COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 164 del 23/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. FRANCESCO COSTA PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 164 del 23/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. FRANCESCO COSTA PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale del Sig. Francesco Costa per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. L’incaricato della Procura ha rilevato che l’indagine scaturisce dall’esposto del Presidente della Società SANTAMARINELLESE Sig. CONCETTI VITTORIO, trasmesso all’Ufficio della Procura Federale con nota del 31.1.2011 del Presidente del C.R. Lazio. In tale atto il CONCETTI ha riferito che, benché nel corso della partita ALLUMIERE – FIUMICINO del 23.1.2011 l’arbitro FRANCESCO COSTA, avesse espulso 3 calciatori della squadra dell’ALLUMIERE, nel relativo Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo, redatto sulla base del referto arbitrale, non è risultata alcuna sanzione disciplinare nei confronti dei predetti tre calciatori espulsi. Nel corso delle indagini è stato acquisito un nuovo referto di gara con firma autografa, completo delle distinte di gara e del rapporto di fine gara, che l’arbitro ha consegnato alle Società, mentre è risultato non firmato dall’arbitro quello in possesso e trasmesso dal C.R. Lazio. Ha sostenuto l’incaricato della Procura che è ben più rilevante la discrasia che emerge tra il referto in questione redatto in bianco ed il cosiddetto “rapportino” che viene solitamente consegnato alla squadra al termine della partita, in cui sono state chiaramente annotate le tre espulsioni e le sette ammonizioni a carico dei calciatori dell’ALLUMIERE. Il Dirigente di tale Società ha comunque precisato durante l’interrogatorio che i tre calciatori espulsi, benché non squalificati, non sono stati schierati dalla Società ALLUMIERE nella successiva gara del 30.1.2011. L’Osservatore Arbitrale interrogato sulla vicenda ha ricordato perfettamente i provvedimenti disciplinari assunti dall’arbitro che, a suo parere, gli era sembrato in condizioni psicologiche di particolare esasperazione e nervosismo, tanto da preannunciargli l’intenzione di presentare le dimissioni dall’associazione. L’arbitro, ascoltato dall’Organo requirente, ha ammesso gli addebiti contestatigli ed ha riferito di aver inviato il referto privo delle sanzioni disciplinari, desideroso di uniformarsi alle osservazioni a lui formulate dall’Organo tecnico circa la non conformità delle stesse. Ha anche riferito di alcune sue sgradevoli precedenti esperienze che ha documentato mediante la produzione di copie di atti di episodi verificatisi in precedenza, relativi ad aggressioni fisiche subite e dai danneggiamenti della propria autovettura. In considerazione di tutto ciò la Procura Federale ha ritenuto di deferire il Sig. FRANCESCO COSTA in relazione al comportamento avuto nella circostanza, violando in tal modo il contenuto dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. La Commissione Disciplinare territoriale ha ricevuto il deferimento ed ha fissato l’udienza, alla quale era presente il Rappresentante della Procura Federale mentre il Sig. COSTA FRANCESCO inviava dettagliate e motivate deduzioni a difesa, nelle quali esprimeva stupore e meraviglia per il deferimento, non essendo più un tesserato dell’AIA, avendo rassegnato le dimissioni da più di un mese. Ha voluto comunque il COSTA rilasciare una analitica testimonianza, in cui elenca una serie di motivazioni che lo hanno indotto a non avere più fiducia nelle istituzioni che, a suo parere, non avrebbero fatto nulla per evitare il verificarsi di episodi gravissimi dei quali è stato vittima in più occasioni. La Procura Federale, pur prendendo atto della memoria difensiva presentata dal deferito, conclude con l’affermazione di responsabilità per lo stesso, chiedendo 1 mese di qualifica nei suoi confronti. La Commissione Disciplinare Territoriale ha ritenuto i fatti ascritti documentalmente provati. Emerge chiaramente la violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. per aver omesso volontariamente di indicare i provvedimenti adottati, nel referto di gara, in spregio ai principi di lealtà e correttezza e probità sportiva ed a quei doveri di trasparenza e terzietà ai quali sono tenuti ad uniformarsi tutti gli appartenenti dell’AIA nello svolgimento delle proprie funzioni. Considera quindi questo Organo Giudicante, tenuto conto anche di alcune lamentele esposte dal deferito che lo hanno indotto a rassegnare le dimissioni dall’AIA, congrua la richiesta di sanzione di 1 mese di squalifica avanzata dalla Procura Federale. Tanto premesso, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di affermare la responsabilità del soggetto deferito e per l’effetto di irrogare le seguenti sanzioni: al Sig. FRANCESCO COSTA la sospensione per 1 mese. Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della presente decisione. Si manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito agli interessati.
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