F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002 del 07 Luglio 2011 (525) – APPELLO DEL SIG. LUIGI BONASERA (Presidente pro-tempore della Soc. GSD Enna Calcio) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia CU n. 483 del 24.5.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002 del 07 Luglio 2011
(525) – APPELLO DEL SIG. LUIGI BONASERA (Presidente pro-tempore della Soc. GSD Enna Calcio) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia CU n. 483 del 24.5.2011).
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, letto l’atto di appello proposto dal sig. Bonasera Luigi avverso la delibera, pubblicata su C.U. n. 483 del 24.05.2011, con la quale la CDT presso il CR Sicilia infliggeva allo stesso la inibizione per mesi tre, riconoscendolo responsabile della violazione dell’ art. 1, co. 1, CGS in relazione a quanto previsto dalla LND con C.U. n. 1 parg. 14 per la stagione sportiva 2009/2010 per avere, in qualità di Presidente della soc. GSD Enna Calcio, sottoscritto un accordo economico con un tecnico delle squadre minori prevedendo un premio di tesseramento superiore ai minimi fissati dalle norme federali; udite le conclusioni delle parti con il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la conferma dell’impugnata decisione; Osserva quanto segue: Dalle indagini svolte dalla Procura Federale a seguito di segnalazione inviata dal Presidente del CR Sicilia e dalla documentazione in atti, emerge in maniera pacifica che in data 21.09.2009 la società GSD Enna Calcio, rappresentata dal sig. Bonasera Luigi, stipulava un accordo economico con il tecnico Colajanni Sergio per la conduzione della squadra partecipante al campionato “Juniores Regionale” con un premio di tesseramento annuo stabilito in € 6.500,00 da corrispondere in n. 3 rate. La Procura Federale, inoltre, produceva allegandole all’atto di deferimento, sia la copia del modello “Richiesta emissione tessera di tecnico” del 20.09.2010 in cui è espressamente indicato quale campionato per cui si richiede il tesseramento del tecnico quello “Allievi - Juniores”, sia copia della tessera di allenatore di base relativa alla stagione 2009/2010 con l’indicazione dell’incarico relativo a “squadre minori” del citato tecnico. Considerato che C.U. n. 1 del 14 luglio 2009 al punto 14 indicava l’obbligo per le società partecipanti ai campionati di LND di affidare le proprie squadre ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, prevedendo quale importo massimo del premio di tesseramento annuale per gli allenatori di squadre minori la somma di € 3.000,00 ed alla luce dei richiamati atti, appare evidente che le motivazioni a difesa addotte dal reclamante di aver tesserato il sig. Colajanni Sergio come “allenatore in seconda”, non trovano riscontro alcuno e non possono trovare accoglimento. Ritenuto che la condotta posta in essere dall’allora presidente della soc. GSD Enna Calcio integra la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in riferimento al punto 14 del CU n. 1 della LND, la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua e deve essere pertanto confermata. P.Q.M. Respinge il proposto ricorso e, per l’effetto, conferma la decisione impugnata, disponendo l’incameramento della relativa tassa versata.
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