COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 45 del 16.03.2011 Delibera della Commissione Disciplinare OGGETTO: RICORSO DELLA SOCIETA’ POOL CALCIO A 5 BOLZANO AVVERSO LA DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL C.U. N. 41 DI DATA 24.02.2011 (GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 SERIE C1 POOL CALCIO A 5 BOLZANO / HDI ASSICURAZIONI TRENTO DEL GIORNO 11.02.2011)

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 45 del 16.03.2011 Delibera della Commissione Disciplinare OGGETTO: RICORSO DELLA SOCIETA’ POOL CALCIO A 5 BOLZANO AVVERSO LA DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL C.U. N. 41 DI DATA 24.02.2011 (GARA DEL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 SERIE C1 POOL CALCIO A 5 BOLZANO / HDI ASSICURAZIONI TRENTO DEL GIORNO 11.02.2011) In esito alla gara del campionato regionale di Calcio a 5 serie C1 del giorno 11 febbraio 2011, la società Pool Calcio a 5 Bolzano proponeva reclamo al Giudice Sportivo competente con richiesta di ripetizione della gara per asseriti errori tecnici commessi dai Direttori di gara. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 41 di data 24 febbraio 2011 il il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige respingeva il reclamo, negando la sussistenza del presunto errore tecnico relativamente ad un primo episodio denunciato dalla reclamante e sostenendo l’ininfluenza della pur accertata irregolarità in relazione ad un secondo episodio denunciato dalla reclamante. Avverso tale delibera ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società Pool calcio a 5 Bolzano, ribadendo le deduzioni ed istanze già sollevate in sede di reclamo. All’udienza del giorno 10 marzo sono stati sentiti il Presidente della società reclamante signor Enzo Zadra ed il primo Direttore di gara. La C.D. ritiene che il ricorso sia infondato e vada conseguentemente respinto. Per quanto concerne il primo episodio denunciato dalla reclamante, si rileva che non appare violata la norma di cui alla Regola 5. L’arbitro ha precisato che il calciatore della società HDI Assicurazioni Trento che aveva subito un fallo di gioco, non era affatto gravemente infortunato, ragion per cui egli non ha ritenuto di consentire l’ingresso ai soccorritori, essendosi limitato ad arrestare il gioco al solo scopo di sanzionare con l’ammonizione il calciatore avversario che aveva commesso il fallo. Non v’era dunque alcun obbligo per il sopra menzionato calciatore di uscire dal rettangolo di gioco e conseguentemente non si ravvisano irregolarità di sorta, così come correttamente dedotto dal G.S. nella propria delibera impugnata. Va condivisa la decisione del G.S. anche in relazione al secondo episodio denunciato dalla reclamante. Il Direttore di gara ha ammesso che nella fattispecie si sarebbe verificata un’irregolarità (ripresa del gioco da parte di un calciatore della società oggi reclamante, per battere un tiro libero conseguente al sesto fallo di squadra senza attendere il fischio dell’arbitro). Irregolarità, tra l’altro neppure menzionata dalla reclamante nelle proprie impugnazioni. Ma tale irregolarità in considerazione del momento in cui si è verificata (31’42” del II tempo, quando dunque mancavano solo 18 secondi alla fine della gara, compreso l’extra-time) e del risultato della gara in quel momento (3-8 per la società HDI) deve effettivamente considerarsi del tutto ininfluente ai fini della regolarità della gara (art. 17, comma 4, C.G.S.). Del tutto infondata è invece l’eccezione di presunta irregolarità della battuta del tiro libero siccome avvenuta dal punto dove il fallo era stato commesso anziché dal canonico punto di battuta del tiro libero. La Regola 14, comma 3) lettera e) prevede infatti che se il sesto fallo di squadra viene commesso nella metà del campo, tra la linea da 10 metri e la linea di porta, la squadra alla quale è stato assegnato il calcio di punizione può scegliere se batterlo dal secondo punto di rigore o dal punto in cui è stata commessa l’infrazione. Nel caso di specie il fallo, secondo quanto dichiarato dal Direttore di gara, è stato commesso in una zona compresa tra la linea dei 10 metri e la linea di porta, ragion per cui corretta appare la battuta dal punto ove il fallo era stato commesso. Per tali ragioni, la C.D. respinge il ricorso e conferma l’impugnata delibera del Giudice Sportivo. Poichè il ricorso è stato respinto, si ordina l’incameramento della relativa tassa.
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