COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 11 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare 9.2.1. A.S.D. ATLETICO SESSANO – AVVERSO PROVVEDIMENTI G.S.T. – C.U. N. 27 DEL 29 OTTOBRE 2010: SQUALIFICA CALCIATORE (GARA SESSANO – TERMOLI DEL 24.10.2010 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 8^ ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 11 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare 9.2.1. A.S.D. ATLETICO SESSANO – AVVERSO PROVVEDIMENTI G.S.T. – C.U. N. 27 DEL 29 OTTOBRE 2010: SQUALIFICA CALCIATORE (GARA SESSANO – TERMOLI DEL 24.10.2010 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 8^ ANDATA) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. Dalla lettura del rapporto dell'arbitro è emerso che il calciatore Leva Pietro ha avuto un comportamento nei confronti del direttore di gara concretizzatosi non solo nelle espressioni sconvenienti ammesse dalla stessa reclamante, ma anche in atteggiamenti minacciosi ed ingiuriosi circostanziatamente riportati nel rapporto, che, come è noto, costituisce fonte di prova privilegiata con riguardo ai fatti accaduti in occasione dello svolgimento della gara. P.Q.M. ritenuta congrua la sanzione irrogata dal G.S., rigetta il ricorso. Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.
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