COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 08/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI 215 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. ABBRUZZESE MATTEO, tess. A.S.D. Pol. Lyons Quarto, sig. BERSANI VIRGINIO, Presidente F.C.D. San Giuseppe Calcio, F.C.D. SAN GIUSEPPE CALCIO e A.S.D. POL. LYONS QUARTO – camp. III^ cat.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 08/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI 215 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. ABBRUZZESE MATTEO, tess. A.S.D. Pol. Lyons Quarto, sig. BERSANI VIRGINIO, Presidente F.C.D. San Giuseppe Calcio, F.C.D. SAN GIUSEPPE CALCIO e A.S.D. POL. LYONS QUARTO – camp. III^ cat. Con nota 16.05.2011 N. 8689/746, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il calc. ABBRUZZESE MATTEO, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la Società SAN GIUSEPPE CALCIO mentre era ancora tesserato per la società LYONS QUARTO; - il sig. BERSANI VIRGINIO, Presidente della Soc. SAN GIUSEPPE CALCIO, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. ABBRUZZESE MATTEO, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società; - la società LYONS QUARTO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore; - la società SAN GIUSEPPE CALCIO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente. ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte poste a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della società, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Effettuate ritualmente le notifiche, la F.C.D. SAN GIUSEPPE CALCIO ha inviato una memoria difensiva in cui fa presente la fusione fra la Pol. Lyons Quarto e la Pol. D.Pittolo e la successiva separazione, con passaggi di tesseramento del calciatore, e di ciò la F.C.D. SAN GIUSEPPE CALCIO veniva a conoscenza, dall’Uff.Tesseramento della F.I.G.C., solo l’1.10.2009 (dopo che in data 14.9.2009 il calc. le era stato trasferito dalla Pol.Lyons Quarto), con ritorno del calciatore alla società di appartenenza. Il calc. ABBRUZZESE veniva poi regolarmente tesserato il 2.12.2009 all’apertura invernale delle liste di trasferimento. Solo la POL.LYONS QUARTO ed il calc. ABBRUZZESE erano a conoscenza dei movimenti avvenuti mentre la F.C.D. SAN GIUSEPPE CALCIO ne era completamente all’oscuro. Chiede alla C.D. : in via principale l’annullamento e/o la revoca del deferimento e, in via subordinata, che le eventuali sanzioni vengano comminate nella diversa misura che dovesse ritenete di giustizia, tenendo in debita considerazione le eccezioni sopra riportate. La F.C.D. SAN GIUSEPPE CALCIO ed il sig. BERSANI sono rappresentate all’odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, con la squalifica per una giornata di gara del calc. ABBRUZZESE MATTEO , la inibizione per mesi 3 del sig. BERSANI VIRGINIO , l’ammenda di € 500 per La F.C.D. SAN GIUSEPPE CALCIO e l’ammenda di € 150 per l’A.S.D. POL. LYONS QUARTO. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale e le argomentazioni svolte dal rappresentante della F.C.D. SAN GIUSEPPE CALCIO e del sig. BERSANI; ; - valutato che i comportamenti messi in atto dal calc.ABBRUZZESE e dal sig. BERSANI integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., per la POL. LYONS QUARTO . e la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la F.C.D. SAN GIUSEPPE CALCIO ; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. ABBRUZZESE MATTEO la squalifica per 1 giornata di gara, al sig. BERSANI VIRGINIO . Presidente della F.C.D. San Giuseppe Calcio, la inibizione per mesi 1, alla POL. LYONS QUARTO l’ammenda di € 100 ed alla F.C.D. SAN GIUSEPPE CALCIO l’ammenda di € 250. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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