COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. SPORTROERO AVVERSO LE DELIBERAZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SANTA MARGHERITA – SPORTROERO DISPUTATA IL 27/03/11 NELL’AMBITO DEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE N. (C.U. N° 44 DEL 31/03/11 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 14 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. SPORTROERO AVVERSO LE DELIBERAZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SANTA MARGHERITA – SPORTROERO DISPUTATA IL 27/03/11 NELL’AMBITO DEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE N. (C.U. N° 44 DEL 31/03/11 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO) Con il rituale e tempestivo reclamo in oggetto, la A.S.D. SPORTROERO contesta le decisioni assunte dal Giudice sportivo a seguito degli accadimenti occorsi durante lo svolgimento della gara SANTA MARGHERITA – SPORTROERO, disputata il 27/03/11 nell’ambito del Girone N del Campionato di Seconda Categoria, riscontrando unicamente una palese incongruità della sanzione comminata in relazione al fatto ascritto al proprio dirigente LAVURI Marcello. Il Direttore di gara nel suo rapporto riferisce che, al termine dell’incontro, il Sig. LAVURI Marcello gli si avvicinava e gli diceva:” Sei proprio un po’ ignorantello, oggi ci hai rovinato il campionato”. La discrepanza rilevata fra la ironica e, quasi, innocente frase attribuita al dirigente e riferita dal direttore di gara e la enormità della sanzione adottata dal Giudice sportivo, è già motivo sufficiente a far propendere per l’accoglimento del reclamo e, pertanto, la Commissione disciplinare territoriale DELIBERA di ridurre il periodo di inibizione inflitto al dirigente dell’A.S.D. SPORTROERO, Sig. LANURI Marcello, fissando il termine al 12 APRILE 2011, nulla disponendo per quanto attiene la tassa di reclamo, che non risulta versata dalla società reclamante.
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