COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 24 Febbraio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2.1. A.S.D. SAN LEUCIO ACQUAVIVA – AVVERSO PROVVEDIMENTI G.S.T. – C.U. N. 59 – PARTITA PERSA ED ALTRE SANZIONI (GARA SAN LEUCIO ACQUAVIVA – VALLE AGRICOLA DEL 6.01.2011 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA – GIR. A – 14^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 24 Febbraio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2.1. A.S.D. SAN LEUCIO ACQUAVIVA – AVVERSO PROVVEDIMENTI G.S.T. – C.U. N. 59 - PARTITA PERSA ED ALTRE SANZIONI (GARA SAN LEUCIO ACQUAVIVA - VALLE AGRICOLA DEL 6.01.2011 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA – GIR. A – 14^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e ascoltata la società ricorrente che ha espressamente richiesto l'audizione, osserva quanto segue. Preliminarmente si rileva che nessuna deduzione è stata fatta pervenire dalla società controparte, che risulta regolarmente informata con fax. Nel ricorso viene sostenuto che nella gara giocata il 29 dicembre 2010 tra il Pagliarone e la San Leucio Acquaviva è stato espulso il calciatore Serricchio Umberto n. 7 e non il calciatore De Luca Davide n. 11, come erroneamente riportato dall'arbitro sul referto di gara. Le osservazioni riportate in ricorso e la cronologia dei fatti ha portato questa C.D. a convocare l'arbitro della gara per procedere al riconoscimento del calciatore espulso nella gara suddetta, avvalendosi del disposto dell'art. 34, comma 4, 1° periodo, del C.G.S. Il direttore di gara ha riconosciuto, senza ombra di dubbio tra i due calciatori presenti: Serricchio Umberto e De Luca Davide, il primo quale calciatore espulso nella gara avanti indicata. Ciò porta a ritenere il Serricchio come il calciatore sanzionato dall'arbitro con l'espulsione e non il De Luca, come annotato erroneamente sul referto di gara. P.Q.M. delibera di accogliere il ricorso e per l'effetto annullarsi la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 59 del 3 febbraio 2011. La squalifica di una giornata inflitta dal G.S. al calciatore De Luca Davide, vedi C.U. n. 48 del 7 gennaio 2011, pagina 1247, deve intendersi per il calciatore Serricchio Umberto, che non deve scontare alcunché atteso che non ha partecipato alla gara giocata il 6 gennaio 2011 dalla propria squadra, prima gara successiva alla sua espulsione nella gara il 29 dicembre 2010 contro il Pagliarone. Nulla per la tassa reclamo, che, già pagata, deve essere restituita alla società ricorrente.
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