F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 99 del 28.06.2011 (536) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO ZANCHI (Amministratore Delegato Soc.A.C.Pavia srl) e della SOC. A.C.PAVIA SRL ● (nota N°. 8913/976pf10-11/ AM/ma del 20 maggio 2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 99 del 28.06.2011 (536) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO ZANCHI (Amministratore Delegato Soc.A.C.Pavia srl) e della SOC. A.C.PAVIA SRL ● (nota N°. 8913/976pf10-11/ AM/ma del 20 maggio 2011). Con atto del 20 maggio 2011 Il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Nazionale il sig. Alessandro Zanchi, amministratore delegato della Pavia Calcio s.r.l. e la stessa società Pavia Calcio s.r.l. per rispondere, il primo, della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS per avere tenuto, nei riguardi del sig. Massimo Londrosi, direttore generale del Casale Calcio, un comportamento gravemente minaccioso ed ingiurioso, a mezzo dell'utenza telefonica, in conseguenza del fatto che questi avrebbe invitato il sig. Pasquale Gigliotti, all'epoca collaboratore del Pavia Calcio, a denunciare alla Procura Federale le indebite pressioni che aveva ricevuto dallo stesso Zanchi per rinunciare al corso per direttori sportivi di Coverciano; la società AC Pavia Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS per il comportamento antiregolamentare tenuto dal suo Amministratore delegato. I deferiti hanno presentato memoria chiedendo l’assoluzione dagli addebiti disciplinari. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale che ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 per la Pavia Calcio Srl e di quella dell’inibizione per la durata di 18 mesi per lo Zanchi. Motivi della decisione. La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, osserva. Il procedimento trae origine dall’istanza in data 1 ottobre 2010, indirizzata al Presidente Federale della FIGC, con la quale il sig. Massimo Londrosi, direttore generale e direttore sportivo dell'AS Casale Calcio, chiede di essere autorizzato - ai sensi dell'ari 30, comma 4, dello Statuto Federale - ad adire le via legali nei confronti del sig. Alessandro Zanchi, amministratore delegato e legale rappresentante della società Pavia Calcio Srl, per avere ricevuto da quest'ultimo sulla propria utenza telefonica tre distinti sms, contenenti ingiurie ed offese personali, nonché minacce fisiche. Con nota prot. n. 721.1/ADS/Segr. del 22 ottobre 2010 il Segretario Federale della FIGC, ha risposto a detta richiesta rappresentando che non erano state ravvisate nella specie le gravi ragioni d'opportunità per la concessione della richiesta autorizzazione ed aveva inoltrato alla Procura Federale la predetta istanza per le valutazioni di competenza. Il Londrosi, nella richiesta del 1 ottobre 2010, denunciava di avere ricevuto sulla propria utenza mobile tre distinti sms dal sig. Alessandro Zanchi, amministratore delegato e legale rappresentante della società Pavia Calcio Srl, contenenti ingiurie e offese personali, nonché minacce fisiche per il fatto che egli, essendo venuto a conoscenza di indebite e minacciose pressioni esercitate dallo Zanchi sul signor Pasquale Gigliotti, collaboratore della società Casale Calcio e nella precedente stagione sportiva collaboratore del Pavia Calcio, affinchè rinunciasse a partecipare al Corso per Direttori Sportivi, in corso di svolgimento a Coverciano, a favore proprio dello Zanchi non ammesso per irregolarità varie e che, in conseguenza di ciò, egli invitava il Gigliotti a inviare un esposto alla Procura Federale per denunciare il fatto. In sede di audizione il sig. Londrosi, nel confermare quanto segnalato nell'esposto, ha mostrato in visione due sms da lui ricevuti in data 3 e 4 settembre 2010 sulla propria utenza telefonica cellulare, da parte dello Zanchi, del seguente testuale tenore "vieni a comunicarmelo di persona coniglio che non sei altro!! ti sei voluto fare - omissis - miei ora ci sei dentro pure tu scappa come hai fatto al mercato ma tanto prima o poi ti trovo fosse l'ultima cosa che faccio in vita mia giuro su dio"; "ma tu sei davvero un uomo di - omissis - , sei anche peggio di quanto pensavo. Adesso vedrai che scherzino ti preparo............."', I fatti denunciati nell'esposto hanno trovato puntuale e documentata conferma anche nelle dichiarazioni, rilasciate in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, dallo stesso Zanchi che ha ammesso la paternità dei predetti messaggi pur con la giustificazione che essi "sono stati inviati sotto lo stimolo irrazionale della rabbia". Osserva la Commissione che il suddetto comportamento del Sig. Alessandro Zanchi tenuto nei confronti del sig. Massimo Londrosi, direttore generale del Casale Calcio, a mezzo dell'utenza telefonica, conseguente al fatto che questi avrebbe invitato il sig. Pasquale Gigliotti, all'epoca collaboratore del Pavia Calcio, a denunciare alla Procura Federale le indebite pressioni che aveva ricevuto dallo stesso Zanchi per rinunciare al corso per direttori sportivi di Coverciano, è certamente qualificabile come gravemente ingiurioso e minaccioso. Il medesimo comportamento del sig. Alessandro Zanchi si pone in evidente contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità affermati dall'art. 1 comma 1 del CGS. La AC Pavia Srl risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS per il comportamento antiregolamentare tenuto dal suo tesserato e legale rappresentante della società. Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione, considerata anche la recidiva, stima eque le sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M. la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere le seguenti sanzioni: € 7.000,00 (settemila/00) di ammenda nei confronti della Società Pavia Calcio Srl; mesi 8 (otto) di inibizione nei confronti di Zanchi Alessandro.
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