F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005 del 15 Luglio 2011 (553) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPETTI (Presidente e Legale rappresentante della Società Foligno Calcio Srl), E DELLA SOCIETÀ FOLIGNO CALCIO Srl ▪ (nota N°. 9037/430 pf10-11/AM/ma del 24.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005 del 15 Luglio 2011 (553) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPETTI (Presidente e Legale rappresentante della Società Foligno Calcio Srl), E DELLA SOCIETÀ FOLIGNO CALCIO Srl ▪ (nota N°. 9037/430 pf10-11/AM/ma del 24.5.2011). Con provvedimento del 26 maggio 2011 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione: a) il signor Maurizio Zampetti, nella qualità di legale rappresentante della Società Foligno Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma primo, e 8, comma sesto, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 92, comma primo, delle NOIF (doveri dei tesserati) e dell’art. 94, comma primo, lettera a), delle NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva avendo provveduto a stipulare un accordo economico per l’importo di € 10.000,00 con il tecnico Giulio Peruzzi in contrasto con le disposizioni federali; b) la Società Foligno Calcio Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma primo e secondo, per l’operato del proprio legale rappresentante e del proprio tesserato. All’inizio della riunione odierna il Sig. Maurizio Zampetti e la Società Foligno Calcio Srl, tramite il loro rappresentante, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Maurizio Zampetti e la Società Foligno Calcio Srl, tramite il loro rappresentante, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Maurizio Zampetti, sanzione della inibizione per mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per la Società Foligno Calcio Srl, sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ al Sig. Maurizio Zampetti, nella qualità di Legale rappresentante della Società Foligno Calcio Srl, l’inibizione di mesi 2 (due); ▪ alla Società Foligno Calcio Srl l’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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