COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 6 del 22 Luglio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 216 stagione sportiva 2009/2010 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca Impruneta Tavarnuzze, avverso alla squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Paterna Leonardo fino al 31/01/2011 (C.U. n. 63 del 3/06/2011).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 6 del 22 Luglio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI
216 stagione sportiva 2009/2010 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca
Impruneta Tavarnuzze, avverso alla squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Paterna
Leonardo fino al 31/01/2011 (C.U. n. 63 del 3/06/2011).
L’Associazione Sportiva Dilettantesca Impruneta Tavarnuzze, con rituale e tempestivo gravame,
adiva questa C.D.T. contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti del calciatore sopra
riportato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro casalingo, disputato in data
25/05/2010, contro la Polisportiva Bagno a Ripoli.
Il G.S.T. motivava così la propria decisione: “A fine gara proferiva verso il D.G. frasi offensive e lo
spingeva provocandogli un dolore di media intensità al petto reiterando parole offensive. Sanzione
aggravata poiché capitano”.
La Società reclamante eccepiva che, ad una ironica stretta di mano, il D.G. avesse
immediatamente comunicato al giocatore di ritenersi espulso a gara ormai ultimata; trattandosi del
primo provvedimento di allontanamento dal campo nella sua carriera il calciatore si sarebbe
lasciato andare a qualche (non meglio precisato nel reclamo) “gesto di sconforto”.
Nella foga il Paterna avrebbe perso l'equilibrio appoggiandosi con entrambe le mani al D.G. senza
la minima intenzione di arrecargli alcun danno - risultando evidente l’assoluta mancanza di
qualsiasi intento lesivo nel gesto, come dimostrato dalla inesistenza di qualsivoglia conseguenza -
pertanto la società concludeva per una riduzione della squalifica comminata.
All’udienza del 16 luglio 2010, la società Impruneta Tavarnuzze, regolarmente citata presso la
propria sede sociale, veniva sentita nella persona del Vicepresidente munito di delega che, reso
edotto del supplemento arbitrale fornito alla C.D.T., ripercorreva la carriera assolutamente corretta
del proprio giocatore e, riportandosi al reclamo, richiamava le doglianze sopra emarginate
rilevando che il fatto avrebbe dovuto essere inquadrato in un inopportuno gesto ironico.
Il reclamo merita parziale accoglimento.
Infatti l'approfondimento istruttorio richiesto al D.G. tramite supplemento acquisito in atti ha
consentito di evidenziare la non certa attribuzione volontaria della spinta.
Il D.G. infatti, descrivendo l'azione illecita, precisa: “Data la confusione del momento non posso
dire se il giocatore ha commesso questo gesto involontariamente a seguito di una perdita di
equilibrio o più verosimilmente con volontà”.
L' ulteriore elemento acquisito - pur non esimendo il calciatore da una inevitabile censura sia per il
modo provocatorio con il quale si è inizialmente rivolto all'arbitro sia per la successiva azione
scomposta che lo ha portato a stretto contatto con il medesimo tanto da giungere ad un così
energico contatto - collide con la ricostruzione offerta dalla società e conferma, parzialmente, la
versione difensiva.
Osserva l’organo giudicante che, come dedotto dalla difesa, il (fortuito?) contatto del Paterna
sembra compatibile, in punto di minima violenza del gesto, con l’inesistenza di qualsiasi
conseguenza fisica da parte dell'arbitro (se si esclude il momentaneo dolore) per cui la condotta
può comunque essere riportata ad una scomposta ed esagitata reazione agonistica che non si è
mai tradotta in un vero e proprio gesto intenzionalmente violento.
Pertanto la sanzione inflitta dal G.S.T., pur sussistendo una condotta gravemente offensiva ed un
“colpevole” ma non volontario contatto con il D.G. condito dall'aggravante oggettiva della qualifica
di capitano, dovrà essere parimenti ridimensionata.
P.Q.M.
La C.D.T., in parziale riforma, accoglie il reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca
Impruneta Tavarnuzze e riduce la squalifica inflitta a Paterna Leonardo fino al 3 ottobre 2010
anziché fino al 31 gennaio 2011; dispone la restituzione della relativa tassa.
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