al predetto calciatore, il Presidente della Società, che ha sottoscritto la richiesta di tesseramento, e il Dirigente Fabrizio Burchielli che ha firmato le liste di gara attestando, in tal modo, la regolarità delle posizione del calciatore in tutte le gare del Campionato Regionale Allievi - Girone D- cui l’atleta ha partecipato nel periodo compreso tra la richiesta del tesseramento e la sua invalidazione.
Sono oggi presenti, a seguito della notifica dell’atto di convocazione:
- Zambarda Gian Matteo, calciatore, assistito dal genitore Signora Marchi Monica in quanto minore di età;
- Battini Carlo, Presidente della Società A.C. Pisa 1909 S.S. S.r.l.;
- la Società A.C. Pisa 1909 S.S. S.r.l.. in persona del Presidente Battini Carlo.
Il Signor Battini e la Società sono difesi e rappresentati dall’Avvocato Mattia Grassani, del Foro di Bologna e in udienza, per delega processuale, dal Dottor Lorenzo Signorini.
Il difensore ha trasmesso, per conto dei propri assistiti, tempestiva memoria via fax.
La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini.
All’inizio del dibattimento, dapprima la signora Marchi, per conto del minore Gian Matteo Zambarda, quindi il dr. Signorini, in nome e per conto del Presidente Battini e della Società A.C. Pisa 1909 S.S. S.r.l., dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale, qui rappresentata, un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio.
- Zambarda Gian Matteo, la squalifica per tre giornate sulla pena base di 5 giornate;
- Battini Carlo, la inibizione per mesi due sulla pena base di mesi quattro;
- Società A.C. Pisa 1909 S.S. S.r.l., in conseguenza delle responsabilità diretta ed oggettiva contestatale, l’ammenda di € 1.500,00 nonché la penalizzazione di punti 3 da scontarsi nella presente stagione nell’ambito del Campionato Allievi Regionali sulla pena base rispettiva di € 2.000,00 (duemila) e punti 4.
La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo.
Di conseguenza
ORDINA
la applicazione delle seguenti sanzioni:
- al calciatore Zambarda Gian Matteo, la squalifica per tre giornate;
- al Presidente della Società, Battini Carlo, la inibizione per mesi due;
- alla Società A.C. Pisa 1909 S.S., s.r.l., l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento) e tre punti di penalizzazione da scontarsi nella classifica del Campionato Allievi regionali nella stagione in corso.
DISPONE
la chiusura del dibattimento relativamente ai soggetti che, sopra indicati, hanno richiesto e ottenuto la definizione concordata.
Il dibattimento prosegue nei confronti del Dirigente Fabrizio Burchielli, assente nonostante rituale convocazione.
Entrando nel merito del deferimento interviene, su invito del Presidente della C.D.T.T., l’Avvocato Stefanini il quale, per conto della Procura Federale, ne conferma la fondatezza essendo basato su un documento inoppugnabile quale la richiesta di tesseramento del calciatore che, sottoscritta dal Presidente, è stata inviata alla Delegazione Provinciale di Pisa.
Dalla richiesta risultano in maniera evidente sia la data di nascita del calciatore (4.11.1993) che l’effettivo Comune di residenza (La Spezia), per cui il tesseramento è regolato dal comma 3 dell’art. 40 delle N.O.I.F..
Il documento di iscrizione contiene in allegato il cartellino sottoscritto dal calciatore e dalla madre.
Detta documentazione si pone in contrasto con il disposto della norma citata la quale prevede che, per i calciatori di età inferiore ai sedici anni, qual’è lo Zambarda, e provenienti da altra Regione, il tesseramento può avvenire solo in presenza di comprovata residenza nella Regione sede della Società per la quale intende tesserarsi da almeno sei mesi. In alternativa la sede della Società deve essere ubicata in provincia di altra Regione confinante con quella di residenza.
Nessuna di tali condizioni è stata soddisfatta nel caso di specie per cui la violazione risulta del tutto provata; da essa discende la responsabilità del Dirigente Burchielli che, ai sensi dell’art. 66 delle N.O.I.F., ha attestato la regolarità del tesseramento del calciatore. Chiede comminarsi la sanzione della inibizione per anni due, giusto il disposto dell’art. 10, comma 9, del C.G.S..
Chiuso il dibattimento la C.D.D.T decide.
La violazione dell’art. 40 è evidente dall’esame comparato del certificato di residenza rilasciato in data 21 agosto 2009 dal Comune di La Spezia e la richiesta di tesseramento recante la data del giorno 11 settembre 2009.
Il nucleo familiare non aveva quindi la residenza nella Regione Toscana per cui viene disatteso il disposto della prima parte della norma.
Non è soddisfatta neanche la seconda parte di essa, rilevandosi che la Società A.C. Pisa 1909 ha la sede nel Comune di Pisa, Provincia di Pisa, che non confina con la Provincia di La Spezia trovandosi tra esse sia la Provincia di Lucca che quella di Massa e Carrara.
Il calciatore ha partecipato quindi in maniera irregolare alle gare disputate in data 13, 16, 20, e 27 settembre ed infine in data 15 novembre 2009, in ordine alle quali il Dirigente Burchielli ha sottoscritto le relative liste di gara.
La colpevolezza del Burchielli è, quindi, incontestabile stante la assoluta chiarezza del disposto del 4 comma dell’art. 66 delle N.O.I.F., dovendosi peraltro rilevare che, nonostante la Delegazione Provinciale di Pisa abbia comunicato in data 24 settembre 2009 la invalidità della richiesta di tesseramento, allorché il calciatore aveva disputato tre gare in posizione irregolare, egli abbia attestato anche per le gare del 27/09 e del 15/11 del medesimo anno la regolarità del tesseramento del calciatore, sottoscrivendo le relative distinte di gara.
In ordine alla sanzione richiesta la C.D.T.T. non può che ribadire la propria costante posizione, rilevando che la richiesta del rappresentante della Procura Federale è riferita al minimo edittale dal quale la C.D. non può discostarsi.
P.Q.M.
delibera di accogliere il deferimento perché del tutto provato e, tenuto conto dei numerosi precedenti giurisprudenziali esistenti in materia, delibera di infliggere la seguente sanzione:
- al Dirigente Burchielli Fabrizio, la inibizione per anni due:
Infligge per effetto della applicazione dell’art. 23 del C.G.S.:
- al calciatore Zambarda Gian Matteo, calciatore, la squalifica per tre giornate di gara;
- al Presidente della Società, Battini Carlo, la inibizione per mesi due;
- alla Società A.C. Pisa 1909 S.S. S.r.l., l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento) oltre la penalizzazione di punti tre nella classifica del Campionato Allievi Regionale, da scontarsi nel corso della presente stagione.
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– Zambarda Gian Matteo, calciatore, per la violazione dell’art. 1. c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 40, c. 3 delle N.O.I.F. ed anche in violazione dell’art. 10, c. 2 e 6, del C.G.S.;
– Battini Carlo, Presidente, per la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in relazione all’art. 40, c. 3, delle N.O.I.F. e dell’art. 10, c. 2, del C.G.S.;
– Burchielli Fabrizio, Dirigente, per la violazione di cui all’art. 1, c. 1 in relazione agli artt. 10, c. 2 e 6 ed all’art. 17, c. 8, del C.G.S. in riferimento a quanto previsto dall’art. 66, c. 4, delle N.O.I.F;
– la Società A.C. Pisa 1909 S.S., S.r.l., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, come previsto dall’art. 4, c. 1 e 2, per il comportamento tenuto dal Presidente e dai tesserati sopraindicati."