COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 21 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 011 Stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della A.S.D. Lammari Mario Micheli avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato per cinque giornate il calciatore Luigi Mennella. C.U. n.23 del 23/09/2010.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 21 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 011 Stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della A.S.D. Lammari Mario Micheli avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato per cinque giornate il calciatore Luigi Mennella. C.U. n.23 del 23/09/2010. Al termine della gara “ Castelfiorentino – Lammari” valevole per il campionato di Eccellenza, il D.G. espelleva il portiere della squadra del Lammari, in seguito a segnalazione del suo assistente, reo di aver colpito con un pugno al volto un calciatore avversario. Quest’ultimo doveva ricorrere alle cure mediche da parte del personale sanitario del 118 presente sul campo. Per tale condotta il calciatore in questione veniva sanzionato con una squalifica per cinque giornate. Avverso il suddetto provvedimento propone reclamo la A.S.D. Lammari, lamentandosi della eccessiva e sproporzionata sanzione applicata dal G.S. in relazione sia alla condotta del proprio tesserato che al disposto dell’art.19 del CGS. Secondo la reclamante, infatti, nel caso in esame il comportamento del calciatore in oggetto andrebbe ricondotto nell’ambito precettivo dell’art.19 comma 4 lett.b) del CGS, con conseguente squalifica nel limite edittale di tre giornate. Non sarebbe pertanto applicabile alla fattispecie in questione il comma c) del citato art.19, mancando quei requisiti di particolare gravità richiesti dalla citata disposizione. A tal fine la reclamante cita il rapporto dell’assistente arbitrale in cui viene puntualizzato come il pugno non sia stato particolarmente violento. Secondo la reclamante, inoltre, sussisterebbero anche delle attenuanti quali la condizione di particolate tensione e soprattutto l’assenza di precedenti di alcun genere in capo al giocatore. Infine vengono citati due pronunce della Corte di Giustizia Federale, relative alla Lega Nazionale Professionisti,dove per fatti più deplorevoli rispetto a quello in discussione sono state previste punizioni meno gravi. Alla luce delle considerazioni svolte la reclamante chiede la riduzione della squalifica da cinque a tre giornate, in via subordinata a quattro. Chiede anche di essere ascoltata. In data 15/10/2010 compare davanti a questa C.D, in rappresentanza della società Lammari, il sig. Vittorio Andreoni, come da delega in atti. Quest’ultimo dichiara che nessuno ha visto il calciatore Mennella colpire l’avversario tantomeno l’arbitro. Dichiara altresì che, probabilmente, a fine gara, in prossimità degli spogliatoi,c’è stata una rissa dove anche il proprio tesserato veniva colpito. A tal fine allega copia di certificato medico, dal quale risulta che il Mennella ha subito un trauma con prognosi di cinque giorni. Nel corso dell’Udienza viene data lettura del supplemento rapporto gara dell’A.,. il quale ribadisce la non particolare violenza del colpo inflitto dal calciatore in questione, sottolineando come la conseguenza dello stesso sia stata una mera escoriazione del labbro con limitatissimo versamento ematico. Questa Commissione Disciplinare esaminati gli atti di gara e ascoltata la reclamante, ritiene di dover parzialmente accogliere le ragioni di parte ricorrente. Sul fatto che il calciatore Luigi Mennella abbia colpito con un pugno al volto un giocatore avversario non vi sono dubbi. L’accadimento viene riconosciuto anche dalla stessa reclamante. Rimane da verificare se nel caso in esame ricorrano motivi di particolare gravità, tali da sanzionare il calciatore con una pena superiore a quella delle tre giornate, considerata il minimo edittale previsto per la condotta violenta. Appare evidente come la condotta posta in essere dal portiere della squadra del Lammari abbia causato delle conseguenze fisiche al giocatore colpito che l’A.A, nel suo rapporto gara, descrive come sanguinamento del labbro. Pertanto di tale conseguenza il G.S. non poteva non tenerne conto e la squalifica per cinque giornate ne rappresenta la naturale conseguenza. Ma alla luce della successiva precisazione contenuta nel supplemento di rapporto gara, laddove si parla di “ mera escoriazione e limitatissimo versamento ematico”, questa C.D. ritiene più equa una sanzione di quattro giornate, a nulla rilevando sia le attenuanti invocate dalla reclamante, sia il riferimento a pronuncie della Corte di Giustizia Federale, relativamente a sanzioni applicate a giocatori professionisti. P.Q.M. Accoglie il reclamo e ordina la restituzione della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it