F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 99 del 28.06.2011 (554) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENRICO MBONDE GANJE (Calciatore AD Voluntas Spoleto) e e della SOC. AD VOLUNTAS SPOLETO ● (nota N°. 9116/1743pf09-10/AM/ma del 26 maggio 2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 99 del 28.06.2011
(554) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ENRICO MBONDE GANJE (Calciatore AD Voluntas Spoleto) e e della SOC. AD VOLUNTAS SPOLETO ● (nota N°. 9116/1743pf09-10/AM/ma del 26 maggio 2011).
In data 23 maggio 2010, veniva disputato, presso lo Stadio “Montoni” di Boville Ernica, l’incontro calcistico di spareggio del Girone “F” della Serie “D” tra le Società Boiano e Renato Curi Angolana. La direzione dell’incontro veniva affidata all’Arbitro Sig. Francesco Castrignanò della Sezione AIA di Brindisi. In seguito allo svolgimento della gara, il Sig. Gabriele Bankowski, Presidente della Società Renato Curi Angolana, in data 27 maggio 2010, trasmetteva alla CAN ”D” un telegramma nel quale rappresentava di aver appreso dai propri collaboratori, dal Dirigente accompagnatore, Sig. Nunzio Gobeo, e dal capitano della squadra, Sig. Alessandro Del Grosso, che l’Arbitro dell’incontro, Sig. Francesco Castrignanò della Sezione di Brindisi, avrebbe rivolto frasi offensive e intimidatorie nei confronti dei calciatori della Società Renato Curi Angolana e, in particolare, avrebbe indirizzato frasi di contenuto razzista nei confronti del Sig. Ganje Enrico Mbonde, calciatore, in illo tempore, della Società Renato Curi Angolana. La Procura Federale, svolte le approfondite indagini del caso e rilevato che il fatto ascritto all’arbitro, Sig. Francesco Castrignanò della Sezione di Brindisi, non risultava assistito da alcun elemento di verosimiglianza e non si erano rilevati elementi di fondatezza tali da poter sostenere adeguatamente l’accusa in giudizio, con provvedimento del 26 maggio 2011, ha disposto l’archiviazione degli atti nei confronti del Sig. Francesco Castrignanò. La Procura Federale, inoltre, con il medesimo atto del 26 maggio 2011, rilevato che il Sig. Ganje Enrico Mbonde, calciatore poi tesserato con la Società AD Voluntas Calcio Spoleto, pur ritualmente e ripetutamente convocato per rendere le dichiarazioni richieste dalla Procura Federale necessarie per un sollecito e proficuo svolgimento delle attività di indagine, non curava di presentarsi, con ciò ostacolando il corso delle indagini e violando il dettato dell’articolo 1, comma 3, del CGS, deferiva a questa Commissione Disciplinare il Sig. Ganje Enrico Mbonde e la Società AD Voluntas Calcio Spoleto per rispondere il primo della violazione dell’articolo 1, comma 3, del CGS, la seconda della responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, stante l’addebito mosso al proprio calciatore tesserato. La Società AD Voluntas Calcio Spoleto ha presentato controdeduzioni che non possono essere positivamente delibate. La Società in questione, infatti, ha motivato la mancata presentazione del proprio giocatore tesserato, Sig. Ganje Enrico Mbonde, alle due convocazioni disposte dalla Procura, asserendo che “nella prima convocazione il calciatore era infortunato” (cfr. pagina 1 delle note difensive datate 13 giugno 2011) e, con riferimento alla ulteriore convocazione, sostenendo che “purtroppo, probabilmente, per eccesso di superficialità del nostro calciatore, Enrico Mbonde Ganje ha ritenuto che questa convocazione non avesse la giusta importanza, commettendo un’ingenuità, e perché in quelle settimane Ganje era preso da situazioni familiari con congiunti lontani e residenti in Africa” e “perché probabilmente si presumeva che ci sarebbe stata un’ulteriore chiamata nel mese di novembre 2010” (cfr. pagina 2 delle note difensive datate 13 giugno 2011). Tali giustificazioni, prive di qualsivoglia valore giuridico, non possono essere accolte, attesa la gravità del contegno avuto dal Sig. Ganje Enrico Mbonde, il quale, per ben due volte, ha ignorato gli avvisi di convocazione inoltratigli dalla Procura. Giova evidenziare che la Procura, lungi dal considerare sfavorevolmente la sola mancata presentazione alla prima convocazione, ha disposto una seconda convocazione del Sig. Ganje Enrico Mbonde, alla quale non è stato fornito riscontro alcuno. In virtù di quanto considerato, alla riunione odierna, la Procura Federale ha chiesto infliggersi al Sig. Ganje Enrico Mbonde la sanzione di mesi tre di squalifica ed alla Società AD Voluntas Calcio Spoleto la sanzione di € 3.000,00 di ammenda. Il deferimento è fondato. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del C.G.S., infatti, “ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo, se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi della giustizia sportiva”, nell’ambito dei soggetti gravati dall’obbligo in questione sono compresi anche gli atleti come il Sig. Ganje Enrico Mbonde. È provato per tabulas e non oggetto di contestazione, peraltro, che il Sig. Ganje Enrico Mbonde ha ignorato i ripetuti e rituali avvisi di convocazione rivoltigli dalla Procura, con ciò gravemente violando gli obblighi contemplati a proprio carico dalle disposizioni normative di settore vigenti. Non può dubitarsi, pertanto, che il contegno posto in essere dal Sig. Ganje Enrico Mbonde violi il disposto del citato articolo 1, comma 3, del C.G.S. . La Società AD Voluntas Calcio Spoleto, inoltre, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, è oggettivamente responsabile del contegno posto in essere dal proprio giocatore tesserato, Sig. Ganje Enrico Mbonde. Ai fini della determinazione delle sanzioni, va considerato che, nella riunione odierna, il Sig. Ganje Enrico Mbonde si è scusato per il proprio comportamento. P.Q.M.
infligge al Sig. Ganje Enrico Mbonde la sanzione di mesi 2 (due) di squalifica ed alla Società AD Voluntas Calcio Spoleto la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).
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