F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004 del 12 Luglio 2011 (641) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO AMODIO (Amministratore unico della Società SS Juve Stabia Spa) e della Società SS JUVE STABIA Spa ● (nota n. 10124/501pf10-11/AM/ma del 21.6.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004 del 12 Luglio 2011 (641) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO AMODIO (Amministratore unico della Società SS Juve Stabia Spa) e della Società SS JUVE STABIA Spa ● (nota n. 10124/501pf10-11/AM/ma del 21.6.2011). Con provvedimento del 21.6.2011 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Roberto Amodio, Amministratore unico della Società SS Juve Stabia Spa e la Società SS Juve Stabia Spa. Il primo, per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 1, comma 1, CGS, sia con riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 12, stesso Codice, per avere eluso, mediante la concessione degli accrediti ai propri sostenitori, la normativa sull’accesso agli impianti sportivi dei tifosi sprovvisti della “tessera del tifoso”, sia con riferimento al comma 3 del medesimo articolo per i cori offensivi intonati dai suddetti tifosi per l’intero arco della gara; la Società, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 3, per quanto contestato ai suoi tifosi. All’inizio della riunione odierna il Sig. Roberto Amodio e la Società SS Juve Stabia Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Roberto Amodio e la Società SS Juve Stabia Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Roberto Amodio, sanzione del’linibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società SS Juve Stabia Spa, sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 4.000,00 (quattromila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Roberto Amodio e dell’ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00) per la Società SS Juve Stabia Spa. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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