COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 08/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 40° TORNEO NAZIONALE FORENSE 222 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CALCIO FORENSE REGGIO CALABRIA Avverso omologazione risultato gara delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 15 del 25.5.2011 gara CALCIO FORENSE R.C. – CERIGNOLA OFANTINA LEX del 21.5.2011
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 49 del 08/06/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
40° TORNEO NAZIONALE FORENSE
222 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CALCIO FORENSE REGGIO CALABRIA
Avverso omologazione risultato gara
delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 15 del 25.5.2011
gara CALCIO FORENSE R.C. – CERIGNOLA OFANTINA LEX del 21.5.2011
La società CALCIO FORENSE REGGIO CALABRIA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento, ribadendo in questa sede che nella gara di cui all’oggetto “nella formazione avversaria del Cerignola Ofantina Lex erano presenti ed hanno disputato la gara due giocatori sotto mentite spoglie, tali Derek Schiavone con il n. 10 e Vito Morra con il n. 11 in luogo, rispettivamente, di Del Vento Cristian e Bellino Eugenio”.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto della trasmissione alla Procura Federale, in data 26.5.2011, da parte della Delegazione Provinciale di Ferrara di tutta la documentazione relativa alla gara di cui all’oggetto;
- vista la rinuncia in data 27.5.2011 della soc. CERIGNOLA OFANTINA LEX a partecipare alle gare del 40° Torneo Nazionale Forense;
- visto il comunicato del Comitato di Presidenza della Federazione Italiana Associazioni Sportive Forensi - F.I.A.S.F. (che sovraintende al Torneo), pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 16 del 30.5.2011, con cui , dopo aver preso atto della rinuncia della soc. Cerignola Ofantina Lex, dispone che acceda alla fase finale del campionato l’A.S.D. CALCIO FORENSE REGGIO CALABRIA, che incontrerà in doppio confronto l’ A.S. Avvocati Cosenza,
- dispone l’archiviazione del ricorso, essendo cessata la materia del contendere, con restituzione della tassa versata in € 260..
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