COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 30 Giugno 2011 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.3. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE Nei confronti : – del Sig. Zeljic Ratko – Giocatore tesserato per la Soc. A.S.D. Calcionovoledo Villaverla (VI) – del Sig. Giuriato Davide – Presidente A.S.D. Zanè Vicenza Calcio a 5 – Zanè (VI) – della Società A.S.D. Zanè Vicenza Calcio a 5 – Zanè (VI) – della Società A.S.D. Calcionovoledo Villaverla (VI)
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 66 del 30 Giugno 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.3. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE
Nei confronti :
- del Sig. Zeljic Ratko – Giocatore tesserato per la Soc. A.S.D. Calcionovoledo Villaverla (VI)
- del Sig. Giuriato Davide – Presidente A.S.D. Zanè Vicenza Calcio a 5 – Zanè (VI)
- della Società A.S.D. Zanè Vicenza Calcio a 5 – Zanè (VI)
- della Società A.S.D. Calcionovoledo Villaverla (VI)
La Procura Federale con atto del 25/3/2011, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti
soggetti :
il Sig. Zeljic Ratko – Calciatore ASD Calcionovoledo Villaverla
per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 e dell’art. 10,comma 2 del C.G.S., in relazione con l’ art.
40,comma 4 delle N.O.I.F. perché, malgrado fosse tesserato con la Società ASD Calcionovoledo Villaverla a partire
dall’1/9/2010, sottoscriveva una successiva richiesta di tesseramento con la Società Zanè Vicenza Calcio a 5, così come
esposto nella parte motiva dell’atto di deferimento;
il Sig. Giuriato Davide – Presidente A.S.D. Zanè Vicenza Calcio a 5
per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 e art. 10, comma 2 del C.G.S. perché ometteva di effettuare i
necessari controlli volti ad individuare gli eventuali impedimenti relativi al tesseramento del calciatore in questione, così
come esposto nella parte motiva dell’atto di deferimento,
la Società ASD Zanè Vicenza Calcio a 5
per rispondere a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. per le condotte riconducibili a carico del
proprio Presidente e legale rappresentante, ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. per le condotte poste a
carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all’interno o nell’interesse della Società,
ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S., così come esposto nella parte motiva dell’atto di deferimento;
la Società ASD Calcionovoledo Villaverla
per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. per le condotte riconducibili a
carico di un proprio tesserato così come esposto nella parte motiva dell’atto di deferimento.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, scioglie la riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 46 del
4/5/2011 punto 5.2.2.
Preso atto di quanto esposto nella relazione trasmessa dalla Procura in data 15/6/2011 e pervenuta il 17/6/2011, dalla
quale si evince, in maniera inequivocabile, che la firma del calciatore Zeljic Ratko apposta sul modulo di “richiesta di
tesseramento” in favore della Società Novoledovillaverla é certamente apocrifa, essendo stata contraffatta per sua stessa
ammissione confessiva, dal Sig. Maistrello Giovanni – Segretario della Società Novoledovillaverla.
Atteso quanto sopra, la Commissione Disciplinare Territoriale rileva l’insussistenza degli estremi del doppio
tesseramento, in quanto vi é l’inesistenza del tesseramento del calciatore Zeljic Ratko per la Società Novoledovillaverla.
Di conseguenza, nessun rilievo disciplinare può essere mosso al calciatore Zeljic Ratko ed al Dirigente Giuriato Davide
della Società ASD Zanè Vicenza Calcio a 5.
Deve anche essere mandata assolta per responsabilità oggettiva la Società Novoledovillaverla con riferimento
all’impostazione specifica del doppio tesseramento in capo al calciatore Zeljic Ratko.
La Commissione Disciplinare Territoriale rinvia nuovamente gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per la valutazione
di quanto emerso in sede di ulteriori indagini in capo alla Società Novoledovillaverla ed ai suoi Dirigenti.
Errata corrige : a modifica di quanto indicato sulla delibera apparsa sul C.U. n. 64 del 22/6/2011 punto 8.2.26, il si precisa
che il provvedimento della squalifica a carico del calciatore Alfaré Luca (Dolomiti) deve intendersi per una giornata (e non
per due giornate) da scontarsi nella stagione sportiva 2011/12.
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