COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 3 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società A.S.D. CENISIA avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 53 del 10.02.2011 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara REVELLO CALCIO – CENISIA disputata in data 06.02.2011, Campionato Allievi Regionali II Fase
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 3 Marzo 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso della società A.S.D. CENISIA avverso la decisione del Giudice Sportivo inclusa in
C.U. n. 53 del 10.02.2011 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla
gara REVELLO CALCIO – CENISIA disputata in data 06.02.2011, Campionato Allievi
Regionali II Fase
Con ricorso inviato in data 15.02.2011 la Società A.S.D. CENISIA si duole del provvedimento con
cui il Giudice Sportivo ha inflitto al proprio dirigente, sig. STOICA Daniel, la sanzione dell’inibizione
a svolgere ogni attività sino al 10.02.2012, per aver rivolto gravi e reiterate offese all’arbitro e per
averlo atteso davanti allo spogliatoio, al termine della gara, ripetendo le offese e “sputandogli
contro attingendolo sulla divisa”.
Della predetta sanzione la Società ricorrente chiede una riduzione.
Alla luce delle scuse ufficiali presentate dalla Società nei confronti del direttore di gara, espresse
dal sig. STOICA nell’immediatezza dei fatti e reiterate formalmente dalla Società nel suddetto
ricorso, la Commissione Disciplinare, ritenendo tale comportamento meritevole di apprezzamento,
dispone una riduzione della sanzione comminata al dirigente.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIDUCE
la sanzione dell’inibizione comminata al sig. STOICA Daniel al 31.12.2011.
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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