COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 08 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.2. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE Nei confronti : – del Sig. Amine Taovi – Calciatore – del Sig. Dalla Pellegrina Damiano – Dirigente A.S.C.D. Albaredocoriano – del Sig. Momi Moreno – Dirigente A.S.C.D. Albaredocoriano – del Sig. Morfea Giuseppe – Dirigente A.S.C.D. Albaredocoriano – della Società A.S.C.D. Albaredocoriano
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 08 Giugno 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
7.2.2. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE
Nei confronti :
- del Sig. Amine Taovi - Calciatore
- del Sig. Dalla Pellegrina Damiano – Dirigente A.S.C.D. Albaredocoriano
- del Sig. Momi Moreno – Dirigente A.S.C.D. Albaredocoriano
- del Sig. Morfea Giuseppe – Dirigente A.S.C.D. Albaredocoriano
- della Società A.S.C.D. Albaredocoriano
La Procura Federale con atto del l’11/5/2011, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti
soggetti :
Il Sig. AMINE TAOVI (Calciatore)
“er rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6 del C.G.S. per violazione
dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella corrente
stagione sportiva n. 9 gare nelle file della Società ASCD Albaredocoriano valevoli per il Campionato di Allievi Provinciali –
Girone “E” senza averne titolo perché in detto periodo non risultava tesserato per detta Società come descritto nella parte
motiva dell’atto di deferimento”
il Sig. DALLA PELLEGRINA DAMIANO (Dirigente Albaredocoriano)
“er rispondere della violazione di cui agli artt. 1,comma 1, in relazione all’art. 10, comma 6 del C.G.S. per violazione dei
principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente
stagione sportiva tre distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e
partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il
giocatore Amine TAOVI non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferiment”;
il Sig. MOMI MORENO (Dirigente Albaredocoriano)
“er rispondere della violazione di cui agli artt. 1,comma 1, in relazione all’art. 10, comma 6 del C.G.S. per violazione dei
principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente
stagione sportiva quattro distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e
partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il
giocatore Amine TAOVI non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento”
il Sig. MORFEA Giuseppe (Dirigente Albaredocoriano)
“er rispondere della violazione di cui agli artt. 1,comma 1, in relazione all’art. 10, comma 6 del C.G.S. per violazione dei
principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente
stagione sportiva due distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e
partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il
giocatore Amine TAOVI non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento”
la Società ASD Albaredocoriano
“per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S.,nelle violazioni ascritte ai propri
tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del
C.G.S.”
Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :
“Il Sostituto Procuratore Federale,
esaminata la documentazione relativa alla nota del 15.04.2011 con la quale il Segretario della C.D.T. Veneto LND ha
trasmesso il C.U. n.33 del 18/03/2011 del C.R.V nel quale la suddetta C.D.T. deliberava la rimessione degli atti a questa
Procura affinchè valutasse il comportamento tenuto dalla Società AS.C.D. Albaredocoriano (matr.915653)in merito alla
partecipazione irregolare del calciatore Amine TAOUI in occasione della gara di Allievi Provinciali - Girone "E"
ALBARONCO - AS.C.D. Albaredocoriano del 30/01/2011 in quanto avrebbe utilizzato il suddetto calciatore non
tesserato; nonché in ordine a numerose altre gare nelle quali, a seguito di un controllo effettuato, risulta che la AS.C.D.
Albaredocoriano avrebbe impiegato irregolarmente il suddetto calciatore.
rilevato, dall'esame della suddetta documentazione e delle distinte di gara successivamente acquisite, che il calciatore
Amine TAOVI è stato impiegato dalla AS.C.D. Albaredocoriano nelle seguenti gare:
- Real Monteforte - AS.C.D. Albaredocoriano del 17/10/2010;
- AS.C.D. Albaredocoriano - Caldiero del 24/10/2010;
- AS.C.D. Albaredocoriano - Tregnago del 31/10/2010;
- AS.C.D. Albaredocoriano - Borgo Scaligero Soave del 14/11/2010;
- AS.C.D. Albaredocoriano - S.Giovanni Ilarione del 28/11/2010;
- PROVESE -AS.C.D. Albaredocoriano del 05/12/2010;
- AS.C.D. Albaredocoriano - S.Martino Speme del 12/12/2010;
- AS.C.D. Albaredocoriano - Arcole del 23/01/2011 ;
- Albaronco - AS.C.D. Albaredocoriano del 30/01/2011;
rilevato che effettivamente il calciatore Amine TAOUI è stato impiegato dalla AS.C.D. Albaredocoriano in posizione
irregolare nelle predette gare, in quanto in quel periodo non risultava tesserato per alcuna società;
rilevato, come si evince dalla documentazione in atti, che il nominativo del Amine TAOUI venne inserito nell'elenco in
distinta delle partite in questione, ove le specifiche dichiarazioni di regolare tesseramento dei giocatori impiegati risultano
firmate, nella loro qualità di dirigenti accompagnatori ufficiali, dal sig. Dalla Pellegrina Damiano per le gare del
17/10/2010, 24/10/2010 e 30/01/2011, dal Sig. Momi Moreno per le gare del 31/10/2010, 28/11/2010, 05/12/2010 e
12/12/2010, il Sig. Morfea Giuseppe per le gare del 14/11/2010 e del 23/01/2011 ;
considerato che i sopramenzionati dirigenti accompagnatori con la sottoscrizione delle liste gara richiamate dichiaravano
che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della
società di appartenenza, giusto le norme vigenti;
accertato che il sig. Amine TAOUI ha partecipato alle predette gara nell'interesse della società AS.C.D. Albaredocoriano
ai sensi dell'art. 1, comma 5, del C.G.S.;
ritenuto che l'appartenenza del sig. Amine TAOUI alla categoria dei calciatori non lo esimeva dal rispetto di tutte le
norme federali, a prescindere dalla qualifica di tesserato nello specifico momento di commissione dei fatti contestati, e
che, pertanto, lo stesso debba essere chiamato
a rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S.;
ritenuto che l'avvenuto utilizzo di un calciatore non tesserato abbia integrato la violazione dei principi di lealtà, probità e
rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 10, comma 6, del C.G.S., ascrivibile al Sig.
Amine TAOUI calciatore non tesserato per alcuna società all'epoca dei fatti, nonché ai Sigg.ri Dalla Pellegrina Damiano,
Momi Moreno e Morfea Giuseppe, dirigenti della società AS.C.D.
Albaredocoriano, nonché, a titolo di responsabilità oggettiva, alla società AS.C.D. Albaredocoriano, ai sensi dell'art. 4,
comma 2, del C.G.S. per l'operato dei propri tesserati, ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo
interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5, C.G.S.”
La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione
dell’odierna udienza.
AI dibattimento del 7/6/2011 sono risultati presenti :
- il Sig. Dalla Pellegrina Damiano Dirigente A.S.C.D. Albaredocoriano
- il Sig. Momi Moreno Dirigente A.S.C.D. Albaredocoriano
- il Sig. Morfea Giuseppe Dirigente A.S.C.D. Albaredocoriano
- la Società A.S.C.D. Albaredocoriano
rappresentati con delega dal Sig. Lora Lino Maurizio
Il Dott. Vincenzo POSTIGLIONE Rappresentante della Procura Federale.
- il Sig. Amine Taovi – Calciatore non tesserato - non si é presentato all’udienza odierna.
Il Rappresentante della Procura illustra dettagliatamente le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le
circostanze di maggior rilievo.
A questo punto il Rappresentante della Procura e le altre parti hanno dichiarato di volersi avvalere del disposto dell’art. 23
e dell’art. 24 del C.G.S. e hanno concordato, a carico dei seguenti soggetti, l’irrogazione delle le sanzioni in appresso
indicate :
- del Sig. Dalla Pellegrina Damiano Dirigente A.S.C.D. Albaredocoriano : 7 mesi di inibizione (in luogo di 2 anni)
- del Sig. Momi Moreno Dirigente A.S.C.D. Albaredocoriano : 10 mesi di inibizione (in luogo di 2 anni)
- del Sig. Morfea Giuseppe Dirigente A.S.C.D. Albaredocoriano : 4 mesi di inibizione (in luogo di 2 anni)
- della Società ASCD Albaredocoriano 4 punti di penalizzazione (in luogo di 9 punti) da scontarsi nella classifica del
Campionato Allievi 2011/2012 e ammenda di € 500,00 (in luogo di € 1.300,00)
La Commissione Disciplinare Territoriale,
preso atto dell’accordo delle parti, visto gli artt. 23 e 24 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del
predetto articolo 23 del C.G.S.
dispone
di infliggere i seguenti provvedimenti disciplinari :
- a carico del Sig. Dalla Pellegrina Damiano Dirigente A.S.C.D. Albaredocoriano : 7 mesi di inibizione
- a carico del Sig. Momi Moreno Dirigente A.S.C.D. Albaredocoriano : 10 mesi di inibizione
- a carico del Sig. Morfea Giuseppe Dirigente A.S.C.D. Albaredocoriano : 4 mesi di inibizione
- a carico del’ASCD Albaredocoriano 4 punti di penalizzazione da scontarsi nella classifica del Campionato Allievi
2011/2012 e ammenda di € 500,00.-
Per quanto riguarda la posizione del calciatore Amine Taovi, le parti non hanno raggiunto un accordo ed il Dott. Vincenzo
Postiglione non può concedere il cosiddetto patteggiamento e, nel contempo, chiede a carico dello stesso l’irrogazione
della sanzione di 2 anni di squalifica.
La C.D.T. esaminata la posizione del suddetto giocatore Amine Taovi ritiene anzitutto sussistenti i fatti oggetto del
deferimento.
Stante le dichiarazioni rese dalla Società Albaredocoriano, appare certa la buona fede del calciatore deferito che, peraltro,
oggi non risulta presente in udienza per non essere stato avvisato dai dirigenti della Società stessa.
In analogia a quanto richiesto dal Rappresentante della Procura in ordine ai provvedimenti da irrogare alla Società e suoi
dirigenti deferiti con l’applicazione degli artt. 23 e 24 del C.G.S., questa Commissione Disciplinare ritiene applicare anche
per il giocatore Amine Taovi l’art. 24 del C.G.S. e quindi delibera di comminare a suo carico la sanzione della squalifica
per mesi sei.
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