COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della Società A.S.D. ANGEL avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 61 del 31.03.2011 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara ANGEL – AMMP disputata in data 28.03.2011, Campionato Calcio a 5 Serie C2 Girone A
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 14 Aprile 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso della Società A.S.D. ANGEL avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in
C.U. n. 61 del 31.03.2011 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla
gara ANGEL – AMMP disputata in data 28.03.2011, Campionato Calcio a 5 Serie C2 Girone A
Con ricorso inviato in data 31.03.2011 la Società A.S.D. ANGEL si duole del provvedimento con
cui il Giudice Sportivo ha inflitto ai calciatori PIPOLI Fabrizio e CUNA Eros la sanzione della
squalifica per due giornate ciascuno, in quanto espulsi dal campo di gioco durante la gara ANGELAMMP
del 28.03.2011.
La Società ricorrente afferma che durante la gara suddetta i due giocatori indicati come “espulsi”
sono stati in realtà solo “ammoniti”, come dimostra il referto arbitrale di cui la Società allega copia
al ricorso. Pertanto, chiede l’annullamento della sanzione della squalifica nei confronti dei calciatori
PIPOLI Fabrizio e CUNA Eros, poiché l’espulsione dal campo di cui vengono accusati non si è mai
verificata.
Il ricorso, tuttavia, deve dichiararsi inammissibile, in quanto avente ad oggetto un provvedimento
disciplinare non impugnabile ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. a) CGS, trattandosi di sanzioni di
squalifica dei calciatori fino a due giornate.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare dichiara
INAMMISSIBILE
il ricorso proposto dalla Società A.S.D. ANGEL.
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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