COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 20 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla A.S.D. SANMARTINESE CALCIO avverso le decisioni del Giudice sportivo in ordine alla gara ATLETICO 07 NOVARA – SANMARTINESE disputata il 9/12/10 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone D (C.U. n° 40 del 16/12/10 della Delegazione Provinciale di Novara).

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 20 Gennaio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dalla A.S.D. SANMARTINESE CALCIO avverso le decisioni del Giudice sportivo in ordine alla gara ATLETICO 07 NOVARA – SANMARTINESE disputata il 9/12/10 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone D (C.U. n° 40 del 16/12/10 della Delegazione Provinciale di Novara). Con il reclamo in oggetto, spedito con posta elettronica in data 22/12/10, la A.S.D. SANMARTINESE CALCIO contesta l’ammenda di € 25 inflitta alla società, la squalifica fino al 14/12/11 (rectius 14/02/11) comminata all’allenatore RAIMONDO Roberto, nonchè la squalifica per QUATTRO gare inflitta al proprio giocatore SIGNORELLI Jevid. I provvedimenti disciplinari sono stati disposti dal Giudice sportivo e pubblicati sul C.U. n° 40 del 16/12/10 della Delegazione Provinciale di Novara sulla base del rapporto di gara dell’arbitro che ha diretto la partita ATLETICO 07 NOVARA – SANMARTINESE, disputata il 9/12/10 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone D. La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato, preliminarmente, che il ricorso è privo di una valida sottoscrizione; constatato che la suddetta irregolarità procedurale rende l’atto irricevibile e pertanto ne viene preclusa la trattazione del merito; osservato, altresì, che la sanzione pecuniaria di € 25 non è impugnabile per il disposto dell’art. 45, n° 3, lett. d del C.G.S.; DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo di cui trattasi, disponendo l’incameramento della relativa tassa che non risulta versata dalla A.S.D. SANMARTINESE CALCIO e, conseguentemente, CONFERMA l’ammenda di € 25 inflitta alla A.S.D. SANMARTINESE CALCIO, la squalifica fino al 14/02/11 a carico dell’allenatore RAIMONDO Roberto e la squalifica per QUATTRO gare inflitta al giocatore SIGNORELLI Jevid.
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