COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 08 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.2. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE Nei confronti : – del Sig. Amine Taovi – Calciatore – del Sig. Dalla Pellegrina Damiano – Dirigente A.S.C.D. Albaredocoriano – del Sig. Momi Moreno – Dirigente A.S.C.D. Albaredocoriano – del Sig. Morfea Giuseppe – Dirigente A.S.C.D. Albaredocoriano – della Società A.S.C.D. Albaredocoriano

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 08 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.2. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE Nei confronti : - del Sig. Amine Taovi - Calciatore - del Sig. Dalla Pellegrina Damiano – Dirigente A.S.C.D. Albaredocoriano - del Sig. Momi Moreno – Dirigente A.S.C.D. Albaredocoriano - del Sig. Morfea Giuseppe – Dirigente A.S.C.D. Albaredocoriano - della Società A.S.C.D. Albaredocoriano La Procura Federale con atto del l’11/5/2011, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti soggetti : Il Sig. AMINE TAOVI (Calciatore) “er rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella corrente stagione sportiva n. 9 gare nelle file della Società ASCD Albaredocoriano valevoli per il Campionato di Allievi Provinciali – Girone “E” senza averne titolo perché in detto periodo non risultava tesserato per detta Società come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento” il Sig. DALLA PELLEGRINA DAMIANO (Dirigente Albaredocoriano) “er rispondere della violazione di cui agli artt. 1,comma 1, in relazione all’art. 10, comma 6 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva tre distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il giocatore Amine TAOVI non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferiment”; il Sig. MOMI MORENO (Dirigente Albaredocoriano) “er rispondere della violazione di cui agli artt. 1,comma 1, in relazione all’art. 10, comma 6 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva quattro distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il giocatore Amine TAOVI non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento” il Sig. MORFEA Giuseppe (Dirigente Albaredocoriano) “er rispondere della violazione di cui agli artt. 1,comma 1, in relazione all’art. 10, comma 6 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva due distinte di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il giocatore Amine TAOVI non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento” la Società ASD Albaredocoriano “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S.,nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S.” Il deferimento é fondato sui seguenti motivi : “Il Sostituto Procuratore Federale, esaminata la documentazione relativa alla nota del 15.04.2011 con la quale il Segretario della C.D.T. Veneto LND ha trasmesso il C.U. n.33 del 18/03/2011 del C.R.V nel quale la suddetta C.D.T. deliberava la rimessione degli atti a questa Procura affinchè valutasse il comportamento tenuto dalla Società AS.C.D. Albaredocoriano (matr.915653)in merito alla partecipazione irregolare del calciatore Amine TAOUI in occasione della gara di Allievi Provinciali - Girone "E" ALBARONCO - AS.C.D. Albaredocoriano del 30/01/2011 in quanto avrebbe utilizzato il suddetto calciatore non tesserato; nonché in ordine a numerose altre gare nelle quali, a seguito di un controllo effettuato, risulta che la AS.C.D. Albaredocoriano avrebbe impiegato irregolarmente il suddetto calciatore. rilevato, dall'esame della suddetta documentazione e delle distinte di gara successivamente acquisite, che il calciatore Amine TAOVI è stato impiegato dalla AS.C.D. Albaredocoriano nelle seguenti gare: - Real Monteforte - AS.C.D. Albaredocoriano del 17/10/2010; - AS.C.D. Albaredocoriano - Caldiero del 24/10/2010; - AS.C.D. Albaredocoriano - Tregnago del 31/10/2010; - AS.C.D. Albaredocoriano - Borgo Scaligero Soave del 14/11/2010; - AS.C.D. Albaredocoriano - S.Giovanni Ilarione del 28/11/2010; - PROVESE -AS.C.D. Albaredocoriano del 05/12/2010; - AS.C.D. Albaredocoriano - S.Martino Speme del 12/12/2010; - AS.C.D. Albaredocoriano - Arcole del 23/01/2011 ; - Albaronco - AS.C.D. Albaredocoriano del 30/01/2011; rilevato che effettivamente il calciatore Amine TAOUI è stato impiegato dalla AS.C.D. Albaredocoriano in posizione irregolare nelle predette gare, in quanto in quel periodo non risultava tesserato per alcuna società; rilevato, come si evince dalla documentazione in atti, che il nominativo del Amine TAOUI venne inserito nell'elenco in distinta delle partite in questione, ove le specifiche dichiarazioni di regolare tesseramento dei giocatori impiegati risultano firmate, nella loro qualità di dirigenti accompagnatori ufficiali, dal sig. Dalla Pellegrina Damiano per le gare del 17/10/2010, 24/10/2010 e 30/01/2011, dal Sig. Momi Moreno per le gare del 31/10/2010, 28/11/2010, 05/12/2010 e 12/12/2010, il Sig. Morfea Giuseppe per le gare del 14/11/2010 e del 23/01/2011 ; considerato che i sopramenzionati dirigenti accompagnatori con la sottoscrizione delle liste gara richiamate dichiaravano che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti; accertato che il sig. Amine TAOUI ha partecipato alle predette gara nell'interesse della società AS.C.D. Albaredocoriano ai sensi dell'art. 1, comma 5, del C.G.S.; ritenuto che l'appartenenza del sig. Amine TAOUI alla categoria dei calciatori non lo esimeva dal rispetto di tutte le norme federali, a prescindere dalla qualifica di tesserato nello specifico momento di commissione dei fatti contestati, e che, pertanto, lo stesso debba essere chiamato a rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S.; ritenuto che l'avvenuto utilizzo di un calciatore non tesserato abbia integrato la violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 10, comma 6, del C.G.S., ascrivibile al Sig. Amine TAOUI calciatore non tesserato per alcuna società all'epoca dei fatti, nonché ai Sigg.ri Dalla Pellegrina Damiano, Momi Moreno e Morfea Giuseppe, dirigenti della società AS.C.D. Albaredocoriano, nonché, a titolo di responsabilità oggettiva, alla società AS.C.D. Albaredocoriano, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per l'operato dei propri tesserati, ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5, C.G.S.” La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’odierna udienza. AI dibattimento del 7/6/2011 sono risultati presenti : - il Sig. Dalla Pellegrina Damiano Dirigente A.S.C.D. Albaredocoriano - il Sig. Momi Moreno Dirigente A.S.C.D. Albaredocoriano - il Sig. Morfea Giuseppe Dirigente A.S.C.D. Albaredocoriano - la Società A.S.C.D. Albaredocoriano rappresentati con delega dal Sig. Lora Lino Maurizio Il Dott. Vincenzo POSTIGLIONE Rappresentante della Procura Federale. - il Sig. Amine Taovi – Calciatore non tesserato - non si é presentato all’udienza odierna. Il Rappresentante della Procura illustra dettagliatamente le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. A questo punto il Rappresentante della Procura e le altre parti hanno dichiarato di volersi avvalere del disposto dell’art. 23 e dell’art. 24 del C.G.S. e hanno concordato, a carico dei seguenti soggetti, l’irrogazione delle le sanzioni in appresso indicate : - del Sig. Dalla Pellegrina Damiano Dirigente A.S.C.D. Albaredocoriano : 7 mesi di inibizione (in luogo di 2 anni) - del Sig. Momi Moreno Dirigente A.S.C.D. Albaredocoriano : 10 mesi di inibizione (in luogo di 2 anni) - del Sig. Morfea Giuseppe Dirigente A.S.C.D. Albaredocoriano : 4 mesi di inibizione (in luogo di 2 anni) - della Società ASCD Albaredocoriano 4 punti di penalizzazione (in luogo di 9 punti) da scontarsi nella classifica del Campionato Allievi 2011/2012 e ammenda di € 500,00 (in luogo di € 1.300,00) La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visto gli artt. 23 e 24 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone di infliggere i seguenti provvedimenti disciplinari : - a carico del Sig. Dalla Pellegrina Damiano Dirigente A.S.C.D. Albaredocoriano : 7 mesi di inibizione - a carico del Sig. Momi Moreno Dirigente A.S.C.D. Albaredocoriano : 10 mesi di inibizione - a carico del Sig. Morfea Giuseppe Dirigente A.S.C.D. Albaredocoriano : 4 mesi di inibizione - a carico del’ASCD Albaredocoriano 4 punti di penalizzazione da scontarsi nella classifica del Campionato Allievi 2011/2012 e ammenda di € 500,00.- Per quanto riguarda la posizione del calciatore Amine Taovi, le parti non hanno raggiunto un accordo ed il Dott. Vincenzo Postiglione non può concedere il cosiddetto patteggiamento e, nel contempo, chiede a carico dello stesso l’irrogazione della sanzione di 2 anni di squalifica. La C.D.T. esaminata la posizione del suddetto giocatore Amine Taovi ritiene anzitutto sussistenti i fatti oggetto del deferimento. Stante le dichiarazioni rese dalla Società Albaredocoriano, appare certa la buona fede del calciatore deferito che, peraltro, oggi non risulta presente in udienza per non essere stato avvisato dai dirigenti della Società stessa. In analogia a quanto richiesto dal Rappresentante della Procura in ordine ai provvedimenti da irrogare alla Società e suoi dirigenti deferiti con l’applicazione degli artt. 23 e 24 del C.G.S., questa Commissione Disciplinare ritiene applicare anche per il giocatore Amine Taovi l’art. 24 del C.G.S. e quindi delibera di comminare a suo carico la sanzione della squalifica per mesi sei.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it