COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 24 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETÀ REAL NAPOLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DI CUI AL C.U. N. 38 DEL 24/02/2011 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TORINO – IN RELAZIONE ALLA GARA AUXILIUM VALDOCCO – REAL NAPOLI DEL 21/02/11, 2^ CATEGORIA – GIRONE I
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 24 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETÀ REAL NAPOLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO
DAL GIUDICE SPORTIVO DI CUI AL C.U. N. 38 DEL 24/02/2011 – DELEGAZIONE
PROVINCIALE DI TORINO - IN RELAZIONE ALLA GARA AUXILIUM VALDOCCO – REAL
NAPOLI DEL 21/02/11, 2^ CATEGORIA – GIRONE I
Con il gravame in oggetto la ricorrente ha chiesto la riduzione della squalifica comminata dal
Giudice Sportivo al proprio tesserato, sig. FIORE Andrea.
Preliminarmente la Commissione Disciplinare rileva come il ricorso sia inammissibile in quanto da
considerarsi sostanzialmente anonimo, comunque non idoneo a consentire la doverosa verifica in
ordine alla legittimazione alla proposizione del ricorso medesimo da parte di soggetto idoneo.
Il ricorso è stato, infatti, redatto su foglio non riportante l’intestazione della Società ricorrente,
sottoscritto, in modo non decifrabile, da soggetto che non ha specificato la propria carica in seno
alla Società.
Alla luce delle predette considerazioni il ricorso deve dichiararsi preliminarmente
INAMMISSIBILE
restando del tutto preclusa qualsivoglia indagine nel merito dell’impugnazione.
Si addebita alla ricorrente la tassa di reclamo che non risulta versata.
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