COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 15 del 9 Settembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare 5.2.2. SIG. ARCIULO GIOVANNI ANDREA – AVVERSO PROVVEDIMENTI G.S.T. – C.U. N. 151 DEL 9 GIUGNO 2010: SQUALIFICHE (GARA RIPALIMOSANI – REAL SANBARTOLOMEO DEL 6.06.2010 – PLAY OFF 1^ CATEGORIA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 15 del 9 Settembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare 5.2.2. SIG. ARCIULO GIOVANNI ANDREA – AVVERSO PROVVEDIMENTI G.S.T. – C.U. N. 151 DEL 9 GIUGNO 2010: SQUALIFICHE (GARA RIPALIMOSANI - REAL SANBARTOLOMEO DEL 6.06.2010 - PLAY OFF 1^ CATEGORIA) La Commissione Disciplinare, letti gli atti ed ascoltato il ricorrente, rilevato che dalla relazione del commissario di campo e dal referto arbitrale emergono sostanziali incongruenze e contraddizioni in merito ai fatti contestati, anche in relazione ai tempi nei quali si sarebbero verificati; ritenuto altresì che l'evento contestato si è verificato all'interno del campo di gioco, in presenza della terna arbitrale e della forza pubblica, per cui appare verosimile che il ricorrente possa non avere avuto cognizione della identità e della qualifica del commissario di campo; che comunque quest'ultimo, come emerge dagli atti, non ha riportato alcuna conseguenza fisica dall'evento, il quale va evidentemente considerato per tale ragione di lieve entità; che comunque risultano certamente provate le intemperanze precedenti dell'Arciulo nei confronti della terna arbitrale, tanto da provocarne l'allontanamento dal terreno di gioco; che nella valutazione della sanzione va tenuto conto altresì del sostanziale ravvedimento nei confronti della terna arbitrale, circostanza che pure emerge dagli atti, P.Q.M. dispone la riduzione della squalifica del ricorrente a tutto il 5 ottobre 2010. Nulla per la tassa già versata che va restituita.
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