F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.100 del 30.06.2011 (445) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCA POMPONI (all’epoca dei fatti Presidente della Società Pisa Calcio Spa) ▪ (nota N°. 7573/1596 pf09-10/AM/ma del 13.4.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.100 del 30.06.2011
(445) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCA POMPONI (all’epoca dei fatti Presidente della Società Pisa Calcio Spa) ▪ (nota N°. 7573/1596 pf09-10/AM/ma del 13.4.2011).
Il deferimento
Con provvedimento del 13 aprile 2011, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Pomponi Luca, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente della Società Pisa Calcio Spa, in liquidazione e fusa per incorporazione nel socio unico Iniziativa 2003 Srl, Società successivamente dichiarata fallita dal Tribunale di Roma in data 22.7.2010, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 8, comma 15, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver ottemperato al Lodo arbitrale, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, con le relative motivazioni, emesso in data 2 ottobre 2009 in favore del Sig. Giampiero Ventura. Tale Lodo arbitrale aveva condannato la Società Pisa Calcio Spa a corrispondere al Sig. Giampiero Ventura, allenatore del Pisa Calcio Spa nella stagione 2008/2009, il pagamento dei ratei di stipendio relativi alle mensilità da gennaio a giugno 2009 pari a lordi € 358.104,50, oltre agli interessi in misura pari al T.U.R. a decorrere dal primo giorno successivo al mese di maturazione degli stipendi. Tale lodo, emesso, come sopra detto, in data 2 ottobre 2009 dal Collegio Arbitrale della L.N.P., con le relative motivazioni, veniva comunicato alla Società Pisa Spa a mezzo lettera raccomandata a/r del 5 ottobre 2009, consegnata in data 9 ottobre 2009. La Società Pisa Calcio Spa, decorsi i trenta giorni dalla comunicazione, non ha provveduto al pagamento delle somme liquidate dal Collegio Arbitrale, con ciò violando l'art. 8 comma 15 del CGS. Successivamente, come sopra detto, con sentenza N°. 360/2010, il Tribunale di Roma ha dichiarato fallita la Società Iniziativa 2003 Srl nella quale era stata fusa per incorporazione la Società Pisa Calcio Spa e che l'allenatore Sig. Giampiero Ventura, a mezzo del proprio legale, ha presentato domanda tardiva di insinuazione al passivo di detta Società. All’odierna riunione la Procura federale ha chiesto l’accoglimento del Deferimento e la conseguente applicazione delle sanzioni dell’inibizione di mesi 6 (sei) e dell’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) per il Sig. Pomponi; nessuno è comparso per la parte deferita.
Motivazione della decisone
Ciò premesso, la Commissione, esaminati gli atti, accogliendo la richiesta della Procura federale, ritiene che della infrazione disciplinare conseguente alla violazione dell'art. 8 comma 15 del CGS debba risponderne per immedesimazione organica il Presidente all'epoca dei fatti della Società Pisa Spa nella persona del Sig. Pomponi Luca, con applicazione delle sanzioni previste dall' art. 19, comma 1 del CGS. Sanzioni eque possono considerasi quelle di cui al dispositivo Il dispositivo
Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere al Sig. Pomponi Luca, quale Presidente all'epoca dei fatti della Società Pisa Calcio Spa, anni 1 (uno) di inibizione
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