COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 24 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Società POLISPORTIVA S. RITA avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo – Delegazione Provinciale di Torino – di cui al C.U. nr. 35 del 03/02/2011 in relazione alla gara Gara S. Rita – Mirafiori A.S.D. del 16/01/11 – 1° Torneo “S. Giorgio Cup”
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 24 Febbraio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo della Società POLISPORTIVA S. RITA avverso i provvedimenti adottati dal Giudice
Sportivo - Delegazione Provinciale di Torino - di cui al C.U. nr. 35 del 03/02/2011 in relazione
alla gara Gara S. Rita – Mirafiori A.S.D. del 16/01/11 – 1° Torneo “S. Giorgio Cup”
Con reclamo tempestivamente proposto la Polisportiva S. Rita ha impugnato le decisioni adottate
dal Giudice Sportivo nei confronti dei propri tesserati, sig. De Filippo Giuseppe, allenatore,
squalificato fino al 02/05/2011 per condotta gravemente offensiva nei confronti del direttore di gara
e sig. Sanpietro Francesco, dirigente accompagnatore, squalificato fino al 30/06/2011 per condotta
violenta nei confronti dell’arbitro.
La ricorrente chiedeva, altresì, la conferma del risultato acquisito sul campo, ciò alla luce del
provvedimento del Giudice Sportivo che ha assegnato gara persa alla Società S. Rita.
In particolare, la ricorrente lamenta come la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara non
sia stata veritiera e che non vi fossero ragioni oggettive per addivenire alla sospensione anticipata
dell’incontro. Piuttosto era stata proprio l’insicurezza dell’arbitro a generare, fin dai primi minuti
della gara, una situazione di crescente confusione poi sfociata nelle tensioni tra le due squadre
che sono state comunque enfatizzate dal direttore di gara nel proprio rapporto.
Perveniva, inoltre, scritto a firma del dirigente accompagnatore Francesco Sanpietro il quale pur
scusandosi per i toni accesi avuti con il direttore di gara, negava fermamente di aver posto in
essere gesti violenti, né tantomeno di aver cagionato un ematoma al braccio destro dell’arbitro
ovvero una lacerazione della divisa del medesimo.
La Commissione Disciplinare osserva preliminarmente come il ricorso in oggetto debba essere
dichiarato inammissibile nella parte in cui viene chiesta la conferma del risultato acquisito sul
campo, ciò in quanto non è stata data la prova della obbligatoria notificazione del ricorso alla
controparte contro interessata.
Per quanto concerne i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei due tesserati della
Polisportiva S. Rita, gli atti di gara ufficiali ed in particolare il supplemento di rapporto non lasciano
spazio a dubbi in ordine alle responsabilità del sig. De Filippo prima e del sig. Sanpietro dopo,
autori entrambi di condotte rispettivamente ingiuriose e violente poste in essere ai danni del
direttore di gara.
Da ciò consegue che i provvedimenti del Giudice Sportivo meritano piena
CONFERMA
sia per quanto concerne l’assegnazione della gara persa, sia nell’entità delle squalifiche ai due
tesserati e nell’applicazione della sanzione pecuniaria (peraltro di importo estremamente
contenuto).
Si addebita la tassa di reclamo che non risulta versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 24 Febbraio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo della Società POLISPORTIVA S. RITA avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo – Delegazione Provinciale di Torino – di cui al C.U. nr. 35 del 03/02/2011 in relazione alla gara Gara S. Rita – Mirafiori A.S.D. del 16/01/11 – 1° Torneo “S. Giorgio Cup”"