COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 13 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI 60 / stagione sportiva 2010/2011. Reclamo della A.C.D. Giovani Calciatori avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Lucca ha squalificato, per cinque gare, il calciatore Deda Gabriel. (C.U. n. 22/2010)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 13 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI 60 / stagione sportiva 2010/2011. Reclamo della A.C.D. Giovani Calciatori avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Lucca ha squalificato, per cinque gare, il calciatore Deda Gabriel. (C.U. n. 22/2010) “Per comportamento discriminatorio per motivi legati al colore della pelle di un avversario”, questa la motivazione posta dal G.S. al provvedimento in epigrafe, che viene impugnato dal Presidente della A.C.D. Giovani Calciatori il quale, non nega quanto addebitato al calciatore dichiarando di condividere le decisioni assunte dal D.G. in campo e dal G.S. in sede disciplinare. Il reclamo viene quindi proposto unicamente in funzione del chiaro pentimento mostrato dal calciatore addirittura fin da dopo il diverbio sorto con un avversario, a seguito di una serie di falli subiti, ed in reazione ad una offesa razziale ricevuta, con conseguente richiesta di riduzione. A sostegno della doglianza il reclamante sostiene che il provvedimento di espulsione è stato assunto dal D.G. dopo aver sentito il Deda rivolgersi all’avversario dicendogli “stai zitto sporco negro è tutta la partita che mi picchi”. Il Collegio letti gli atti ufficiali (rapporto di gara e supplemento) rileva quanto segue: al nono minuto del primo tempo l’arbitro espelleva il calciatore Marikku Fernandoge Stefan (n. 11 Oltreserchio) annotando “ per aver spinto e per aver tentato di colpire con un pugno il n. 9 avversario dopo che quest’ultimo l’aveva offeso. Con annotazione eseguita allo stesso nono minuto veniva espulso il calciatore Deda (n. 9 A.C.D. Giovani Calciatori) ”perché dopo aver subito un fallo dal n. 11 avversario rialzandosi ha detto a quest’ultimo: stai attento negro di m…” In sede di supplemento, letto il reclamo, il D.G. è stato ancor più esauriente specificando, avendola udita ben distintamente, la frase testualmente sopra riportata, pronunciata dal Deda “….dopo un normale fallo di gioco commesso per la prima volta dal calciatore Marikku”,. Dagli atti ufficiali che, come costantemente affermato da tutti gli Organi della disciplina sportiva, hanno carattere di prova assoluta, si evince inoltre che talune affermazioni a difesa, quali ad esempio ”…è tutta la partita che mi picchi”, non sono veritiere dato che l’episodio in esame è avvenuto al nono minuto del primo tempo e che la frase non è stata proferita a fronte di altro insulto razziale, ma subito dopo un normale (primo) fallo di gioco. Passando ad esaminare l’entità della sanzione che viene ritenuta eccessiva non può non osservarsi che quanto determinato costituisce il “minimo edittale” previsto, nel caso di frasi di discriminazione razziale dall’art. 19, comma 2, del C.G.S., il quale indica che essa è da determinarsi con la squalifica per “almeno cinque giornate di gara”, salvo maggiori sanzioni per casi più gravi. Per compiutezza di esame si precisa che il calciatore Marikku è stato punito con la squalifica per tre giornate per il fallo commesso sul Deda. P.Q.M. la C.D. respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa
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