COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 111 del 16 giugno 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 5.3.2. DEFERIMENTO di DI LUCENTE Andrea e Soc. A.S.D. Polisportiva VASTOGIRARDI

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 111 del 16 giugno 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 5.3.2. DEFERIMENTO di DI LUCENTE Andrea e Soc. A.S.D. Polisportiva VASTOGIRARDI Con atto n. 8704/1155 pf 10/11 GR/mc del 16 maggio 2011 la Procura Federale deferiva dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Di Lucente Andrea e la società A.S.D. Polisportiva Vastogirardi per rispondere: il primo, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Polisportiva Vastogirardi per la violazione dell’art. 5, comma 1, del C.G.S. per avere reso dichiarazioni lesive di persone operanti nell'ambito della Federazione ed in particolare della reputazione del Presidente del C.R.A. Molise sig. Scarati e degli appartenenti al medesimo organismo, pubblicate sul quotidiano locale "Primo Piano del giorno 3.2.2011; la seconda per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S. per la condotta del proprio Presidente. La Commissione Disciplinare rilevata la regolarità della convocazione delle parti e della Procura Federale ha proceduto alla trattazione del deferimento. E' risultato presente l'Avv. Sorbo Alfredo per la Procura Federale. Nessuno è comparso per i deferiti e nessuna giustificazione risulta pervenuta. Il rappresentante della Procura Federale si è riportato al deferimento ed ha concluso con la richiesta di riconoscere la responsabilità dei deferiti da sanzionare: il Di Lucente con mesi sei di inibizione e la società A.S.D. Vastogirardi con l'ammenda di euro 1.000, di ammenda. La C.D. valutati i fatti posti a base del deferimento, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal sig. Di Lucente Andrea, preso atto della mancata ed ingiustificata comparizione della stessa società e considerata la richiesta fatta dal rappresentante della Procura Federale, osserva quanto segue. Le dichiarazioni fatte dal Di Lucente Andrea risultano provate dalla copia della pagina del quotidiano che le ha pubblicate con la conseguenza che, non essendo state ritrattate dallo stesso, portano a sanzionare lo stesso e la società da esso rappresentata nella sua qualità. Pur tuttavia, ritiene che le sanzioni richieste dalla Procura Federale sia per Di Lucente Andrea che per la società Vastogirardi, anche tenendo conto della mancata presenza al dibattimento, che va sanzionata ex art. 1, commi 3 e 6, del C.G.S., valutate le affermazioni riportate, possano essere ridotte in limiti comunque afflittivi. P.Q.M. delibera di accogliere il deferimento e per l'effetto sanziona con la inibizione per mesi tre il sig. DI LUCENTE Andrea, nella sua qualità, e con l'ammenda di euro 400,00 la società A.S.D. Polisportiva VASTOGIRARDI. Manda alla Segreteria del C.R. Molise per quanto di competenza in merito alle suddette sanzioni.
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