COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 15/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CALCIO AZZURRA FERMO avverso sanzioni merito gara Azzurra Fermo – Amandola, del 27.3.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 156 del 1.4.2010.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 15/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CALCIO AZZURRA FERMO avverso sanzioni merito gara Azzurra Fermo – Amandola, del 27.3.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” - Com. Uff. n. 156 del 1.4.2010. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, applicava ai soggetti di seguito indicati ed asseritamente tesserati per la reclamante, le seguenti sanzioni: - squalifica per quattro gare effettive al calciatore Andrenacci Alessio per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un avversario ed al termine della stessa, nei confronti dell’arbitro; - squalifica fino al 30 giugno 2014 al calciatore Meraviglia Vito, per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’ufficiale di gara; - squalifica fino al 28 aprile 2010 all’allenatore Del Gatto Andrea, per comportamento offensivo ed intimidatorio nei confronti dell’arbitro. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Calcio Azzurra Fermo, chiedendo, anche avanti questa Commissione, in via principale, la revoca delle squalifiche inflitte ai propri tesserati perché infondate; in via gradata, una congrua riduzione delle stesse. Deduceva la reclamante che: - Andrenacci, espulso per un fallo di gioco, si allontanò tranquillamente dal campo, senza mai minacciare l’arbitro; - Meraviglia, responsabile di avere sensibilmente ecceduto nelle proteste e di aver colpito l’arbitro, con gesto tuttavia suscitato dalla rabbia per il “torto” che pensava di aver subito, merita di essere sanzionato, ma in misura più equa e proporzionata e, quindi, meno severa. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che: - il calciatore Andrenacci, espulso per fallo di gioco, a fine gara, davanti gli spogliatoi, gli si pose davanti impedendogli momentaneamente di passare e minacciandolo: desisteva all’arrivo del massaggiatore; - il Meraviglia, dopo una sua decisione tecnica non condivisa, protestò nei suoi confronti; alla notifica del provvedimento di ammonizione, lo colpì con una scarpata al fianco, portata con la gamba tesa in avanti. Il colpo gli procurava momentaneo dolore, senza lasciargli segni. Nel ricadere per il colpo portato, involontariamente, lo colpiva altresì al malleolo. Riferiva infine di avere ricevuto una lettera di scuse per l’accaduto. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame nella parte inerente la sanzione della squalifica applicata al tecnico Del Gatto Andrea fino al 28 aprile 2010, inferiore ad un mese e, quindi, non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva; • ritenuto che il comportamento a fine gara ascritto al calciatore Andrenacci vada ricondotto alla previsione della lett. a) dell’art. 19, comma 4, del Cgs, alla cui sanzione, nel minimo edittale, deve essere sommata quella derivante dall’espulsione; • ritenuto che la condotta violenta posta in essere dal Meraviglia nei confronti dell’arbitro costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo e che la non gravità delle conseguenze fisiche riportate non è elemento idoneo a cambiare il predetto giudizio; • ritenuto, tuttavia, di poter accogliere l’impugnazione sotto il profilo della sproporzione della sanzione, anche alla luce delle dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. sul gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Calcio Azzurra Fermo, così decide: - lo dichiara inammissibile nella parte inerente la sanzione della squalifica applicata al tecnico Del Gatto Andrea, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva; - lo accoglie nella parte relativa alla sanzione inflitta al calciatore Andrenacci Alessio, per l’effetto riducendogli la squalifica a tre giornate di gara; - lo accoglie nella parte inerente la sanzione inflitta al calciatore Meraviglia Vito, per l’effetto riducendogli la squalifica al 31 marzo 2012. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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