COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 20 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla A.S.D. SANMARTINESE CALCIO avverso le decisioni del Giudice sportivo in ordine alla gara ATLETICO 07 NOVARA – SANMARTINESE disputata il 9/12/10 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone D (C.U. n° 40 del 16/12/10 della Delegazione Provinciale di Novara).
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 20 Gennaio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo proposto dalla A.S.D. SANMARTINESE CALCIO avverso le decisioni del
Giudice sportivo in ordine alla gara ATLETICO 07 NOVARA – SANMARTINESE
disputata il 9/12/10 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone D
(C.U. n° 40 del 16/12/10 della Delegazione Provinciale di Novara).
Con il reclamo in oggetto, spedito con posta elettronica in data 22/12/10, la A.S.D.
SANMARTINESE CALCIO contesta l’ammenda di € 25 inflitta alla società, la squalifica fino al
14/12/11 (rectius 14/02/11) comminata all’allenatore RAIMONDO Roberto, nonchè la squalifica per
QUATTRO gare inflitta al proprio giocatore SIGNORELLI Jevid.
I provvedimenti disciplinari sono stati disposti dal Giudice sportivo e pubblicati sul C.U. n° 40 del
16/12/10 della Delegazione Provinciale di Novara sulla base del rapporto di gara dell’arbitro che
ha diretto la partita ATLETICO 07 NOVARA – SANMARTINESE, disputata il 9/12/10 nell’ambito
del Campionato di Seconda Categoria – Girone D.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
rilevato, preliminarmente, che il ricorso è privo di una valida sottoscrizione;
constatato che la suddetta irregolarità procedurale rende l’atto irricevibile e pertanto ne
viene preclusa la trattazione del merito;
osservato, altresì, che la sanzione pecuniaria di € 25 non è impugnabile per il disposto
dell’art. 45, n° 3, lett. d del C.G.S.;
DICHIARA INAMMISSIBILE
il reclamo di cui trattasi, disponendo l’incameramento della relativa tassa che non risulta versata
dalla A.S.D. SANMARTINESE CALCIO e, conseguentemente,
CONFERMA
l’ammenda di € 25 inflitta alla A.S.D. SANMARTINESE CALCIO, la squalifica fino al 14/02/11 a
carico dell’allenatore RAIMONDO Roberto e la squalifica per QUATTRO gare inflitta al giocatore
SIGNORELLI Jevid.
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