COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 20 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE “C2” 54 stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantistica Remole avverso l’ammenda di € 500,00 comminata dal G.S.T. (C.U. n. 34 del 18/11/2010)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 20 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE “C2” 54 stagione sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantistica Remole avverso l’ammenda di € 500,00 comminata dal G.S.T. (C.U. n. 34 del 18/11/2010) Con rituale e tempestivo gravame l'Associazione Sportiva Dilettantistica Remole reclamava avverso la decisione del G.S.T., relativa alla competizione casalinga disputata in data 12/11/2010 contro la società Tre Esse 2005, che così motivava l'impugnata sanzione: “Per avere, propri sostenitori, assunto nei confronti del Direttore di Gara condotta comportante offesa e denigrazione per motivi di razza.” La reclamante, contestando integralmente i fatti, nega che il D.G. sia stato offeso con espressioni razziste e, condannando ogni forma di espressione xenofoba (nella squadra gioca un giocatore di colore peraltro presente alla competizione), rammenta i trascorsi, assolutamente privi di qualsivoglia censura, della società. Pur comprendendo di non poter portare testimoni a controprova della fede privilegiata del D.G. la società non si rassegna alle infamanti attribuzioni e, pur cosciente delle scarne facoltà difensive, decide di interporre gravame per argomentare le proprie ragioni e conclude per l'annullamento della sanzione irrogata. Il reclamo è infondato e non merita accoglimento. La C.D.T. riteneva opportuna, ai fini del decidere, l'integrazione del supplemento arbitrale che veniva espressamente richiesto ed ottenuto; nel documento il D.G., pur commentando in modo inappropriato e stizzito i fatti, conferma recisamente quanto descritto nell'originario rapporto di gara. La determinatezza di quanto descritto nel supplemento, che conferma assolutamente il primo documento, cristallizza espressioni certamente contrarie all'art. 11 C.G.S. il quale, titolato “Responsabilità per comportamenti discriminatori”, definisce il comportamento discriminatorio come “ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.” Rileva che comunque, oltre la fede privilegiata conferita dalle Carte Federali al rapporto arbitrale, alcuni elementi logici, fra i quali la stessa emotività (seppur censurabile) che traspare dal supplemento arbitrale, depongono a favore della ricostruzione fornita dal D.G.; infatti il medesimo, in quel frangente, sentì persino l'esigenza (errando, come successivamente stabilito dal G.S.T. nel C.U. n. 35 del 25/11/2010) di interrompere la gara. Per quanto attiene alla determinazione della sanzione occorre rammentare che, in ambito dilettantistico, le società responsabili per “cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione” sono passibili dell’ammenda fino ad € 20.000,00 con un minimo edittale fissato in € 500,00. P.Q.M. La C.D.T. respinge il reclamo e conferma il provvedimento adottato dal G.S.T. disponendo l'incameramento della relativa tassa.
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