COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 78 del 16 Marzo 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 5.2.1. DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. FRATE ANTONIO TESSERATO DELLA SOCIETÀ OLIMPIA KALENA E DELLA SOCIETÀ A.S.D. OLIMPIA KALENA
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 78 del 16 Marzo 2011
Decisione della Commissione Disciplinare
5.2.1. DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. FRATE ANTONIO TESSERATO DELLA SOCIETÀ OLIMPIA KALENA E DELLA SOCIETÀ A.S.D. OLIMPIA KALENA
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti trasmessi dalla Procura Federale il 13 dicembre 2010, riguardanti il calciatore FRATE Antonio e la società A.S.D. OLIMPIA KALENA, in persona del Presidente pro-tempore, ha convocato le parti per la trattazione fissata per il 3 marzo 2011.
Il Frate Antonio è stato deferito per aver chiesto, e, comunque, non evitato che altri chiedesse all'arbitro dell'incontro di serie C2 di Calcio a 5 Campobasso Calcio - Olimpia Kalena del 20 marzo 2010 che nella fase di riconoscimento dei giocatori della società Kalena fosse effettuato "un controllo superficiale" sulla sua identità "al fine di consentirgli di giocare sotto falso nome, con il documento di un compagno di squadra", così ponendo in essere un tentativo di illecito sportivo; la società A.S.D. Olimpia Kalena è stata deferita per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del C.G.S. per l'operato del proprio tesserato,
Sono presenti l’Avv. Raffaele Teodoro, in rappresentanza della Procura Federale, nonché il Sig. Scardera Mario, attuale Presidente della società Olimpia Kalena Calcio a 5. Non è comparso il sig. Frate Antonio, benché regolarmente convocato, né sono pervenute giustificazioni per la mancata presentazione.
Viene depositato accordo ex art. 23 del C.G.S. tra la Procura Federale e la società A.S.D. Olimpia Kalena Calcio a 5 che riporta la sanzione concordata della penalizzazione di punti tre in classifica.
Il rappresentante della Procura Federale, per quanto riguarda il calciatore Frate Antonio, si riporta al capo di imputazione e, ritenuto ampiamente provato il tentativo di illecito sportivo, richiede per lo stesso la squalifica per tre anni.
La Commissione Disciplinare si é riservata la decisione alla valutazione dei fatti e della documentazione prodotta dalla Procura Federale.
I fatti oggetto dell'indagine, riportati nella segnalazione dell'arbitro designato per la gara di Calcio a 5 Campobasso Calcio - Olimpia Kalena del 20 marzo 2010, riguardano un contatto telefonico avuto dall'arbitro in data 19 marzo 2010 da parte del sig. Mastrogiuseppe Enrico, amico di Frate Antonio, tesserato per la società Kalena, presente al momento della telefonata, con la quale veniva richiesto un controllo superficiale nella fase di riconoscimento dei giocatori della società Kalena in modo da dare la possibilità al Frate Antonio, squalificato per tale gara, di poter giocare sotto falso nome con il documento di un compagno di squadra.
Gli accertamenti effettuati dalla Procura Federale sono consistiti nel sentire l'arbitro, il Frate ed il Presidente della società Olimpia Kalena ed hanno dato modo di poter confermare che il fatto segnalato si era realmente verificato.
Va rilevato che non è stato sentito il Mastrogiuseppe Enrico, autore della telefonata, perché non rintracciato e non tesserato con la FIGC.
In conclusione al Frate viene contestata la sua partecipazione alla telefonata fatta dal suo amico Mastrogiuseppe all'arbitro della gara del giorno 20 marzo 2010, partecipazione consistita nella presenza al momento in cui il Mastrogiuseppe ha chiamato con il suo cellulare.
Tutti e due i suddetti erano conosciuti personalmente dall'arbitro, come da questi riferito.
Ai fini della qualificazione dell'azione posta in essere dal Mastrogiuseppe, con la presenza del Frate Antonio, occorre tenere conto delle dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di approfondimento istruttorio teso ad accertare il contenuto ed il tono della telefonata.
L'arbitro a specifiche domande ha risposto che ha parlato solo e direttamente con il Mastrogiuseppe, che conosceva; il tono usato dal Mastrogiuseppe era amichevole, intercalato da espressioni serie e da altre più colloquiali; la telefonata é durata poco, solo il tempo di registrare la sua indisponibilità alla richiesta; non gli è stata fatta alcuna forma di pressione; non vi è stata nessuna insistenza anche dopo il rifiuto; non conosceva i motivi della telefonata e né chi aveva preso l'iniziativa della telefonata.
Quanto sopra, in considerazione del fatto che il Frate non ha negato la sua presenza al momento della telefonata, che la telefonata è " durata poco, solo il tempo di registrare la mia indisponibilità", che esistevano rapporti amichevoli tra tutti e tre gli interessati alla vicenda, fa ritenere che può essere attendibile anche quello che il Frate ha riferito e cioè che l'iniziativa è partita dal Mastrogiuseppe appena questi ha saputo che lui era squalificato e non poteva giocare la partita del 20 marzo 2010.
La mancata audizione del Mastrogiuseppe non permette di sapere con precisione se l'iniziativa fu presa autonomamente da lui o su richiesta del Frate, con l'effetto che deve darsi credito alle affermazioni del Frate, che avrebbe potuto anche negare la sua presenza al momento della telefonata, cosa che non ha fatto, risultando così non provata la sua partecipazione, anche perché nessun rapporto è intercorso tra il Frate e l'arbitro.
La suddetta ricostruzione porta questa C.D. a ritenere il Frate Antonio responsabile della sola violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. per non aver bloccato la iniziativa del Mastrogiuseppe, seppure il tempo della telefonata è stata breve.
La esclusione della violazione dell'art. 7, comma 2, del C.G.S. è giustificata dalle risultanze della indagine della Procura Federale che non ha dato prova certa che il Frate ha consentito che il suo amico Mastrogiuseppe Enrico chiamasse l'arbitro, suo amico, per dare al Frate la possibilità di giocare la gara del 20 marzo 2010.
Altro motivo per cui tale violazione va esclusa è dato dal fatto che l'iniziativa non ha avuto alcun esito sia per la indisponibilità manifestata dall'arbitro e sia perché non può essere dimostrato che quantunque fosse disponibile potesse poi il fatto concordato essere veramente attuato, atteso che per potersi realizzare doveva esserci la disponibilità della società a fare giocare il calciatore sotto falso nome e, comunque, anche in questo caso ben poteva essere riconosciuto da altri e quindi vanificare l'accordo.
In definitiva, nel caso in esame non si riscontrano gli elementi necessari e caratterizzanti l'illecito sportivo, se non altro a titolo di idoneità, non equivocità e diretta potenzialità realizzativa. E' da aggiungere, ancora, che nel caso in questione, mutuando un concetto espresso dalla Corte Federale, manca anche il c.d. "segmento conclusivo" - rappresentato dalla disponibilità della società a fare giocare il calciatore Frate Antonio sotto falso nome - atto ad integrare l'ipotesi di illecito sportivo.
Infatti, la società Olimpia Kalena è risultata assolutamente estranea ai fatti, tant'è che la Procura Federale agli atti riporta "che non sono emersi elementi che possono dimostrare la partecipazione anche indiretta di dirigenti della società Olimpia Kalena".
Conseguentemente la sanzione da infliggere allo stesso deve essere limitata alla sola violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. come meglio sopra riportato, aggravata dal mancato rispetto dell'obbligo di presentarsi davanti a questa C.D. a seguito della convocazione regolarmente inviatagli, come previsto dal 3° comma del medesimo articolo 1.
Per quanto riguarda la società A.S.D. Olimpia Kalena, assolutamente estranea ai fatti, essa deve rispondere, quindi, solo per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., da riportarsi al comportamento del calciatore Frate Antonio qualificato come sopra. L'effetto di ciò porta a non ritenersi congrua la sanzione concordata tra essa società e la Procura Federale in presenza della diversa qualificazione dei fatti fatta da questa C.D.
L'accordo ex art. 23 del C.G.S., pertanto, non può essere ratificato sia perché nel caso di specie non ricorrono le condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo ed anche perché la sanzione concordata è prevista per il caso di illecito sportivo, che non ricorre in questo caso.
P.Q.M.
dispone sanzionarsi il calciatore FRATE ANTONIO, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., con la squalifica per due mesi, così quantificata anche in considerazione della sua mancata presentazione davanti a questa C.D., e la società A.S.D. OLIMPIA KALENA, per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del C.G.S., con l'ammenda di euro 100,00.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti alla presente delibera.
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