COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 01/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 66 – Reclamo US Legino 1910 avverso la squalifica dei calciatori Maurizio Rigato per otto giornate e Daniele Di Roccia per cinque giornate e avverso l’inibizione del dirigente Gerolamo Damonte fino al 30 giugno 2012 e avverso la sanzione della squalifica del campo per due giornate e l’ammenda di € 400,00. Gara Legino – Borghetto play off Seconda Categoria. C.U. n. 51 del 17 maggio 2011 Delegazione Provinciale Savona.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 01/06/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 66 - Reclamo US Legino 1910 avverso la squalifica dei calciatori Maurizio Rigato per otto giornate e Daniele Di Roccia per cinque giornate e avverso l'inibizione del dirigente Gerolamo Damonte fino al 30 giugno 2012 e avverso la sanzione della squalifica del campo per due giornate e l'ammenda di € 400,00. Gara Legino - Borghetto play off Seconda Categoria. C.U. n. 51 del 17 maggio 2011 Delegazione Provinciale Savona. Con reclamo ritualmente proposto l’US Legino 1910 ha impugnato le sanzioni in epigrafe riportate e ne ha richiesta la riduzione a misura più equa. Sostiene la reclamante la non veridicità del rapporto arbitrale fornendo una versione dei fatti difforme da quella riferita negli atti. Presa visione del referto di gara, che si appalesa chiaro e coerente in ogni sua parte, e rilevata la perfetta rispondenza a esso della declaratoria del primo giudice, la Commissione Disciplinare non può che respingere le contrarie eccezioni del sodalizio reclamante, declassandole, secondo regolamento, a mere allegazioni difensive di nessun pregio ai fini del giudizio sportivo. In merito alla congruità delle sanzioni irrogate in primo grado, questo giudicante non può non rilevare come le stesse si appalesino sproporzionate ai fatti e al di fuori dei parametri usualmente applicati ai casi di specie. Tali sanzioni vanno quindi riviste e ridotte come in appresso: Calciatore Maurizio Rigato: squalifica ridotta da otto a cinque giornate effettive di gara, per aver protestato avverso una decisione dell’arbitro, insultandolo e manifestando comportamento aggressivo; Calciatore Daniele Di Roccia: squalifica ridotta da cinque a quattro giornate effettive di gara, suddivisa nella squalifica per un turno per la doppia ammonizione e tre per aver insultato e minacciato ripetutamente l’arbitro; Dirigente Gerolamo Damonte; inibizione temporanea ridotta dal 30 giugno 2012 al 28 febbraio 2012 per aver posto in essere comportamento antisportivo nei confronti dei calciatori avversari ed essere, al termine dell’incontro, rientrato sul terreno di gioco insultando l’ufficiale di gara. All’uscita dallo spogliatoio cercava di entrare, con atteggiamento minaccioso, nell’autovettura dell’arbitro; US Legino 1910: annullamento della squalifica del campo di gioco, perché la responsabilità oggettiva dovuta al comportamento sul campo e a fine gara dei dirigenti e dai calciatori della società, consistito in insulti e minacce verso l’arbitro (senza che siano state poste in essere azioni aggressive verso la sua persona), è sufficientemente sanzionata con l’irrogazione dell’ammenda nella misura di € 400,00. In tal senso delibera disponendo la restituzione della tassa addebitata in conto.
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