COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 38 del 10 Dicembre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 12 / P – stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Kutufa’ Massimo, Amministratore Unico A.S. Lucchese Libertas s.r.l.; – Hadj Ahmad Fouzi, Presidente C. di A. A.S. Lucchese Libertas s.r,l.; – Torre Giovanni, Consigliere di Amm.neA.S. Lucchese Libertas s.r.l.; – Giusti Silvio, Consigliere di Amm.ne A.S. Lucchese Libertas s.r.l., per la violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F..
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 38 del 10 Dicembre 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
12 / P - stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
- Kutufa’ Massimo, Amministratore Unico A.S. Lucchese Libertas s.r.l.;
- Hadj Ahmad Fouzi, Presidente C. di A. A.S. Lucchese Libertas s.r,l.;
- Torre Giovanni, Consigliere di Amm.neA.S. Lucchese Libertas s.r.l.;
- Giusti Silvio, Consigliere di Amm.ne A.S. Lucchese Libertas s.r.l.,
per la violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F..
Il Presidente della Commissione in apertura di dibattimento rileva che le notifiche appaiono non perfezionate nei confronti dei deferiti Torre Giovanni e Giusti Silvio.
Interviene l’Avvocato Taddeucci Sassolini il quale chiede che dal procedimento sia stralciata la posizione dei soggetti sopraindicati, proseguendosi il giudizio nei confronti di coloro la cui notifica è regolarmente avvenuta.
La Commissione riunitasi in Camera di Consiglio emette la seguente ordinanza:
la C.D.T.T.,
rilevato
che la notifica è regolarmente avvenuta nei confronti della Procura Federale, dei deferiti Kutufà Massimo e Hadj Ahmad Fouzi,
preso atto
che non risulta correttamente istaurato il contraddittorio nei confronti di Torre Giovanni e Giusti Silvio, sia con riferimento all’avviso di convocazione, le cui raccomandate sono state restituite entrambe con l’indicazione“indirizzo insufficiente”, sia con riferimento alla notifica dell’atto di deferimento da parte della Procura Federale, come si evidenzia dall’esame della documentazione espressamente richiesta per le vie brevi da questa C.D. all’Ufficio requirente,
dispone
- procedersi nella discussione del deferimento nei confronti di Kutufà Massimo e Hadj Ahmad Fouzi,
- stralciare la posizione di Torre Giovanni e Giusti Silvio trasmettendo gli atti alla Procura Federale per l’individuazione dei corretti indirizzi mancanti e per l’assunzione dei conseguenti adempimenti.
Questi i fatti:
a seguito della sentenza emessa dal Tribunale di Lucca, in data 18 novembre 2008, con la quale è stato dichiarato il fallimento della A.S. Lucchese Libertas s.r.l., il Presidente della F.I.G.C. ne ha revocato l’affiliazione, in applicazione dell’art. 16 delle N.O.I.F..
La pubblicazione del provvedimento sul C.U. n. 81/A ha determinato la Procura ad operare, ai sensi dell’art. 21 delle N.O.I.F., il deferimento indicato in epigrafe, dopo aver identificato i Dirigenti responsabili della gestione Societaria.
A tal fine l’Ufficio, rilevato che la quota del 99,963 % del capitale sociale era posseduta, dal 4 agosto 2005 fino alla data della sentenza di fallimento, dalla Società Brisk Business LLC, il cui rappresentante legale era il Sig. Ahmad Fouzi Hadj, ha ricostruito il successivo alternarsi dei vari amministratori.
Questi i risultati dell’indagine:
dal 9 gennaio 2006 fino al 20 settembre 2007 il Sig. Ahmad Fouzi Hadj, presiedeva un C. di A. composto, fino al 7 settembre 2007, dai seguenti Dirigenti:
Pier Luca Bubbi con la qualifica di vice Presidente;
Damiano Sterle, Oussama Osman e Roberto Davini, consiglieri;
dal 20 settembre 2007 al 21 luglio 2008, il C.di A. era presieduto sempre da Ahmad Fouzi Hadj, ma era composto dai consiglieri Giovanni Torre e Silvio Giusti;
dal 21 luglio al 30 ottobre 2008, viene nominato un Amministratore Unico nella persona di Massimo Kutufà, già Direttore Generale dal 19 febbraio 2006.
Così esposti i fatti il Presidente della C.D., dà atto che è presente, a seguito di convocazione, la Procura Federale rappresentata dall’Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Sostituto.
Non è presente alcuno dei dirigenti deferiti nonostante rituale notifica.
Il Presidente della C.D., rilevando che il Sig. Massimo Kutufà ha inviato in data odierna comunicazione scritta nella quale dichiara la sua impossibilità ad essere presente al dibattimento per improrogabili impegni di lavoro e che il Sig.Ahmad Fouzi Hadj non ha fatto pervenire alcuna notizia, invita il rappresentante della Procura Federale ad esporre le richieste dell’Ufficio.
L’Avvocato Taddeucci Sassolini conferma i motivi che hanno determinato la Procura Federale a disporre il deferimento precisando che essi si rinvengono nella sentenza di fallimento che ha indotto il Presidente Federale alla revoca dell’affiliazione della Società.
Richiama la importanza di una Società come la A.S. Lucchese Libertas s.r.l., e ricorda che la Società, nella quale negli ultimi anni sono state investite notevoli somme, come dimostra la appetibilità delle sue quote rilevata dall’esame della visura camerale, è stata ricapitalizzata nel settembre 2007 per trovarsi, pochi mesi dopo, in stato di decozione, tanto da essere dichiarata fallita nel novembre dell’anno 2008.
Riaffermata quindi la responsabilità dei soggetti deferiti oggi esaminati conclude chiedendo che vengano loro inflitte le seguenti sanzioni che gradua secondo la diversità delle posizioni rivestite:
- Al Sig. Massimo Kutufà, la inibizioni per anni tre;
- Al Sig. Ahmad Fouzi Hadj, in considerazione dell’impegno assunto nel lungo periodo, la inibizione di anni 5, con radiazione.
Chiuso il dibattimento la C.D. passa a decisione.
Preliminarmente rileva il comportamento omissivo tenuto, in aperta violazione delle norme federali, dagli organi sociali già fin dal maggio – giugno 2007, circa gli oneri associativi, tributari e previdenziali, come dimostra la sentenza, emessa in proposito dalla C.D.N. con cui sono stati sanzionati sia il Presidente dell’epoca, Hadj, che il consigliere Torre.
La sentenza è stata confermata in punto di diritto dalla Corte di Giustizia Federale.
Tale comportamento inoltre risulta reiterato nel periodo ottobre. novembre e dicembre 2007ed è stato oggetto di ulteriore sanzione.
Il Collegio ritiene inoltre di dover premettere in punto di diritto, sulla base della interpretazione data dalla Corte di Giustizia Federale, (C.U. 21/2007), che la applicazione della sanzione della preclusione deve essere la conseguenza dell’esame dei comportamenti degli Amministratori che hanno condotto alla” mala gestio” e non discende dall’applicazione automatica della norma.
Sotto tale aspetto i provvedimenti disciplinari sopraindicati costituiscono, nella fattispecie, la prova della evidente cattiva gestione della Società dato che la ricapitalizzazione del novembre 2007 avrebbe dovuto coprire gli omessi versamenti precedenti ed anche quelli che si sono ulteriormente verificati fino al dicembre successivo.
Ed ancora, il Consiglio Federale ha deciso, per la stagione 2008/2009, la non ammissione della Società al campionato di prima divisione in conseguenza della comunicazione data dalla COVISOC circa il mancato deposito della richiesta fideiussione bancaria e della documentazione attestante il pagamento degli emolumenti dovuti, delle ritenute Irpef, delle imposte Ires, Irap ed Iva, nonché dei contributi previdenziali.
Tutto ciò non è, e non può che essere, il risultato di una pessima conduzione economica della Società.
Fatta questa premessa si deve osservare, a proposito delle posizioni personali dei deferiti, che il Dirigente Hadj rappresentava la società Brisk Business LLC titolare dell’intero capitale sociale (99,963%) ed ha ricoperto la carica di Presidente dal gennaio 2006 al luglio 2008.
Nella sua qualità di Presidente della Società dal gennaio 2006 al settembre 2007, è stato inibito in due distinte occasioni per l’omesso versamento di emolumenti, imposte relative nonché dei contributi, come sopra indicato.
Lo stesso ha depositato (in data 31.10.2007) presso la COVISOC dichiarazioni mendaci e non ha provveduto, durante il periodo di Presidenza, alla ricostituzione del capitale sociale a norma di legge.
La sua responsabilità nelle vicende Societarie è quindi al di fuori di ogni ragionevole dubbio.
Massimo Kutufà, Presidente in carica al momento della revoca dell’affiliazione, opera nei suoi confronti la prima parte del terzo comma dell’art. 21 delle NOIF. La graduazione della sanzione è indipendente dalla circostanza che egli ha fatto parte della dirigenza della Società fin dall’anno 2006 in qualità di Direttore Generale (assemblea societaria del 19/02/2006), anche se non poteva non essere a conoscenza del progressivo deterioramento delle condizioni economiche della Società.
In ogni caso non risulta che dopo la sua nomina ad A.U. abbia operato alcun intervento al fine di evitare la dichiarazione dello stato di insolvenza.
Le vicende della Società, quali risultano dagli atti, si sono concluse con la sentenza di fallimento per evidente stato di insolvenza il cui addebito non può che avvenire nei confronti dei dirigenti che erano in carica al momento della revoca, secondo il disposto del comma 2 dell’art. 21 delle N.O.I.F..
Risultando gli eventi descritti dalla documentazione ufficiale, la responsabilità dei soggetti deferiti risulta accertata “per tabulas” per cui è indubbio che nei loro confronti debbano esser comminate le sanzioni previste.
Ritiene la C.D. di condividere l’assunto della Procura Federale in ordine al fatto che le sanzioni vadano graduate riscontrandosi una diversità di responsabilità nella conduzione societaria.
Tuttavia, in riferimento a tale ultima considerazione il Collegio rileva che la Procura Federale ha escluso dall’atto di deferimento i Dirigenti Bubbi, Sterle, Davini e Osman con la motivazione “…poiché sono cessati dalla carica di amministratori della Società e di membri dell’organo direttivo della Società oltre un anno prima della sentenza dichiarativa di fallimento (7 settembre 2007), e successivamente l’Assemblea dei Soci dell’8 novembre 2007 ha ripianato la perdite al 30 giugno 2007 e ricostituito il capitale sociale, consentendo ai nuovi amministratori della società, nominati il 20 settembre 2007, di operare senza pregiudizio”.
Preliminarmente si evidenzia come il primo assunto (cessati….oltre un anno prima) non è accompagnato da alcun riferimento o richiamo normativo.
Ciò premesso, e per tali motivi, in assenza di ulteriori specificazioni e dei richiami normativi, la C.D. non condivide l’assunto rilevando che il disposto dell’art. 21, NOIF terzo comma, è tassativo nel determinare l’arco temporale che coinvolge, sotto il profilo sanzionatorio, l’ attività degli amministratori.
La norma infatti ritiene passibili della preclusione non solo i dirigenti in carica al momento della sentenza di fallimento o della revoca della affiliazione, ma anche “…quelli in carica nel precedente biennio.”
Sotto tale aspetto questo giudice non comprende il richiamo che viene fatto all’essere “…essi cessati dalla carica di amministratori della società e di membri dell’organo direttivo della società oltre un anno prima della sentenza dichiarativa di fallimento (7 settembre 2007)”
Altrettanto incomprensibile è la ulteriore spiegazione che viene data con riferimento alla circostanza che gli amministratori subentrati abbiano ripianato le perdite per cui è stato consentito “…ai nuovi amministratori della società nominati dopo il 20 settembre 2007, di operare senza pregiudizio”.
Proprio siffatta considerazione è infatti idonea a confermare la responsabilità di tutti i dirigenti non potendosi ipotizzare, nella fattispecie, che lo stato di insolvenza si sia verificato unicamente nell’ultimo anno di gestione.
Infatti, come in precedenza rilevato, successivamente alla ricapitalizzazione la Società ha continuato a non adempiere agli obblighi finanziari e tributari prescritti.
P.Q.M.
la C.D. in accoglimento del deferimento delibera di infliggere ai Dirigenti deferiti la sanzione della inibizione nella seguente misura:
- a Massimo Kutufà, per anni tre;
- a Ahmad Fosuzi Hadj, vista le proprie precedenti decisioni in merito, la inibizione per anni cinque con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C..
Rinvia gli atti alla Procura Federale perché in contestualità all’esecuzione dell’Ordinanza di cui in premessa, proceda all’eventuale riesame della posizione dei Dirigenti Pier Luca Bubbi, Damiano Sterle, Oussama Osman e Roberto Davini, stante quanto riportato in parte motiva.
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