F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002 del 07 Luglio 2011 (517) – APPELLO DEL SIG. GERMAN PATRICIO MENDIVIL (calciatore attualmente tesserato per la Soc. USD A. Toma) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Puglia CU n. 69 del 12.5.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002 del 07 Luglio 2011
(517) – APPELLO DEL SIG. GERMAN PATRICIO MENDIVIL (calciatore attualmente tesserato per la Soc. USD A. Toma) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Puglia CU n. 69 del 12.5.2011).
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, letto l’atto di appello proposto dal calciatore Mendivil German Patricio
avverso la delibera, pubblicata su C.U. n. 69 del 12.05.2011, con la quale la CDT presso il CR Puglia infliggeva allo stesso la squalifica fino al 30.06.2012, riconoscendolo responsabile della violazione degli artt. 1, co. 1, CGS in relazione all’art. 10 commi 2 e 6 del CGS per avere, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme di tesseramento, disputato n.2 gare di Coppa Italia e n. 2 gare di Campionato nelle fila della soc. USD A. Toma Maglie senza aver titolo perché non tesserato; udite le conclusioni delle parti con il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la conferma dell’impugnata decisione e il difensore dell’incolpato che ha invocato l’accoglimento dell’atto di gravame; Osserva quanto segue: Dalla documentazione in atti emerge che la soc. USD A. Toma Maglie in data 10.09.20010 inoltrava, attraverso l’invio di apposito modello al CR Puglia della F.I.G.C., richiesta di tesseramento sottoscritta dal calciatore Medivil German Patricio e, ritenendo perfezionato il tesseramento, utilizzava detto atleta per le gare del 12.09.2010, 19.09.2010, 22.09.2010 e 26.09.2010. Con comunicazione inviata in data 30.09.2010 dal C.R. Puglia veniva segnalata la posizione irregolare del calciatore in precedenza tesserato con la federazione Argentina e solo in data 25.11.2010 l’Ufficio tesseramenti, dopo aver ricevuto la documentazione necessaria (nella specie il “transfert internazionale”), provvedeva a tesserare il calciatore. Dagli atti risulta, inoltre, che il calciatore è titolare sin dal 28.11.2006 di passaporto italiano ed è residente in Italia e che in data 16.08.2010 è stato svincolato dalla società Association Deportiva Everton Olimpia. Ciò posto, appare evidente che il calciatore Mendivil prendeva parte alle gare oggetto di deferimento senza titolo e quindi in posizione irregolare, attesa la mancanza del requisito previsto dall’art. 40 comma 11 n. 1 lett. a) delle NOIF ovvero la qualifica di non professionista risultante da transfert internazionale. In fatto la vicenda in esame è stata pacificamente accertata tanto che anche l’odierno appellante ha riconosciuto l’irregolarità del tesseramento pur se ritenendola una irregolarità meramente formale e non sostanziale, contestando unicamente l’entità della sanzione inflitta dalla Commissione Territoriale perché eccessiva ed inadeguata alla concreta entità del fatto, non in linea con la costante giurisprudenza, recente, di questa Commissione. Le doglianze dell’odierno appellante sono fondate. Al fine della determinazione della sanzione non è corretto il riferimento operato dalla Procura Federale all’art. 10 comma 6 CGS in quanto tale fattispecie attiene alla violazione in materia di tesseramenti compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza o con il compimento, in maniere diretta o indiretta, di atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme di ingresso e di tesseramento in Italia dei calciatori extracomunitari. Nel caso che ci occupa, dalle indagini svolte e come stabilito dal giudice di primo grado, è stata accertata unicamente una violazione delle norme federali in tema di tesseramento dovuta alla mancata conoscenza delle norme e delle disposizioni federali. La fattispecie in oggetto va ricondotta alla violazione del combinato disposto degli artt. 40 NOIF e 10 commi 2 e 10 CGS ovvero della inosservanza delle disposizioni federali in materia di tesseramento relativa a calciatori extracomunitari. La sanzione da irrogare nella fattispecie in esame, pertanto, va commisurate al grado di gravità della condotta che ha portato al verificarsi dell’accaduto, valutato con riferimento al numero di gare disputate ed all’elemento psicologico (che nel concreto può ricondursi a colpa), quindi secondo equità, come più volte è stato sentenziato da questa Commissione in casi analoghi a quello oggi in esame. La decisione del primo giudice deve essere pertanto riformata con la riduzione della sanzione inflitta al reclamante, così come indicato in dispositivo. P.Q.M. Accoglie il ricorso e, per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata decisione di cui al CU n. 69 del 12.05.2011 del CR Puglia, riduce la squalifica inflitta al calciatore Mendivil German Patricio a n. 4 (quattro) gare ufficiali. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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