F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 99 del 28.06.2011 (477) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FILIPPO GALLI (all’epoca dei fatti, tesserato in qualità di responsabile del S.G. dell’A.C.Milan spa), del sig. BRUNO COVER (all’epoca dei fatti, tesserato in qualità di dirigente del S.G. dell’ ASD Liventinagorghense), e delle SOCIETÁ A.C.MILAN spa e ASD LIVENTINAGORGHENSE ● (nota N°. 7899/979 pf09-10/SP/blp del 21 aprile 2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 99 del 28.06.2011
(477) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FILIPPO GALLI (all’epoca dei fatti, tesserato in qualità di responsabile del S.G. dell’A.C.Milan spa), del sig. BRUNO COVER (all’epoca dei fatti, tesserato in qualità di dirigente del S.G. dell’ ASD Liventinagorghense), e delle SOCIETÁ A.C.MILAN spa e ASD LIVENTINAGORGHENSE ● (nota N°. 7899/979 pf09-10/SP/blp del 21 aprile 2011).
ll deferimento
Con provvedimento del 21.4.2011 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione:
- i signori Filippo Galli, Responsabile del Settore Giovanile della Società AC Milan Spa. e Bruno Cover, Responsabile del Settore Giovanile della A.S.D. Liventinagorghense, per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, in particolare “1. Organizzando e facendo svolgere il provino per giovani calciatori disputato in data 11.10.2009 presso il Centro Sportivo di Vismara (MI), in collaborazione con la Società ASD Liventinagorghense, senza la preventiva autorizzazione del Settore Giovanile e Scolastico; 2. omettendo ogni controllo in ordine alla verifica dell’età dei giovani calciatori partecipanti al provino ed in particolare dei giovani atleti Billeci Alessio e Bazzo Michael entrambi di età inferiore agli anni dodici; 3. omettendo ogni controllo in ordine al preventivo rilascio di nulla
osta della Società di provenienza dei calciatori visionati in particolare dei giovani atleti Billeci Alessio e Bazzo Michael”; - le Società AC Milan Spa e ASD Liventinagorghense per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, in relazione alle violazioni contestate ai loro tesserati. In data 17.6.2011 i deferiti Galli e AC Milan hanno trasmesso memoria difensiva, contestando gli addebiti e concludendo per il proscioglimento. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: mesi 6 di inibizione per Galli, mesi sei di inibizione per Cover, ammenda di € 10.000,00 per la Società Milan e ammenda di € 900,00 per la Società Laventinagorghense. È altresì comparso il difensore della Società Milan e del signor Filippo Galli, che ha concluso per il proscioglimento.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, osserva. Dagli atti del procedimento risulta che in data 11.10.2009 i calciatori Bazzo e Billeci, all’epoca infradodicenni e tesserati con la ASD Torre, si sono recati presso il Centro Sportivo del Settore Giovanile dell’AC Milan “Vismara”, unitamente ai propri genitori e a calciatori e tecnici della ASD Liventinagorghense, per una “seduta di allenamento scuola calcio (manifestazione propagandistica del gioco del calcio) con i tecnici dell’AC MILAN”. Risulta altresì che i predetti calciatori non avevano ottenuto il nulla osta dalla ASD Torre per la partecipazione all’evento, così come del resto confermato dai rispettivi genitori in sede di audizione. Mentre nessun dubbio può seriamente nutrirsi sulla presenza dei due giovani calciatori presso il Centro “Vismara”, in contrasto con le determinazioni della Società di appartenenza, altrettanto non può affermarsi con riguardo alla natura e allo scopo dell’evento, con particolare riguardo all’intento simulatorio contestato nell’atto di deferimento.
Tutti i soggetti sentiti nel corso del procedimento (ad eccezione del Presidente della ASD Torre, di cui si dirà) hanno infatti escluso la finalità selettiva dell’incontro svoltosi presso il Centro Sportivo Vismara, collocandolo al contrario nell’ambito della normale attività di cooperazione tra l’AC Milan e le Scuole Calcio autorizzate a valersi dell’indicazione del nome e del marchio di tale Società. Ciò pare peraltro trovare conferma non solo nella richiesta inoltrata in data 5.10.2009 dalla Liventinagorghense alla ASD Torre, avente ad oggetto il nulla osta per Bazzo e Billeci per la partecipazione “ad una seduta di allenamento scuola calcio (manifestazione propagandistica del gioco del calcio) con i tecnici dell’AC MILAN”, prevista per la successiva domenica 11.10.2009 presso il Centro del Settore Giovanile della Società milanese sito in Vismara, ma anche e soprattutto nelle previsioni del contratto stipulato tra la Liventinagorghense e l’AC Milan, prodotto dalla difesa dei deferiti, e in particolare nell’art. 26 di detto contratto che prevede la possibilità per l’Associazione contraente, la Liventinagorghense appunto, di “fruire … della consulenza di tecnici e altri specialisti del MILAN per favorire lo sviluppo tecnico delle squadre … comprendenti giovani calciatori di
età compresa tra i 9 e i 16 anni”. D’altra parte, la natura di “provino” dell’incontro svoltosi il 10.11.2009 viene unicamente affermata dal legale rappresentante della ADS Torre che, tuttavia, ha - per sua stessa ammissione - una conoscenza indiretta della vicenda, riportando quanto a lui riferito dai propri collaboratori che a loro volta lo avrebbero appreso da alcuni (non meglio identificati) giovani calciatori. Tutto ciò senza considerare che un provino per infradodicenni residenti nella provincia di Treviso non avrebbe avuto nessuno scopo pratico per la Società AC Milan, che non avrebbe comunque potuto tesserare i calciatori. Va dunque esclusa, alla luce delle risultanze in atti, la natura di “provino” o “selezione precoce” dell’incontro svoltosi presso il Centro “Vismara”, con la conseguente necessità di prosciogliere gli odierni deferiti dagli addebiti così come formulati nell’atto di deferimento. Resta tuttavia da valutare, ad avviso della Commissione, la condotta del signor Cover e della ASD Liventinagorghense sotto il diverso profilo dell’aver comunque consentito a giocatori tesserati con altra Società di partecipare ad iniziative sportive dagli stessi organizzate, ben consapevoli dell’assenza di alcuna autorizzazione in tal senso da parte della Società di appartenenza dei ragazzi. Tale condotta non pare però ricompresa nell’attuale contestazione, sicchè gli atti devono essere restituiti alla Procura Federale per l’eventuale ulteriore corso.
Il dispositivo
Per questi motivi, la Commissione delibera di prosciogliere i signori Filippo Galli e Bruno Cover, nonché le Società AC Milan Spa e ASD Liventinagorghense dagli addebiti contestati. Restituisce gli atti alla Procura Federale per l’eventuale ulteriore corso nei confronti del signor Cover e della ASD Liventinagorghense.
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