F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001 del 06 Luglio 2011 (619) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. EUGENIO FUNARI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl), E DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO 1914 Srl. ▪ (nota N°. 9258/1406 pf10-11/SP/blp del 30.5.2011). (620) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. EUGENIO FUNARI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl), E DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO 1914 Srl. ▪ (nota N°. 9259/1407 pf10-11/SP/blp del 30.5.2011). (621) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. EUGENIO FUNARI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl), E DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO 1914 Srl. ▪ (nota N°. 9260/1408 pf10-11/SP/blp del 30.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001 del 06 Luglio 2011 (619) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. EUGENIO FUNARI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl), E DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO 1914 Srl. ▪ (nota N°. 9258/1406 pf10-11/SP/blp del 30.5.2011). (620) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. EUGENIO FUNARI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl), E DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO 1914 Srl. ▪ (nota N°. 9259/1407 pf10-11/SP/blp del 30.5.2011). (621) – DEFERIMENTO DEL PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. EUGENIO FUNARI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl), E DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO 1914 Srl. ▪ (nota N°. 9260/1408 pf10-11/SP/blp del 30.5.2011). La Commissione disciplinare nazionale, previa riunione dei procedimenti indicati in epigrafe, visti gli atti di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Funari Eugenio e dell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per la Cosenza Calcio 1914 Srl, osserva quanto segue. Il deferimento Il Procura federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Funari Eugenio, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Cosenza Calcio 1914 Srl e quest’ultima Società, per rispondere, rispettivamente: ▪ il Sig. Funari, delle violazioni previste e punite: dall’art. 85, lett. C), paragrafo II) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, nonché dall’art. 85, lett. C), paragrafo VI) punto 2 delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, e dall’art. 85, lett. C), paragrafo VII) punto 1 delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 marzo 2011, la relazione semestrale al 31 dicembre 2010 corredata dalla relativa documentazione, nonchè il prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 dicembre 2010, nonché il prospetto P/A con l’indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2010, come prescritto dalle norme federali in materia; ▪ la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze addebitate al Sig. Funari risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, al deposito della suddetta documentazione. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società deferita. In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue le richieste della Procura federale. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l’effetto commina la sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) al Sig. Funari Eugenio e quella dell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) alla Cosenza Calcio 1914 Srl.
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