COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 04 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.3. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE Nei confronti : – del Sig. Alessio Massimo – Presidente A.C.D. San Fortunato – Bassano (VI) – del Sig. Perli Marco – calciatore all’epoca dei fatti vincolato A.C.D. San Fortunato Bassano, attualmente tesserato Soc. Transvector – Rosà (VI) – della Società A.C.D. San Fortunato – Bassano (VI))

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 04 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.3. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE Nei confronti : - del Sig. Alessio Massimo – Presidente A.C.D. San Fortunato - Bassano (VI) - del Sig. Perli Marco - calciatore all’epoca dei fatti vincolato A.C.D. San Fortunato Bassano, attualmente tesserato Soc. Transvector – Rosà (VI) - della Società A.C.D. San Fortunato – Bassano (VI)) La Procura Federale con atto del 5/4/2011, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti soggetti : del Sig. ALESSIO Massimo – Presidente dell’ACD San Fortunato Bassano “nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell’ACD San Fortunato per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1,comma 1 e dell’art. 8,comma 6 del C.G.S., per aver partecipato, in detta qualità, all’illecito consistito nella sottoscrizione della scrittura privata di carattere economico stipulata con il calciatore PERLI Marco in data 10.7.2008 in violazione delle disposizioni federali citate, come meglio descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento”; deI Sig. PERLI Marco – Calciatore, all’epoca dei fatti vincolato Soc. S.Fortunato, ora tesserato Soc. Transvector “per rispondere delle violazioni ex art. 39, comma 2 del Regolamento della L,N.D., dell’art. 94 ter delle N.O.I.F. per aver pattuito con la propria Società ACD San Fortunato Bassano, a mezzo del proprio Presidente e legale rappresentante Sig. ALESSIO Massimo, con la convenzione privata di carattere economico in data 10.7.2008, compensi, premi e indennità per la stagione sportiva 2008/2009 in violazione delle disposizioni federali citate, come meglio descritto nella parte motivata dell’atto di deferimento”; della Società ACD SAN FORTUNATO “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. in relazione alle condotte meglio descritte nella parte motiva dell’allegato atto di deferimento, poste in essere dal Presidente e dal tesserato”. Il deferimento é fondato sui seguenti motivi : “Il Vice Procuratore Federale letta la nota, in atti, del 25.01.2011 della F.I.G.C., trasmessa in data 27.01.2011, con la quale, autorizzando il calciatore PERLI Marco ad adire le vie legali innanzi all'A.G.O. in danno della Soc. ACD San Fortunato Bassano, disponeva trasmettersi gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza in ordine alla convenzione privata di carattere economico del 10.7.2008 stipulata da dette parti contraenti per la Stagione Sportiva 2008/2009; vista la convenzione privata di carattere economico, in atti, in data 10.7.2008 stipulata, per la Stagione Sportiva 2008/2009, dal calciatore PERLI Marco con la Soc. ACD San Fortunato Bassano, sottoscritta dallo stesso calciatore e dal Sig. ALESSIO Massimo nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante della ACD San Fortunato Bassano, circa l'accordo economico che prevedeva un rimborso spese forfetario di Euro 5.500,00, un premio di Euro 50,00 per ogni goal segnato nelle partite di campionato, di Euro 3.000,00 in caso di vittoria del campionato, di Euro 1.000,00 per la conquista del play off e di Euro 2.000,00 per la conquista dell'accesso alla categoria superiore; letto l'art. 39, comma 2, Regolamento L.N.D., secondo il quale sono vietati e nulli ad ogni effetto, e comportano il deferimento delle parti contraenti agli Organi della Giustizia Sportiva, gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico fra società e calciatori "non professionisti", nonché quelli che siano, comunque, in contrasto con le disposizioni delle presenti norme; letto l'art. 94 ter delle NOIF, secondo il quale i calciatori "non professionisti" devono sottoscrivere su appositi moduli accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione delle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spese e le voci premiali. Gli accordi dovranno essere depositati entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione presso il Comitato e le Divisioni di competenza, da parte della società e, in mancanza, da parte dello stesso calciatore. Sono vietati e comunque nulli e privi di efficacia accordi integrativi o sostitutivi di quelli depositati; ritenuto, pertanto, che dagli accertamenti compiuti appare acclarata la responsabilità diretta della Soc. ACD San Fortunato Bassano ex art. 4, comma 1, C.G.S., per violazione ex artt. 39,comma 2, Reg. LND - 94 ter NOIF, e con questa la responsabilità del proprio Presidente e Legale Rappresentante Sig. ALESSIO Massimo, per aver partecipato, in detta qualità, all'illecito di cui all'art. 8, comma 6, CGS, nonché la responsabilità del tesserato PERLI Marco per violazione ex artt. 39, comma 2, Reg. LND - 94 ter NOIF”; La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’odierna udienza. Al dibattimento del 3/5/2011 sono risultati presenti : - il Sig. ALESSIO Massimo Presidente A.C.D. San Fortunato - Bassano (VI) - il Sig. PERLI Marco calciatore all’epoca dei fatti vincolato A.C.D. San Fortunato Bassano, attualmente tesserato Soc. Transvector – Rosà (VI) - la Società A.C.D. San Fortunato rappresentata dal Sig. ALESSIO Massimo - il Dott. SCIUTO Salvatore Rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze. di maggior rilievo. La C.D.T. rileva preliminarmente che l’accordo economico risulta espressamente dagli atti ed é palesemente in contrasto con le disposizioni federali vigenti. Sia il calciatore Perli che la Società San Fortunato sostengono, peraltro, che il contratto sottoscritto dissimulasse altro accordo relativo a rapporti di natura commerciale, esulante dall’attività sportiva. Tale assunto appare indimostrato anche alla luce di quanto dichiarato avanti alla Commissione dallo stesso Presidente del S.Fortunato Bassano, di aver sospeso i pagamenti di quanto dovuto a causa dello scarso impegno sportivo del Perli che a sua detta aveva saltato diversi allenamenti. Contradditorio, inoltre, appare il comportamento dello stesso Perli che, per far valere i propri diritti, anziché azionare in sede giudiziale l’accordo dissimulato (attività pubblicitaria asseritamente svolta per conto della Società), ha chiesto autorizzazione a procedere alla Federazione per pretendere il pagamento dei compensi concordati per le proprie prestazioni sportive. Non vi era infatti nessuna ragione che giustificasse la conclusione di un unico accordo che celasse in sé due diversi contenuti : un eventuale rimborso spese e l’asserito diverso accordo commerciale. A sostegno di ciò vi é la stessa dichiarazione del Perli che credeva certamente legittimo la scrittura conclusa con la Società, tanto da volerla far valere in sede giudiziaria previa autorizzazione della stessa Federazione P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, dispone di irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari : - a carico del Sig. ALESSIO Massimo Presidente A.C.D. San Fortunato - Bassano (VI) : la sanzione della squalifica per mesi otto; - a carico della Soc. ACD S.Fortunato la sanzione della ammenda di € 2.000,00.-; - a carico del Sig. PERLI Marco calciatore all’epoca dei fatti vincolato A.C.D. San Fortunato Bassano, attualmente tesserato Soc. Transvector Rosà (VI) : la sanzione della squalifica per otto giornate di gara.
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