COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 30 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.1.1. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE Nei confronti : – del Sig. El Mouki Said – Calciatore – del Sig. Zonta Davide – Dirigente A.S.D. Per Santa Maria – del Sig. Bonetto Gilberto – Dirigente A.S.D. Per Santa Maria – della Società A.S.D. Per Santa Maria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 30 Giugno 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
5.1.1. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE
Nei confronti :
- del Sig. El Mouki Said - Calciatore
- del Sig. Zonta Davide – Dirigente A.S.D. Per Santa Maria
- del Sig. Bonetto Gilberto – Dirigente A.S.D. Per Santa Maria
- della Società A.S.D. Per Santa Maria
La Procura Federale con atto del 27/5/2011, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti
soggetti :
Il Calciatore El MOUKI Said
per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del C.G.S., con riferimento all’art. 10, commi 2 e 6 dello stesso
Codice, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver
disputato nella corrente stagione sportiva n. 15 gare nelle file della società ASD Per Santa Maria, valevoli per il
Campionato Provinciale “Allievi” – Girone A – senza averne titolo perché in detto periodo non risultava tesserato per detta
Società come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento;
il Dirigente ASD Per Santa Maria Davide ZONTA
per rispondere della violazione di cui agli artt. 1,comma 1, in relazione all’art. 10, comma 6 del C.G.S. per violazione dei
principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente
stagione sportiva 11 distinte gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e
partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il
calciatore El Mouki Said non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento;
il Dirigente ASD Per Santa Maria Gilberto BONETTO
per rispondere della violazione di cui agli artt. 1,comma 1, in relazione all’art. 10, comma 6 del C.G.S. per violazione dei
principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente
stagione sportiva 4 distinte gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e
partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il
calciatore El Mouki Said non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento;
la Società A.S.D. Per Santa Maria
a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri tesserati
ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S.
Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :
“Il Sostituto Procuratore Federale,
esaminata la documentazione relativa alla nota del 03.05.2011 con la quale il Presidente del C.R. Veneto L.N.D. ha
trasmesso a questa Procura copia della documentazione relativa alle delibere emesse dal G.S. della Delegazione
Distrettuale di Bassano del Grappa nonché copia dei referti arbitrali affinché valutasse il comportamento tenuto dalla
Società A.S.D. PER SANTAMARIA (matr.916123) in merito alla partecipazione irregolare del calciatore EL MOUKI SAIO
in occasione della seguenti 15 gare del Campionato Allievi Provinciale - Girone "A" in quanto avrebbe utilizzato il suddetto
calciatore non tesserato e precisamente:
Per Santa Maria - Eagles Pedemontana del 10/10/2010;
Cartignano - Per Santa Maria del 17/10/2010;
Per Santa Maria - Marosticense del 24/10/2010;
Per Santa Maria - Angarano del 07/11/2010;
Galli Era - Per Santa Maria del 21/11/2010;
Per Santa Maria - Rosa' del 14/01/2011;
Per Santa Maria - Facca del 23/01/2011;
Eagles Pedemontana - Per Santa Maria del 30/01/2011;
Per Santa Maria - Cartigliano del 06/02/2011;
Marosticense - Per Santa Maria del 13/02/2011;
Per Santa Maria - Cassola S.Marco del 25/02/2011;
Angarano Azzurra - Per Santa Maria del 06/03/2011;
Real Stroppari - Per Santa Maria del 13/03/2011;
Per Santa Maria - Galliera del 20/03/2011;
Borso s. Eusebio - Per Santa Maria del 27/03/2011;
rilevato che effettivamente il calciatore EL MOUKI SAID è stato impiegato dalla A.S.D. Per Santa Maria in posizione
irregolare nelle predette gare, in quanto in quel periodo non risultava tesserato per alcuna società;
rilevato, come si evince dalla documentazione in atti, che il nominativo del El Mouki Said venne inserito nell'elenco in
distinta delle partite in questione, ove le specifiche dichiarazioni di regolare tesseramento dei giocatori impiegati risultano
firmate, nella loro qualità di dirigenti accompagnatori ufficiali, dal sig. Zonta Davide per le gare del 10/10/2010,
17/10/2010, 24/10/2010, 07/11/2010, 06/02/2011, 13/02/2011, 25/02/2011, 06/03/2011, 13/03/2011, 20/03/2011 e del
27/03/2011; dal Sig. Bonetto Gilberto per le gare del 21/11/2010, 14/01/2011, 23/01/2011 e del 30/01/2011;
considerato che i sopramenzionati dirigenti accompagnatori con la sottoscrizione delle liste gara richiamate dichiaravano
che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società
di appartenenza, giusto le norme vigenti;
accertato che il sig. El Mouki Said ha partecipato alle predette gara nell'interesse della società A.S.D. Per Santa Maria ai
sensi dell'art. 1, comma 5, del C.G.S.;
ritenuto che l'appartenenza del sig. El Mouki Said alla categoria dei calciatori non lo esimeva dal rispetto di tutte le norme
federali, a prescindere dalla qualifica di tesserato nello specifico momento di commissione dei fatti contestati, e che,
pertanto, lo stesso debba essere chiamato a rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., in
relazione all'art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S.;
ritenuto che l'avvenuto utilizzo di un calciatore non tesserato abbia integrato la violazione dei principi di lealtà, probità e
rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 10, comma 6, del C.G.S., ascrivibile al Sig.
El Mouki Sado calciatore non tesserato per alcuna società all'epoca dei fatti, nonché ai Sigg.ri Zonta Davide e Bonetto
Gilberto, dirigenti della società A.S.D. Per Santa Maria, nonché, a titolo di responsabilità oggettiva, alla società A.S.D. Per
Santa Maria, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per l'operato dei propri tesserati, ovvero dei soggetti che comunque
abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5, C.G.S.”;
La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione
dell’odierna udienza;
la Commissione ha anche rilevato che nei termini assegnati nell'atto di convocazione, l’Azienda U.LS.S. 15 “Alta
Padovana” – Unità Organizzativa Materno-Infantile, Età Evolutiva e Famiglia – ha inviato una relazione, con
documentazione a supporto, circa la situazione del signor Said El Mouki.
I documenti sono esaustivi e rappresentano compiutamente la peculiare fattispecie che ha portato ai fatti oggetto del
deferimento; non se ne espone il contenuto per ragioni di riservatezza; sono agli atti.
AI dibattimento del 14/6/2011 sono risultati presenti :
- il Sig. El Mouki Said Calciatore, per delega rilasciata al signor Lucio Babolin, tutore;
- il Sig. Zonta Davide Dirigente A.S.D. Per Santa Maria
- il Sig. Bonetto Gilberto Dirigente A.S.D. Per Santa Maria
- la Società A.S.D. Per Santa Maria rappresentata dal Sig. Bonetto Gilberto per delega rilasciata dal Presidente
- la Procura Federale rappresentata dal Dott. Salvatore SCIUTO
Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le
circostanze di maggior rilievo.
Tutti i soggetti deferiti hanno rifiutato la possibilità di applicare la sanzione in accordo con la Procura Federale, giusta il
disposto dell’articolo 23 C.G.S.
La Procura Federale, ha allora illustrato le sanzioni richieste, che vengono così riassunte :
- al calciatore ElMpouki Said (Per Santa Maria . squalifica di anni due;
- ai dirigenti Zonta Davide e Bonetto Gilberto (Per Santa Maria) . inibizione di anni due;
- alla Società Per Santa Maria : 15 punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Allievi Provinciale 2011/2012 e
ammenda di € 1.000,00.-
Come risulta dal verbale, nel corso dell’udienza, il signor Davide Zonta ha presentato una memoria scritta ed il signor
Gilberto Bonetto ha depositato uno scambio di corrispondenza elettronica con gli Organi federali,: il Presidente del
Comitato Regionale Veneto e l’Ufficio Tesseramenti del medesimo Comitato.
Tutti i soggetti deferiti hanno censurato l’eccessività della pena e le lungaggini della procedura per arrivare ad ottenere il
tesseramento del giocatore Said El Mouki.
Tutti hanno insistito sulle affatto particolari circostanze del caso oggi all’esame della Commissione.
Al termine del dibattimento, il Collegio si è riunito per la decisione in camera di consiglio.
La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue, in conformità con il principio di sinteticità sancito dall’art. 34, n. 2,
CGS.
Va anzitutto premesso che non possono venire in rilievo le censure mosse dai deferiti alle difficoltà incontrate nel
tesserare il giocatore.
Pur ravvisando errori ed incongruenze nelle citazioni delle fonti normative che, a dire dei ricorrenti, dovrebbero
supportare le loro tesi, ma validi i riferimenti alla Convenzione di New York del 1989 e convincenti gli argomenti sollevati
avverso il (fino ad ora) mancato tesseramento, questa Commissione non può sindacare in alcun modo il comportamento
di altri organi, che fino a prova contraria, è valido a tutti gli effetti e coerente con la normativa federale.
Deve allora ritenersi che sia provato il fatto ascritto: la partecipazione del giocatore a competizioni sportive senza che si
sia compiuta la procedura per il suo tesseramento.
La problematica si sposta dunque sulla sanzione da applicare.
In precedenti decisioni questa Commissione ha applicato il combinato disposto dei commi sei, otto e nove dell’articolo 10
del Codice di Giustizia Sportiva, conformemente a quanto proposto dalla Procura federale, che implica – per dirigenti,
tesserati, soci e non soci – l’inibizione o la squalifica per un periodo non inferiore a due anni.
Ad una rimeditata analisi del disposto normativo, cui non è estranea la affatto peculiare fattispecie che ci si trova ad
esaminare, questa Commissione ritiene di modificare il proprio precedente orientamento.
Giova riportare il testo delle norme che vengono in rilievo :
- Articolo 106 C.G.S., che così dispone : “La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti compiuta mediante
falsa attestazione di cittadinanza costituisce illecito disciplinare. Le Società nonché i loro dirigenti, tesserati, soci e non
soci di cui all’art. 1, comma 5 CGS che compiano direttamente o tentino di compiere, ovvero consentano che altri
compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le
norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili, applicandosi
le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Alle stesse sanzioni soggiacciono le società, i dirigenti e i tesserati qualora
alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi
parte”.
- Articolo 108 C.G.S., che così dispone : “Nell’ipotesi di cui al comma 6, se viene accertata la responsabilità oggettiva
della società ai sensi dell’art. 4, il fatto é punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere c), g), h).
i) dell’art. 18, comma 1 CGS, mentre se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 4, il fatto
é punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere g),h).i) dell’art. 18, comma 1”.
- Articolo 109 C.G.S., che così dispone : “I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5
CGS riconosciuti responsabili dei fatti di cui al precedente comma 6, sono puniti con la sanzione della inibizione o della
squalifica per un periodo non inferiore a due anni”.
- Articolo 1010 C.G.S., che così dispone : “Per le altre violazioni delle disposizioni federali in materia di tesseramenti e
controlli societari si applicano le sanzioni dell’inibizione e della squalifica”.
- Articolo 161 C.G.S., che così dispone : “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle
sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e
attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”.
- Articolo 21 C.G.S., che così dispone: “In assenza di specifiche norme del presente Codice e degli altri regolamenti
federali, gli Organi della giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto
applicabili nell’ordinamento sportivo nazionale e internazionale, nonché a quelli di equità e correttezza sportiva”.
- Articolo 394 N.O.I.F., che così dispone : “L’utilizzo del calciatore prima della scadenza del termine o della data del visto
di esecutività é punito con la sanzione dell’ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione
più grave a termini del Codice di Giustizia Sportiva”.
Si tratta, in particolare di una rilettura del testo del combinato disposto dei commi 6 e 9 dell’articolo 10 C.G.S..
Da essi sembra desumersi l’obbligo di sanzionare i dirigenti, i tesserati e le persone di cui all’articolo 15 C.G.S., con
l’inibizione o la squalifica per un periodo non inferiore a due anni, ogni qual volta abbia partecipato ad una competizione
sportiva un calciatore per il quale il tesseramento a favore della società che l’ha schierato non sia regolare.
Ciò perché la dizione “o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte” è stata intesa in maniera estensiva sino a
ricomprendervi anche tutti i casi di cui abbiamo detto.
E’ opinione di questa Commissione che una simile interpretazione non possa essere ulteriormente seguita.
Il sesto comma dell’articolo 10 del C.G.S. è norma dettata per contrastare le violazioni delle norme organizzative interne
federali (d’ora innanzi anche con l’acronimo NOIF) compiuta mediante alterazioni dei registri di stato civile o dei registri
dell’anagrafe della popolazione, finalizzate all’elusione delle norme in materia di ingresso in Italia di calciatori
extracomunitari.
Si tratta di attività che, falsificando pubblici registri destinati a fare piena prova fino a querela di falso delle attestazioni in
essi contenute, sono connotate da un forte disvalore sociale.
E’ del tutto conseguente, in simili casi, che la Federazione Italiana Giuoco Calcio (d’ora innanzi per comodità anche con
l’acronimo FIGC) reagisca pesantemente avverso questi tentativi e, conseguentemente, irroghi una sanzione molto
grave, qual’è l’inibizione o la squalifica non inferiore a due anni.
Analogo disvalore può vedersi anche nell’ipotesi di cui alla prima parte dell’ultimo periodo della norma in esame, che così
dispone: “Alle stesse sanzioni soggiacciono le società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive
partecipino calciatori sotto falso nome …”.
Anche in questo caso, in vero, ci si trova di fronte a comportamenti particolarmente riprovevoli, che implicano
immutazione di atti e/o documenti destinati ad incidere sulla fede pubblica.
Che anche in detta fattispecie si applichi la stessa grave sanzione è quindi disposizione estremamente ragionevole.
Ciò che, invece, non appare ragionevole, in relazione ai principi generali di tassatività e di proporzionalità della sanzione,
è che ad una pena così rilevante siano accomunati anche casi in cui il titolo per prendere parte alla competizione sportiva
sia conseguenza di comportamenti tutt’altro che riconducibile alla falsificazione di documenti ed atti e, molto spesso,
addirittura mancanti del dolo, per non dire di casi in cui sembra addirittura mancare anche l’elemento psicologico della
colpa, o quantomeno si versi in ipotesi di colpa lievissima.
E’ palese, allora, che l’inciso “o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”, di cui all’ultimo periodo del sesto
comma, dell’articolo 10 non può non essere interpretato come riferito esclusivamente al contesto di azioni riprovevoli in
cui esso è inserito, vale a dire quelle relative alla falsificazione di atti e documenti, sia direttamente compiuta, sia tentata,
sia consentita e/o tollerata.
Una diversa opzione ermeneutica non sarebbe conforme ai principi generali del diritto ed all’equità, espressamente
richiamati dall’articolo 21 del C.G.S..
Intendiamo riferirci, in particolare, al principio generale di determinatezza della norma punitiva, che è conseguenza del
principio di legalità ed opera, sul piano dell’interpretazione, prendendo più specificamente il nome di «tassatività» (artt. 1
e 199 c.p., 14 disp. prelim. e 25 Cost.), e imponendosi naturalmente al “giudice”, qualunque esso sia, nonché al principio
generale della proporzionalità della pena, conseguenza del carattere retributivo della sanzione. Non è poi chi non veda
come sanzionare così pesantemente condotte nelle quali non solo manca il dolo dell’artificiosa immutazione di atti e
documenti, bensì anche la colpa, quantomeno quella grave o lieve, sia tutt’altro che conforme ai più elementari principi di
equità.
L’applicazione dell’inciso “o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”, di cui all’ultimo periodo del sesto
comma, dell’articolo 10 al di fuori dei casi di falsificazione che ne sono matrice, si rivelerebbe anche contrastante con
altre norme dell’ordinamento della FIGC.
L’articolo 394 delle NOIF, in vero, stabilisce che “L’utilizzo di un calciatore prima della scadenza del termine o della data
del visto di esecutività è punito con la sanzione dell’ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri
violazione più grave a termini del Codice di Giustizia Sportiva.”.
Se fosse corretta l’interpretazione che vuole punire ai sensi dell’articolo 108e9 C.G.S. ogni utilizzo di calciatore che non sia
in regola con il tesseramento, il contrasto con l’articolo 394 delle NOIF sarebbe palese, salvo ritenere assolutamente
inutile (perché non applicabile in concreto) la previsione del citato articolo 394.
Donde, non potendosi ammettere contrasti non riportati a composizione in un qualsiasi sistema normativo, si deve –
anche sotto questo aspetto – preferire l’opzione interpretativa che si va formando in seno a questa Commissione a fronte
dell’aporia altrimenti portata dal sesto comma dell’articolo 10 del CGS.
Va poi ricordato il disposto dell’articolo 1010 del CGS, secondo il quale “Per le altre violazioni delle disposizioni federali in
materia di tesseramenti e controlli societari si applicano le sanzioni dell’inibizione o della squalifica.”.
Anche questa norma rappresenta un altro caso in cui la violazione delle norme in materia di tesseramento comporta
sanzioni incompatibili con quelle di cui al sesto comma dello stesso articolo, donde trae ulteriore conforto la tesi secondo
cui l’eventuale utilizzo di un calciatore irregolarmente tesserato, può essere sanzionato in maniera diversa da quanto
prevede il comma 9 dell’articolo 10 del C.G.S..
Per quanto esposto, si ritiene che le sanzioni applicabili al caso che ci occupa debbano essere svincolate dai rigidissimi
automatismi di cui al combinato disposto dei commi 6, 8 e 9 del C.G.S. e debba, invece, valorizzarsi l’articolo 161 del
medesimo Codice, secondo cui “Gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni
disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti ed
attenuanti, nonché l’eventuale recidiva.”.
Tutto ciò premesso,
considerato il particolare contesto in cui sono state poste in essere le condotte oggetto di censura;
preso atto di quanto esposto dall’Azienda U.L.S.S. Alta Padovana in merito alle condizioni del calciatore;
preso atto dell’ammissione di responsabilità degli altri incolpati e del comportamento da loro tenuto;
la Commissione Disciplinare Territoriale
dispone
di infliggere i seguenti provvedimenti disciplinari:
- al signor Said El Mouki la squalifica per due giornate da scontare nella stagione sportiva 2011/2012 del campionato di
competenza;
- al signor Davide Zonta la squalifica fino al 15 ottobre 2011;
- al signor Gilberto Bonetto la squalifica fino al 15 ottobre 2011;
- alla società A.C.D. “Per Santa Maria” la penalizzazione di due punti in classifica da scontare nella stagione sportiva
2011/2012 del campionato di competenza e l’ammenda di €. 100,00.-
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