F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 99 del 28.06.2011 (576) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PATTONI (Amministratore Unico della Soc. Aurora Pro Patria 1919 srl) e della SOC. AURORA PRO PATRIA SRL ● (nota N°. 9300/1189 pf10-11/AM/ma del 18 maggio 2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 99 del 28.06.2011 (576) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PATTONI (Amministratore Unico della Soc. Aurora Pro Patria 1919 srl) e della SOC. AURORA PRO PATRIA SRL ● (nota N°. 9300/1189 pf10-11/AM/ma del 18 maggio 2011). Con provvedimento del 18 maggio 2011 il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Nazionale il sig. Pattoni Massimo, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Aurora Pro Patria 1919 Srl per rispondere della violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, e dell'articolo 8 comma 15, C.G.S., per non avere provveduto al pagamento delle somme dovute in base al lodo del Collegio Arbitrale e/o la Lega Italiana Calcio Professionistico emesso in data 21 gennaio 2011 in seguito alla controversia insorta tra la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl ed il proprio calciatore Sarno Vincenzo, e la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'ari. 4 comma 1 del CGS, delle violazioni ascritte al suo Amministratore Unico e Legale rappresentante. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale che ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per la durata di mesi dieci per il Pattoni e della penalizzazione di tre punti da scontare nella stagione sportiva 2011/2012 e dell’ammenda di € 8.000,00 per la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl. Motivi della decisione. La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, osserva. Il procedimento trae origine dalle note inviate in data 23 febbraio 2011 e 11 maggio 2011 dall'Avv. Sara Agostini, nella qualità di difensore del calciatore Sarno Vincenzo, con le quali comunicava l'inottemperanza da parte della Aurora Pro Patria 1919 Srl, nei termini previsti, a quanto deciso dal Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico. Con lodo del 21 gennaio 2011 il Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico a definizione della vertenza n. 2010.00060 aveva condannato la Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. a corrispondere al calciatore Vincenzo Sarno la somma lorda di Euro 67.848,06 per retribuzioni dall’1 luglio 2010 al 21 gennaio 2011, Euro 1.018,00 per interessi e rivalutazione monetaria, oltre interessi e spese legali oltre spese generali e compensi ai componenti del Collegio Arbitrale. Detta delibera è stata notificata, completa delle motivazioni, con raccomandata inviata il 4 febbraio 2011 e ricevuta dalla Aurora Pro Patria 1919 Srl in data 9 febbraio 2011 e trasmessa copia in pari data anche al calciatore ricorrente Sarno Vincenzo. Il pagamento in favore del Sarno, relativamente alle somme di cui alla delibera del Collegio Arbitrale, andava effettuato nel termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento, in conformità al richiamato art. 8, comma 15 , del CGS. La violazione contestata risulta documentalmente provata. L’inadempienza di cui sopra costituisce un’inottemperanza al deliberato di un organo federale e integra gli estremi della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 8 comma 15 del CGS, ascrivibile alla Aurora Pro Patria 1919 Srl per avere disatteso il pagamento delle somme deliberate dal Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in favore del calciatore Sarno Vincenzo, nei termini dei trenta giorni dalla notifica del provvedimento deliberativo stesso. Tale inadempimento è da ascrivere al legale rappresentante della stessa Aurora Pro Patria 1919 Srl, signor Pattoni Massimo per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla Società medesima, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni addebitate al suo legale rappresentante. Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione stima eque le sanzioni di cui al dispositivo, tenuto conto delle proprie decisioni assunte in casi analoghi di mancato pagamento di emolumenti. P.Q.M. la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere le seguenti sanzioni: 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2011/2012 e € 8.000,00 (ottomila/00) di ammenda per la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl; 10 (dieci) mesi di inibizione per Pattoni Massimo.
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