COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare GIOVANISSIMI REGIONALI 05 Stagione Soortiva 2010 / 2011reclamo Della U.S. Sales Avverso La Decisione Del G.S.T. Che Ha Squalificato Il Calciatore Tommaso Gori Per Cinque Gare. C.U. N. 21 Del 16/09/2010.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 27 del 14 Ottobre 2010 Delibera della Commissione Disciplinare GIOVANISSIMI REGIONALI 05 Stagione Soortiva 2010 / 2011reclamo Della U.S. Sales Avverso La Decisione Del G.S.T. Che Ha Squalificato Il Calciatore Tommaso Gori Per Cinque Gare. C.U. N. 21 Del 16/09/2010. Nel corso del primo tempo della gara “U.S. Sales – V.P, Poliziana” valevole per il campionato giovanissimi regionali, il calciatore Tommaso Gori veniva espulso dal campo per essere entrato in scivolata su un avversario, a gioco fermo, colpendolo violentemente. Al provvedimento di espulsione offendeva il G.D. Per tale comportamento il G.S. squalificava il calciatore in questione per cinque gare. Avverso la decisione del G.S. propone reclamo la società Sales la quale in primo luogo definisce “decisa e vistosa” l’entrata da tergo compiuta dal proprio giocatore, ritenendo, pertanto, eccessivo definirla violenta. Per quanto concerne, poi, l’offesa rivolta all’arbitro al momento dell’espulsione( ridicolo) secondo la reclamante la frase non era rivolta al D.G. ma all’episodio dell’espulsione. Per tali motivi la società chiede una riduzione della sanzione. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara sottolinea come,nonostante il gioco fosse fermo da circa 3 -4 secondi, il calciatore in questione entrava in scivolata con entrambi i piedi sull’avversario, colpendolo volontariamente alle caviglie e facendolo cadere a terra. Sono dovuti intervenire alcuni dirigenti per portarlo fuori dal campo e prestargli le necessarie cure. Inoltre l’arbitro conferma che, dopo aver mostrato il cartellino rosso, il giocatore gli si avvicinava a circa un metro di distanza e gli diceva “ ridicolo”. Alla luce degli atti in possesso di questa Commissione Disciplinare i fatti ascritti al calciatore Tommaso Gori risultano ampiamente provati. Il fatto che il calciatore colpito abbia potuto riprendere a giocare non significa di per se che l’intervento in scivolata non possa essere qualificato come violento. L’arbitro nel supplemento di gara ha confermato che l’intervento falloso è avvenuto a gioco fermo e, percependo la gravità dell’azione,procedeva ad allontanare il calciatore in questione dal campo di gioco. La considerazione addotta, poi,in merito alla frase pronunciata nei confronti del D.G.offesa appare poco credibile. P.Q.M. Questa Commissione Disciplinare respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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