F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 99 del 28.06.2011 (545) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DI: EMANUELE CALAIO’ (Calciatore A.C.Siena spa), e della SOC. A.C.SIENA SPA ● (nota N°. 8329/1723 pf 09-10 del 4.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 99 del 28.06.2011 (545) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DI: EMANUELE CALAIO’ (Calciatore A.C.Siena spa), e della SOC. A.C.SIENA SPA ● (nota N°. 8329/1723 pf 09-10 del 4.5.2011). ll deferimento Con provvedimento del 4.5.2011 il Procuratore Federale e il Vice Procuratore Federale hanno deferito avanti questa Commissione il signor Emanuele Calaio’ per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS e 13, comma 4, Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 21, comma 5) “per aver stipulato con l’A.C. Siena in data 26.6.2009 un contratto senza l’indicazione del proprio agente o la dichiarazione di non essere stato assistito da nessun agente”, nonché la Società AC Siena Spa per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, in relazione alle violazioni contestate al suo tesserato. In data 22.6.2011 i deferiti hanno trasmesso memoria difensiva, contestando gli addebiti e concludendo per il proscioglimento e, in subordine, per l’irrogazione di una sanzione contenuta nei minimi edittali. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: ammenda di € 10.000,00 per Calaiò e di € 15.000,00 per la Soc. Siena. E’ altresì comparso il difensore dei deferiti che ha ulteriormente illustrato le argomentazioni svolte nella memoria depositata, concludendo per il proscioglimento. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, osserva. Risulta agli atti che in data 26.6.2009 veniva sottoscritto il contratto per la prestazione di attività sportiva tra il calciatore Calaio’ e la Società Siena e che detto contratto, alla voce “Cognome e nome dell’agente del calciatore”, non reca alcuna indicazione né in merito al nominativo dell’agente né all’assenza di assistenza da parte di un agente in favore del calciatore. Tale modalità di compilazione del modulo di contratto si pone in contrasto con quanto disposto dall’art. 13, comma 4, Regolamento Agenti in vigore all’epoca dei fatti (poi integralmente trasfuso nell’art. 21, comma 5 del Regolamento oggi vigente) che, testualmente, prescriveva “Ove il calciatore si sia avvalso dell’opera di un Agente, al fine o nella conclusione di un contratto di prestazione sportiva, deve assicurarsi che il nome dell’Agente sia indicato nel contratto. Nel caso in cui sia stato concluso un contratto senza l’assistenza di un Agente, deve essere fatta espressa menzione nel contratto”. Dunque, la norma, significativamente inserita tra i “Doveri dei Calciatori”, imponeva al signor Calaiò di indicare o il nominativo dell’agente con l’assistenza del quale era stato stipulato il contratto con il Siena ovvero comunque di specificare, in maniera espressa, che detto contratto si era concluso senza l’assistenza di alcun agente. Sul punto, non colgono nel segno le osservazioni difensive atteso che la specificazione richiesta dalla disposizione - di non essersi avvalso dell’opera di alcun agente per la conclusione del contratto - ben si attaglia al caso concreto nel quale il deferito non avrebbe potuto fruire dell’attività del proprio agente, signor Alessandro Moggi, inibito per anni quattro dagli Organi della Giustizia Sportiva. Il modello di contratto, del resto, offre ampio spazio per l’inserimento della specificazione. La condotta sopra descritta concreta, ad avviso della Commissione, la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, CGS, sotto il profilo della trasparenza dell’agire del tesserato. Alla responsabilità del tesserato consegue quella oggettiva della Società di appartenenza ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS. Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione stima pertanto eque le sanzioni di cui al dispositivo. Il dispositivo Per questi motivi, la Commissione delibera di infliggere le seguenti sanzioni: € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda nei confronti di Emanuele Calaiò; € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) di ammenda nei confronti della Società AC Siena Spa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it