COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 08 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.3. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE Nei confronti : – del Sig. Edoardo Maria CUNZO – Calciatore ASD Cassola San Marco – del Sig. Franco ANTONELLO – Dirigente A.S.D. S.Vito Bassano – del Sig. Claudio MENEGHETTI – Dirigente A.S.D. S.Vito Bassano – della Società A.S.D. S.Vito Bassano – della Società A.S.C.D. Cassola San Marco

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 57 del 08 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.3. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE Nei confronti : - del Sig. Edoardo Maria CUNZO – Calciatore ASD Cassola San Marco - del Sig. Franco ANTONELLO – Dirigente A.S.D. S.Vito Bassano - del Sig. Claudio MENEGHETTI – Dirigente A.S.D. S.Vito Bassano - della Società A.S.D. S.Vito Bassano - della Società A.S.C.D. Cassola San Marco La Procura Federale con atto del 19/5/2011, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti soggetti : il Sig. Edoardo Maria CUNZO – Calciatore della Soc. Cassola S.Marco “per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato nella corrente stagione sportiva 5 gare nelle file della Società ASD S.Vito Bassano senza averne titolo perché non tesserato per la stessa bensì per un’altra Società”; il Sig. Franco ANTONELLO – Dirigente ASD S.Vito Bassano “per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver sottoscritto in data 21/11/2010 una distinta gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Edoardo Maria CUNZO non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato”; il Sig. Claudio MENEGHETTI – Dirigente ASD S.Vito Bassano “per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, commi 2 e 6 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver sottoscritto in data 9/1/2011, 16/1/2011 e 30/1/2011 quattro distinte gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Edoardo Maria CUNZO non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento allegato”; la Società A.S.D. S.Vito Bassano “per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati o ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S”.; la Società Cassola San Marco A.S.D. “a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. nelle violazioni ascritte al proprio calciatore”. Il deferimento é fondato sui seguenti motivi : “Il Sostituto Procuratore Federale, esaminata la nota del 03.05.2011 ed i relativi allegati con la quale il Presidente del Comitato Regionale Veneto ha trasmesso a questa Procura la delibera del Giudice Sportivo Territoriale pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 17 febbraio 2011 con la quale, tra l'altro, è stata disposta la trasmissione degli atti relativi al reclamo avanzato dalla società Villaggio San Lazzaro avverso la regolarità della gara S. Vito Bassano - G.S. Villaggio San Lazzaro del 16.02.2011 valida per il Campionato di Terza Categoria - Girone “Bassano”; rilevato, dall'esame della suddetta documentazione, che il calciatore Edoardo Maria Cunzo (nato il 07.05.1992 - matricola n. 4.895.340) è stato impiegato dalla società A.S.D. S.Vito Bassano malgrado fosse tesserato dal 18.09.2009 con la società Cassola San Marco A.S.D. in occasione delle seguenti 4 partite: - S. Vito Bassano - Arsenal Cusinati (2 - 1) del 21.11.2010 - Felette - S. Vito Bassano (1 - 0) del 09.01.2011 - Lusiana Conco - S. Vito Bassano (3 - 0) del 16.01.2011 - Monticello - S. Vito Bassano (1 - 0) del 30.01.2011 rilevato, come si evince dalla documentazione in atti, che il nominativo del Cunzo venne inserito nell'elenco in distinta delle partite in questione; rilevato che, nelle predette distinte, la specifica dichiarazione di regolare tesseramento dei giocatori impiegati dall’A.S.D. S. Vito Bassano risultano firmate la prima dal sig. Franco Antonello e le altre dal sig. Claudio Meneghetti, svolgenti per tali occasioni le funzioni di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra; considerato che i sopramenzionati dirigenti accompagnatori con la sottoscrizione delle liste gara richiamate dichiaravano che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti; ritenuto che l'avvenuto utilizzo di un calciatore tesserato per un'altra società abbia integrato la violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1. comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S., ascrivibile al sig. Edoardo Maria Cunzo, calciatore all'epoca dei fatti ed attualmente tesserato per la società Cassola San Marco A.S.D., nonché ai sigg. Franco Antonello e Claudio Meneghettl dirigenti della società A.S.D. S. Vito Bassano; ritenuto, altresì, che le società A.S.D. S.Vito Bassano e Cassola San Marco A.S.D. debbano rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4. comma 2, del C.G.S. per l'operato dei propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel loro interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5, C.G.S.; La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’odierna udienza. AI dibattimento del 7/6/2011 sono risultati presenti : - il Sig. Franco ANTONELLO Dirigente A.S.D. S.Vito Bassano - Il Dott. Vincenzo POSTIGLIONE Rappresentante della Procura Federale. I seguenti soggetti deferiti sono risultati presenti perché rappresentati per delega dal Sig. Franco ANTONELLO - il Sig. Edoardo Maria CUNZO Calciatore ASD Cassola San Marco - il Sig. Claudio MENEGHETTI Dirigente A.S.D. S.Vito Bassano - la Società A.S.D. S.Vito Bassano - la Società A.S.C.D. Cassola San Marco Il Rappresentante della Procura illustra dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. A questo punto il Rappresentante della Procura e le altre parti hanno dichiarato di volersi avvalere del disposto dell’art. 23 del C.G.S. e dell’art. 24 del C.G.S. e hanno concordato, a carico dei seguenti soggetti, l’irrogazione delle le sanzioni in appresso indicate : - al Sig. Franco ANTONELLO Dirigente ASD S.Vito Bassano : 4 mesi di inibizione (in luogo di anni 2) - al Sig. Claudio MENEGHETTI Dirigente ASD S.Vito Bassano : 8 mesi di inibizione (in luogo di anni 2) - alla Società A.S.D. S.Vito Bassano 3 punti di penalizzazione (in luogo di 4 punti) da scontarsi nella classifica della prima squadra per la stagione sportiva 2011/2012 e ammenda di € 500,00 (in luogo di € 1.000) - alla Società A.S.C.D. Cassola S.Marco la sanzione dell’ammenda di € 150,00.- La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visto gli artt. 23 e 24 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone di infliggere i seguenti provvedimenti disciplinari : - a carico del Sig. Franco ANTONELLO Dirigente A.S.D. S.Vito Bassano : 4 mesi di inibizione - a carico del Sig. Claudio MENEGHETTI Dirigente A.S.D. S.Vito Bassano : 8 mesi di inibizione - a carico della Società A.S.D. S.Vito Bassano 3 punti di penalizzazione da scontarsi nella classifica della prima squadra per la stagione sportiva 2011/2012 e ammenda di € 500,00 - a carico dell’ A.S.C.D. Cassola S.Marco la sanzione dell’ammenda di € 150,00.- Le parti non hanno invece raggiunto un accordo relativamente alla posizione del giocatore Edoardo Maria Cunzo (Cassola S.Marco). e il Rappresentante della Procura chiede a carico dello stesso l’applicazione della sanzione della squalifica per due anni. Esaminata la posizione del suddetto giocatore, ritiene questa C.D.T., anzitutto, sussistenti i fatti oggetto del deferimento. Ritiene, inoltre, possibile questa C.D.T. valorizzare il contegno del giocatore Edoardo Maria Cunzo, che può essere ritenuto in perfetta buona fede; pur preso atto che il medesimo non ha ritenuto di partecipare all’odierna udienza, anche alla luce della dichiarazione resa dalla Società Cassola S.Marco, che per sua stessa ammissione risulta essere stata responsabile, ancorché involontaria, del mancato regolare tesseramento del calciatore in questione. Tutto ciò premesso e considerato, questa C.D.T., avuto anche riguardo alla particolarità del caso di specie, per quanto concerne la posizione del calciatore Edoardo Maria Cunzo, ritiene congrua l’applicazione della seguente sanzione :squalifica per mesi cinque.-
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