COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 24 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Società POLISPORTIVA S. RITA avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo – Delegazione Provinciale di Torino – di cui al C.U. nr. 35 del 03/02/2011 in relazione alla gara Gara S. Rita – Mirafiori A.S.D. del 16/01/11 – 1° Torneo “S. Giorgio Cup”

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 24 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Società POLISPORTIVA S. RITA avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo - Delegazione Provinciale di Torino - di cui al C.U. nr. 35 del 03/02/2011 in relazione alla gara Gara S. Rita – Mirafiori A.S.D. del 16/01/11 – 1° Torneo “S. Giorgio Cup” Con reclamo tempestivamente proposto la Polisportiva S. Rita ha impugnato le decisioni adottate dal Giudice Sportivo nei confronti dei propri tesserati, sig. De Filippo Giuseppe, allenatore, squalificato fino al 02/05/2011 per condotta gravemente offensiva nei confronti del direttore di gara e sig. Sanpietro Francesco, dirigente accompagnatore, squalificato fino al 30/06/2011 per condotta violenta nei confronti dell’arbitro. La ricorrente chiedeva, altresì, la conferma del risultato acquisito sul campo, ciò alla luce del provvedimento del Giudice Sportivo che ha assegnato gara persa alla Società S. Rita. In particolare, la ricorrente lamenta come la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara non sia stata veritiera e che non vi fossero ragioni oggettive per addivenire alla sospensione anticipata dell’incontro. Piuttosto era stata proprio l’insicurezza dell’arbitro a generare, fin dai primi minuti della gara, una situazione di crescente confusione poi sfociata nelle tensioni tra le due squadre che sono state comunque enfatizzate dal direttore di gara nel proprio rapporto. Perveniva, inoltre, scritto a firma del dirigente accompagnatore Francesco Sanpietro il quale pur scusandosi per i toni accesi avuti con il direttore di gara, negava fermamente di aver posto in essere gesti violenti, né tantomeno di aver cagionato un ematoma al braccio destro dell’arbitro ovvero una lacerazione della divisa del medesimo. La Commissione Disciplinare osserva preliminarmente come il ricorso in oggetto debba essere dichiarato inammissibile nella parte in cui viene chiesta la conferma del risultato acquisito sul campo, ciò in quanto non è stata data la prova della obbligatoria notificazione del ricorso alla controparte contro interessata. Per quanto concerne i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei due tesserati della Polisportiva S. Rita, gli atti di gara ufficiali ed in particolare il supplemento di rapporto non lasciano spazio a dubbi in ordine alle responsabilità del sig. De Filippo prima e del sig. Sanpietro dopo, autori entrambi di condotte rispettivamente ingiuriose e violente poste in essere ai danni del direttore di gara. Da ciò consegue che i provvedimenti del Giudice Sportivo meritano piena CONFERMA sia per quanto concerne l’assegnazione della gara persa, sia nell’entità delle squalifiche ai due tesserati e nell’applicazione della sanzione pecuniaria (peraltro di importo estremamente contenuto). Si addebita la tassa di reclamo che non risulta versata.
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