F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.100 del 30.06.2011 (478) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIULIANO FIASCHI (all’epoca dei fatti, Presidente della Società ACV Scandicci ASD), MORTEZA RAFATI (all’epoca dei fatti, Vice Presidente della Società ACV Scandicci ASD, con delega al Settore Giovanile), MAURIZIO PINI (all’epoca dei fatti, tesserato quale Direttore sportivo della Società ACV Scandicci ASD), LUIGI SGATTI (all’epoca dei fatti, tesserato quale Direttore sportivo della Società ACV Scandicci ASD), EMANUELE SILVESTRE (Calciatore, all’epoca dei fatti, tesserato per la Società ACV Scandicci ASD, attualmente tesserato per la Società Neapolis Mugnano), ANTONIO IMPROTA (all’epoca dei fatti, intermediario nell’interesse diretto della Società ACV Scandicci ASD nel reclutamento e tesseramento del giovane calciatore Emanuele Silvestre proveniente da altra regione), SOCIETÁ ACV SCANDICCI ASD ▪ (nota N°. 7716/406pf09-10/SP/blp del 18.4.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.100 del 30.06.2011 (478) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIULIANO FIASCHI (all’epoca dei fatti, Presidente della Società ACV Scandicci ASD), MORTEZA RAFATI (all’epoca dei fatti, Vice Presidente della Società ACV Scandicci ASD, con delega al Settore Giovanile), MAURIZIO PINI (all’epoca dei fatti, tesserato quale Direttore sportivo della Società ACV Scandicci ASD), LUIGI SGATTI (all’epoca dei fatti, tesserato quale Direttore sportivo della Società ACV Scandicci ASD), EMANUELE SILVESTRE (Calciatore, all’epoca dei fatti, tesserato per la Società ACV Scandicci ASD, attualmente tesserato per la Società Neapolis Mugnano), ANTONIO IMPROTA (all’epoca dei fatti, intermediario nell’interesse diretto della Società ACV Scandicci ASD nel reclutamento e tesseramento del giovane calciatore Emanuele Silvestre proveniente da altra regione), SOCIETÁ ACV SCANDICCI ASD ▪ (nota N°. 7716/406pf09-10/SP/blp del 18.4.2011). Con atto del 18.4.2011 la Procura federale ha deferito: ▪ i Sig. Fiaschi Giuliano, nella qualità di Presidente, e Rafati Morteza, nella qualità di Vice Presidente della Società ACV Scandicci ASD per rispondere: a) della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 40, comma 3, NOIF, per avere omesso, in sede di richiesta di tesseramento del giovane calciatore Silvestre Emanuele, ogni cautela, controllo e vigilanza sulla effettiva situazione anagrafica del nucleo familiare del predetto giovane calciatore, nonché per essersi totalmente disinteressati sulla reale sistemazione logistica del calciatore in oggetto, minorenne, nonché circa l’andamento della formazione educativa e scolastica dello stesso nel periodo di permanenza dello stesso presso la predetta Società dal mese di settembre al mese di novembre 2009, con conseguente mancato rispetto di quelle condizioni ambientali e di vita che rappresentano i cosiddetti diritti fondamentali che devono essere garantiti ai giovani atleti, diritti sanciti dalla Carta dei Diritti dei bambini (v. Convenzione dei Diritti del Fanciullo del 20.11.1989) e dalla Carta dei Diritti dei ragazzi dello Sport, principi cui rigorosamente si attiene l’attività giovanile della FIGC; b) della violazione dell’art. 10, comma 1, CGS per essersi avvalsi, per il tentato tesseramento del predetto giovane calciatore, dell’opera di intermediazione del Sig. Improta Antonio, soggetto non tesserato e non autorizzato a svolgere l’attività di intermediario in ordine ai tesseramenti in questione, le cui prestazioni sono state retribuite con il versamento della somma di € 2.500,00; ▪ i Sig. Pini Maurizio E Sgatti Luigi, nella qualità di Direttori Sportivi della Società ACV Scandicci ASD, con riferimento alla vicenda che ha visto coinvolto il giovane calciatore Silvestre Emanuele per rispondere: a) della violazione dell’art. 10, comma 1, CGS, per essersi avvalsi, per il reclutamento e tentato tesseramento del predetto giovane calciatore provenienti da altra Regione, dell’opera sistematica e continuativa del Sig. Improta Antonio, soggetto non tesserato e non autorizzato a svolgere l’attività di intermediario in ordine al tesseramento in questione; ▪ il calciatore Emanuele Silvestre per rispondere: della violazione di cui all’art 1, comma 1, CGS, e art. 40, comma 3, NOIF, per i comportamenti posti in essere in occasione del tesseramento in questione in assenza dei requisiti previsti da tale ultima norma ed in particolare dell’obbligo di residenza con la famiglia; ▪ il Sig. Antonio Improta, con riferimento alla attività di intermediazione svolta nell’interesse della Società ACV Scandicci ASD, per il reclutamento e tesseramento del giovane calciatore Silvestre Emanuele proveniente da altra Regione, per rispondere: a) della violazione dell’art. 1, comma 1 e 5, e dell’art. 10, comma 2, CGS, per avere,nell’interesse della Società ACV Scandicci ASD, posto in essere una attività di intermediazione finalizzata al tesseramento del giovane calciatore Silvestre Emanuele proveniente da altra Regione, in violazione delle norme federali che regolano la materia e non essendo in possesso di alcun titolo abilitativo all’esercizio di tale attività, procurandosi un ingiusto profitto per tale attività; b) della violazione dell’art. 1, comma 1 e 5, CGS, in relazione all’art. 22 NOIF, per avere omesso ogni cautela, controllo e vigilanza sia sulla effettiva sistemazione logistica del calciatore in oggetto, minorenne di età inferiore al 16° anno, e circa l’andamento della formazione educativa e scolastica dello stesso per il periodo settembre-novembre 2009, con conseguente mancato rispetto di quelle condizioni ambientali e di vita che rappresentano i diritti fondamentali che devono essere garantiti ai giovani atleti, diritti sanciti dalla Carta dei Diritti dei bambini (v. Convenzione dei Diritti del Fanciullo del 20.11.1989) e dalla Carta dei Diritti dei ragazzi dello Sport, principi cui rigorosamente si attiene l’attività giovanile della FIGC; ▪ la Società ACV Scandicci ASD, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, con riferimento ai fatti imputabili al proprio Presidente e al Vice Presidente con delega per il Settore Giovanile, nonché per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS con riferimento ai fatti imputabili ai propri tesserati o soggetti che avevano agito nell’interesse della predetta Società. Alla riunione del 30.6.2011, la Procura federale ha richiesto infliggersi le seguenti sanzioni: – al Sig. Fiaschi Giuliano, all’epoca dei fatti Presidente della Società ACV Scandicci ASD, la inibizione per mesi 9 (nove), in ragione della dissociazione che lo stesso avrebbe manifestato in ordine al tesseramento del giovane; – al Sig. Rafati Morteza, all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ACV Scandicci ASD, con delega al Settore Giovanile la inibizione per anni 1 (uno), in ragione del ruolo rivestito nella trattativa, nel tesseramento e nel trattenimento del minore presso la Società; – al Sig. Pini Maurizio, all’epoca dei fatti tesserato quale Direttore Sportivo della Società ACV Scandicci ASD la inibizione per mesi 6 (sei); – al Sig. Sgatti Luigi, all’epoca dei fatti tesserato quale Direttore Sportivo della Società ACV Scandicci ASD la inibizione per mesi 6 (sei); – al Sig. Silvestre Emanuele, calciatore, all’epoca dei fatti, tesserato per la Società ACV Scandicci ASD ed attualmente tesserato per la Società Neapolis Mugnano Srl la squalifica per giornate 6 (sei), in ragione della scelta di affidarsi al Sig. Improta anche con il conferimento di una procura; – al Sig. Improta Antonio, all’epoca dei fatti intermediario nell’interesse diretto della Società ACV Scandicci ASD nel reclutamento e tesseramento del giovane calciatore Silvestre Emanuele provenienti da altra Regione, la inibizione per mesi 18 (diciotto); – alla Società Scandicci Calcio Srl Sportiva Dilettantistica, già ACV Scandicci ASD, l’ammenda di € 5.000,00. La Società ed il Sig. Fiaschi, gli unici tra i deferiti presenti ad aver presentato memorie difensive, hanno insistito per le richieste formulate nelle stesse. I Sigg.ri Silvestre ed Improta sono rimasti assenti e non hanno fatto pervenire memorie. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva e di nullità del deferimento sollevata dalla Scandicci Srl la quale, premettendo di essere la risultante della trasformazione della ACV Scandicci ASD, riterrebbe non ascrivibile alcuna responsabilità né a sé né a quella originaria, per assoluta indeterminatezza del soggetto deferito. L’eccezione deve essere respinta in quanto la trasformazione, avvenuta ai sensi dell’art. 2500, octies, c.c. non crea un nuovo ente ma determina la continuazione del precedente, ancorché in forma diversa, tant’è vero che l’art. 2498 c.c. sancisce che “con la trasformazione, l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione”. Tra l’altro, è bene rilevare che la scelta della Società di depositare memorie difensive e di interloquire nel merito della vicenda supera la questione che, tutt’al più, avrebbe potuto essere considerata come mera irregolarità. Passando al merito, si rileva che la vicenda si innesta nell’ampia indagine che ha coinvolto numerose società toscane che si avvalevano delle prestazioni del Sig. Antonio Improta, al fine di tesserare giovani infrasedicenni provenienti da alcune regioni del Sud Italia. Nel caso specifico, l’attenzione della Procura federale è stata colpita dall’interesse riservato, in numerose conversazioni telematiche sul sito web “Calciopiù.net”, ad un giovane promettente calciatore, Emanuele Silvestre. Lo stesso, inizialmente tesserato per la Società Lastrigiana nella stagione sportiva 2007/2008, si è trasferito in quella successiva allo Jesolo per poi fare ritorno quasi subito, apparentemente per problemi di tipo ambientale, in Toscana, nella fila dell’ASD Scandicci. Tali trasferimenti sono stati curati dall’Improta che, sin dal 2007, aveva ricevuto una procura dal padre del calciatore perché ne seguisse l’inserimento nel mondo calcistico Sta di fatto che, tra le conversazioni su detto sito, ne sono spiccate alcune provenienti dall’allenatore dello Scandicci, Alessio Lupi (identificato con il nickname Alex1978), il quale, dialogando con altri utenti del web, da un lato, ha confermato che il Silvestre faceva parte, a tutti gli effetti, della squadra, dall’altro, che si erano verificate alcune problematiche legate al tesseramento per cui il giovane non poteva essere schierato, per lo meno, sino al compimento del sedicesimo anno di età. Poiché, tra l’altro, alcune di queste conversazioni hanno avuto ad oggetto manifesti riferimenti a quanto stava accadendo in Toscana ed al clamore suscitato dai legami che numerosissime Società avevano con il noto Improta, la Procura federale ha accertato che, in effetti, anche la Scandicci poteva essere ritenuta coinvolta. Le audizioni rese dai deferiti, sconfessando le deduzioni difensive, hanno confermato la fondatezza delle accuse agli stessi rivolte. Ciò che deve essere ancora una volta stigmatizzato è il contegno tenuto dai dirigenti che, se per un verso, si sono resi conto sin dall’inizio che la vicenda non si presentava lineare da un punto di vista normativo (cfr. dichiarazioni Sig. Fiaschi e doc. n. 98, fascicolo indagine, certificato anagrafico del 3.9.09), tanto è vero che la richiesta di tesseramento veniva inizialmente rigettata con comunicazione del 11.9.09, dall’altro, hanno pacificamente trattato con l’Improta – al quale hanno corrisposto € 2.500,00 in occasione del primo incontro – i termini per fruire delle prestazioni sportive del Silvestre ed hanno continuato a consentire al giovane di far parte della squadra, dando vita ad un tesseramento di fatto per oltre due mesi, senza curarsi della sistemazione dello stesso. Il Presidente della Società, Sig. Fiaschi, ha difatti riferito che il Silvestre si è allenato con lo Scandicci dai primi giorni di settembre alla fine di novembre 2009, sebbene abbia tenuto a precisare che non fosse d’accordo con tale scelta, tanto più dopo il rigetto della prima richiesta di trasferimento, e che conosceva l’Improta (personaggio ben noto nell’ambiente e nella zona). Quanto riferito conferma le voci dell’esistenza di una trattativa già in essere negli ultimi giorni dell’agosto 2009 (chat 31.8.09, ore 14.08, pag. 20 atti di indagine), ma, soprattutto, la decisione di permanere in una situazione di illiceità nonostante la consapevolezza, originaria, da parte dei vertici societari, delle problematiche legate al trasferimento del giovane Silvestre (peraltro di dominio pubblico – chat 13.9.09, ore 7.15, pag. 24 atti di indagine; chat 30.9.09, ore 13.34, pag. 27 atti di indagine; chat 1.10.09, ore 12.26, pag. 28 atti di indagine; chat 3.10.09, ore 12.02, pag. 29 atti di indagine; in particolare chat 16.10.09, ore 17.25, a firma Lupi, pag. 30 atti di indagine; chat 24.10.09, ore 14.36 e 17.37, pagg. 33 e 34 atti di indagine; in particolare chat 25.10.09, ore 20.32, a firma Lupi, e ore 23.02, pag. 35 e 36 atti di indagine; in particolare chat 26.10.09, ore 20.39, a firma Lupi, ed ore 23.53, pagg. 38 e 39 atti di indagine; in particolare chat 27.10.09, ore 8.09, e 28.10.09, ore 9.24, a firma Lupi, pagg. 40 – 42 atti di indagine) e, sopravvenuta, della esistenza di procedimenti giuridico sportivi legati alla figura dell’Improta ed alle numerose Società con le quali lo stesso intratteneva rapporti. Anche su tale aspetto, la condotta tenuta dai deferiti non può essere ritenuta esente da colpe in quanto la pubblicità che la vicenda ha avuto anche a livello mediatico, le particolari modalità con le quali i vertici societari si sono accordati con l’Improta, la rinomanza dello stesso nell’area nella quale operava la Scandicci, la fiducia in esso riposta – al quale, a semplice richiesta, sono stati consegnati € 2.500,00 – e nella documentazione che ha portato, ricevuta senza alcuna riserva nonostante emergesse manifestamente la violazione dell’art. 40, comma 3, NOIF (novellato pochi mesi prima dei fatti), e la consapevolezza originaria che il Silvestre non si fosse trasferito con l’intero nucleo familiare (cfr. certificazione anagrafica del 3.9.09), fanno ritenere, più che fondatamente, che i dirigenti ben sapessero con chi stavano prendendo accordi ed abbiano comunque deciso di determinarsi in tal senso. Ciò riceve ulteriore conferma nella volontà di mantenere il Silvestre nelle proprie fila, peraltro su richiesta dei genitori che avrebbero rassicurato sul loro imminente trasferimento in Toscana, sino a che la situazione non è sfuggita definitivamente di mano. Sul punto sono illuminanti le dichiarazioni del Sig. Morteza. In relazione a tale aspetto, fatta salva qualsiasi considerazione sulle scelte familiari, è bene rilevare che anche la sistemazione del giovane fosse nota ai vertici societari, tenuto conto che lo stesso allenatore, quotidianamente, ne curava gli spostamenti. In conclusione, la posizione di tutti i dirigenti può essere equiparata, essendo parimenti responsabile chi, come il presidente, ha assistito a quanto stava accadendo nella consapevolezza di versare in una situazione di irregolarità, mantenendo una posizione di apparente inerzia ma di sostanziale accettazione degli effetti delle attività delegate a terzi oltre che di manifesto disinteresse per le sorti del giovane, e chi, invece, come il Morteza, il Pini e lo Sgatti, ricoprendo specifici ruoli societari che presupponevano il rispetto della normativa di settore, se ne sono volontariamente discostati, avvalendosi per di più tutti delle prestazioni di soggetti non autorizzati ai sensi della normativa federale. Peraltro, il numero ed il ruolo dei soggetti coinvolti, le modalità attraverso le quali si sono articolati i fatti ed il periodo nel quale si è sviluppata la vicenda sono sintomaticamente indicativi o di grande superficialità o, e la Commissione propende per tale soluzione, della volontaria scelta di porre in essere le condotte contestate nella speranza che il numero di Società coinvolte, la unica posizione trattata e l’imminente compimento dei sedici anni avrebbe tenuto indenne lo Scandicci o, comunque, avrebbe consentito il regolare tesseramento nel mese di novembre. Tale posizione deve ritenersi aggravata, altresì, in ragione sia della sottoscrizione della richiesta di tesseramento alla quale era allegato un certificato anagrafico del 3.9.09 sia delle previsioni della normativa di settore che, facendo sorgere, in capo al Presidente della Società, obblighi e doveri tipici della figura genitoriale, impone la cura degli interessi del minore attraverso la vigilanza e l’attenzione per tutti gli aspetti di vita che coinvolgono il giovane nel periodo di permanenza presso la Società di tesseramento. Risulta invece che, anche in questo caso, il minore fosse affidato alle cure esclusive dell’Improta ed alloggiasse presso il noto hotel Europa di Poggibonsi. Anche il Silvestre, in ragione della sua appartenenza all’ordinamento federale, deve ritenersi responsabile per le violazioni allo stesso imputate. Fatta salva, anche in questo caso, qualsiasi considerazione sulla decisione familiare di affidarlo all’Improta, addirittura con la sottoscrizione di un contratto e la corresponsione di somme, è bene rilevare che la giovane età dello stesso e la capacità di scelta delle società alle quali accasarsi, peraltro in varie parti d’Italia, previa consultazione del proprio “tutor”, ne evidenziano un’apprezzabile capacità decisionale. Naturalmente, alla responsabilità dei deferiti consegue anche quella diretta ed oggettiva della Società Scandicci. Per altro verso, le condotte poste in essere dall’Improta integrano la violazione delle norme allo stesso ascritte. Le indagini hanno consentito di accertare, ancora una volta, le coerenza delle modalità organizzative con le quali lo stesso, in maniera capillare, sfruttando la rete creata in tutta Italia, faceva mercimonio delle giovani leve del Calcio italiano, sradicandole dai propri luoghi di origine, per proprio ed esclusivo tornaconto, con la compiacenza delle Società alle quali forniva i propri servizi. Anche nel caso di specie, è emerso che il deferito abbia percepito somme dal padre del Silvestre e dalla stessa Società Scandicci per occuparsi delle sorti del giovane, sebbene la normativa vieti categoricamente questo tipo di affidamenti a catena che sviliscono la tutela pupillare. La prova dell’avvenuto compimento degli illeciti determina una valutazione della congruità delle sanzioni richieste per il Fiaschi ed il Morteza. Difatti, sebbene il primo, solo in fase di indagini, abbia precisato di essersi dissociato dalla volontà del secondo di tesserare il Silvestre, è pur vero che tale “dissociazione” sembra essere rimasta solo a livello intenzionale, determinandosi l’assunzione di responsabilità degli effetti delle attività allo stesso delegate al Morteza. La posizione del Presidente deve però ritenersi aggravata in ragione del ruolo rivestito e della normativa di settore. P.Q.M. Infligge al Sig. Fiaschi la inibizione per mesi 9 (nove), al Sig. Morteza la inibizione per mesi 6 (sei), al Sig. Pini ed al Sig. Sgatti la inibizione per mesi 3 (tre) ciascuno, al Sig. Silvestre, la squalifica per giornate 6 (sei) in gare ufficiali, al Sig. Improta la inibizione per mesi 18 (diciotto), alla Scandicci l’ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00).
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