COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 144 Stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Bonalaccia avverso alla squalifica fino al 5/02/2013 del calciatore Mattera Cesare (C.U. n. 33 del 9/02/2011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 58 del 10 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 144 Stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Bonalaccia avverso alla squalifica fino al 5/02/2013 del calciatore Mattera Cesare (C.U. n. 33 del 9/02/2011) Il G.S.T. motivava così la sanzione irrogata al giocatore per i comportamenti tenuti durante l’incontro casalingo disputatosi, in data 6/02/2011, tra la ricorrente e la società A.S.D. Intercomunale Costa Ovest: “A gioco fermo in segno di protesta si avvicinava al D.G. proferendo frasi irriguardose; contemporaneamente lo colpiva violentemente con la spalla al centro del torace facendolo indietreggiare di mezzo metro circa. Nel prosieguo della gara il D.G. avvertiva un dolore intenso allo sterno che proseguiva fino a sera”. Avverso tale decisione l’Associazione Sportiva Dilettantesca Bonalaccia proponeva rituale reclamo nell’interesse del proprio calciatore e, contestando la dinamica dei fatti, eccepiva che il lievissimo contatto, avvenuto tra il calciatore ed il D.G., fosse privo di qualsiasi volontarietà; il minimo urto non avrebbe in ogni caso assunto quel carattere violento e lesivo che sembra emergere dal rapporto di gara. In tal senso la società provvedeva a far sottoscrivere il reclamo ad alcuni giocatori della squadra avversaria; sottolineando la solidarietà sportiva dimostrata nel censurare la descrizione auspicava la revoca o una riduzione del provvedimento impugnato. Nel contempo, invocando giustizia, chiedeva una opportuna indagine federale e preannunciava una raccolta di firme per proporre all'AIA la radiazione dell'arbitro. Il reclamo risulta parzialmente fondato. Sulle istanze di ammissione a prova testimoniale nonché sulle firme allegate al reclamo questa C.D.T. ritiene di non potere valutare le stesse precisando che le Carte Federali fanno espresso divieto quanto all’ammissione di prove testimoniali all’interno del procedimento sportivo. Tale divieto non può essere “aggirato” dalla sottoscrizione del reclamo da parte dei giocatori che così, in adesione al contenuto dell'atto, inserirebbero le proprie dichiarazioni testimoniali nel fascicolo del giudizio sportivo in violazione delle precise disposizioni procedurali; pertanto tali allegazioni devono essere dichiarate inammissibili. Dopo aver comunque censurato i toni accesi e poco ortodossi utilizzati dalla società nella redazione del reclamo occorre rilevare che uno dei pochi elementi presenti nel rapporto (forse non adeguatamente sottolineato nell'impugnazione) collide con la ricostruzione degli eventi avvenuti sul campo; appare infatti inconcepibile come un colpo di tale violenza da cagionare un dolore persistente allo sterno possa aver spostato il D.G. di solo mezzo metro. Nel rapporto si legge infatti: “A giuoco fermo, in segno di protesta, piombava su di me urlando: ma che xxxxx hai visto era in fuorigioco e mi colpiva violentemente con la spalla al centro del torace facendomi indietreggiare di mezzo metro circa. In un primo momento ho attutito il colpo, ma successivamente nel prosieguo della gara avvertivo un dolore intenso allo sterno.[...] Il dolore/fastidio al torace, ad oggi, non mi è passato completamente.” Le perplessità risultavano confermate dal contenuto del supplemento nel quale il D.G. attenua le proprie dichiarazioni precisando che: “mi dirigevo verso il centrocampo girandomi su me stesso, mentre il predetto calciatore, correva verso di me e senza riuscirsi a fermare mi colpiva volontariamente e con violenza con la spalla al centro del torace, facendomi indietreggiare di circa mezzo metro.” Tale contraddittoria precisazione - senza riuscirsi a fermare mi colpiva volontariamente - pone persino il dubbio che il giocatore possa avere avuto una difficoltà nell'arrestare la propria corsa e pertanto la dinamica del fatto deve essere persino ridimensionata in relazione alla reale intenzionalità del Fabbri nel colpire l’arbitro. Non vi è dubbio che il giocatore abbia nella sua corsa raggiunto il D.G. per poi venire a contatto con lo stesso; tuttavia non si ravvede nell’episodio, anche con riferimento alle dichiarazioni arbitrali ed alle conseguenze lamentate (il D.G. terminava regolarmente tutta la gara) quell’intensità del dolo e quella connotazione lesiva che poteva apparire dalla prima ricostruzione la cui sanzione appariva comunque eccessivamente afflittiva. Pertanto la sanzione inflitta dal G.S.T. deve essere parimenti ridimensionata. P.Q.M. La C.D.T., in parziale riforma, accoglie il reclamo riducendo la squalifica inflitta al calciatore Mattera Cesare fino al 9/10/2011 anziché fino al 5/02/2013. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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