F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003 del 12 Luglio 2011 (626) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD LICATA 1931 (già ASD Campobello di Licata) AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. PIERO SANTAMARIA (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 750,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia CU n. 489 del 31.5.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003 del 12 Luglio 2011
(626) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD LICATA 1931 (già ASD Campobello di Licata) AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. PIERO SANTAMARIA (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 750,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia CU n. 489 del 31.5.2011).
Il Comitato regionale Sicilia avendo rilevato la rinuncia della A.S.D. Campobello di Licata Società di Eccellenza al prosieguo del campionato Juniores, nella stagione sportiva 2009/2010 ha segnalato alla Procura Federale la violazione dell’art. 1 CGS. A conclusione delle indagini ritualmente svolte, la Procura Federale con nota del 31 marzo – 13 aprile 2011 (149 pf 10-11 GS/reg.) ha deferito alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia:
▪ il Sig. Santamaria Pietro, all’epoca dei fatti, Presidente della A.S.D. Campobello di Licata, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 32 comma 1 Reg. L.N.D. in riferimento al punto A/2 lett. g del C.U. n. 1 del 14.07.09 L.N.D. per aver omesso di far partecipare una squadra della società rappresentata al campionato Juniores under 18;
▪ la Soc. A.S.D. Campobello di Licata, quale responsabile della violazione di cui all’art. 4, comma 1, CGS a titolo di responsabilità diretta. La C.D.T. Comitato regionale Sicilia, nella udienza del giorno 17 maggio 2011, verificata la regolarità delle convocazioni e l’assenza delle parti e ritenuta documentalmente comprovata la violazione ha assunto la decisione oggetto della odierna impugnazione. Avverso la decisione, la Società ASD Licata 1931 e, il Sig. Santamaria Pietro propongono appello allegando a motivazione la mancata ricezione dell’avviso di trattazione del giudizio per avere la società, a decorrere dalla stagione sportiva 2010-2011, mutato la propria denominazione sociale in ASD Licata 1931, e quindi di essersi ritrovata nella condizione di non poter validamente esercitare il proprio diritto di difesa. I ricorrenti chiedono l’annullamento, o la revoca ovvero la dichiarazione di privazione di qualsivoglia effetto della decisione impugnata. In proposito la Commissione osserva: Con verbale del 20 novembre 2009 l’Assemblea ordinaria dei soci della ASD Campobello di Licata, all’unanimità dei presenti ha deliberato l’elezione del Sig. Santamaria Pietro alla Presidenza della Società e di “comunicare in Lega il seguente indirizzo per la corrispondenza ASD Campobello di Licata – Via Marianello n. 12 c/o Santamaria Pietro – Tel. 0922 804696 – Fax 0922 777439”. Con nota datata 20.XI.09 pervenuta il successivo 23 novembre, il Sig. Pietro Santamaria ha trasmesso alla Federazione il recapito epistolare – telefonico e fax della Società presso la propria residenza. A quel recapito dunque risulta inviata la comunicazione riguardante la Società Campobello di Licata a mezzo telegramma. Al di là dunque della acquisizione agli atti, certificata dalla C.D.T. della regolarità della notificazione, la convocazione delle parti per la udienza di discussione fissata per il giorno 17 .05.2011 innanzi alla C.D.T. Comitato Regionale Sicilia si deve ritenere non rituale dal momento che la originaria Società A.S.D. Campobello di Licata è, allo stato, non esistente. Così la stessa sanzione irrogata alla Società ASD Campobello di Licata, a titolo di responsabilità diretta, risulterebbe inapplicabile. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del ricorso avverso la decisione della C.D.T. Comitato Regione Sicilia L.N.D. assunta nella seduta del 17.05.2011 e pubblicata nel C.U. N. 489/CDT n. 42 del 31.05.2011, annulla il provvedimento impugnato, dispone la rimessione degli atti alla C.D.T. Comitato regione Sicilia per la rinnovazione della udienza di trattazione previa notificazione della convocazione alla Società ASD Licata 31 (già ASD Campobello di Licata) e al Sig. Santamaria Pietro personalmente. Nulla per la tassa non versata.
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