F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005 del 15 Luglio 2011 (637) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO ANZALONE (Calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società Ravenna Calcio Srl), GIANNI FABBRI (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Ravenna Calcio Srl), GIORGIO BUFFONE (all’epoca dei fatti Direttore sportivo della Società Ravenna Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ RAVENNA CALCIO Srl ▪ (nota N°. 9757/035 pf10-11/SP/blp del 14.6.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005 del 15 Luglio 2011
(637) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO ANZALONE (Calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società Ravenna Calcio Srl), GIANNI FABBRI (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Ravenna Calcio Srl), GIORGIO BUFFONE (all’epoca dei fatti Direttore sportivo della Società Ravenna Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ RAVENNA CALCIO Srl ▪ (nota N°. 9757/035 pf10-11/SP/blp del 14.6.2011).
Il deferimento
Con provvedimento del 14.6.2011 il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione i Signori Fabrizio Anzalone, calciatore, all'epoca dei fatti, tesserato con il Ravenna Calcio Srl; Gianni Fabbri, Legale rappresentante, all'epoca dei fatti, del Ravenna; Giorgio Buffone, Direttore sportivo societario; nonché la stessa Ravenna Calcio Srl per rispondere: i primi tre della violazione prevista dagli artt. 1 comma 1 CGS, in relazione all'art. 94 NOIF e all'art. 8 comma 6 CGS, per avere gli stessi redatto e depositato presso i competenti organi federali un contratto simulato per l'importo di € 105.930,00 volto a dissimulare l'esistenza del reale contratto riportante un accordo economico per il maggiore importo di € 186.233,00, successivamente depositato dal calciatore Anzalone, entrambi relativi alla stagione sportiva 2009-2010; la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l’operato del suo dirigente ex art. 4, comma 1, CGS. All’inizio della riunione odierna i Sig.ri Fabrizio Anzalone, Gianni Fabbri e la Società Ravenna Calcio Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Fabrizio Anzalone, Gianni Fabbri e la Società Ravenna Calcio Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Fabrizio Anzalone, sanzione della squalifica per giornate 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giornate 2 (due); pena base per il Sig. Gianni Fabbri, sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per la Società Ravenna Calcio Srl, sanzione dell’ammenda di € 77.303,00 (€ settantasettemilatrecentotre/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 51.536,00 (€ cinquantunomilacinquecentotrentasei/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Giorgio Buffone: 6 (sei) mesi di inibizione. Nel termine previsto il deferito Buffone non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva, né alcuno è comparso alla riunione.
I motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto. Risulta infatti che Anzalone e la Società Ravenna hanno stipulato, in data 5.10.09, un contratto economico per € 105.930,00 relativo alle stagioni 2009-10 e 2010-2011, regolarmente depositato e ratificato in Lega; in data 11.6.10, risulta poi depositato dal calciatore Anzalone un secondo contratto economico, relativo alle due stesse stagioni sportive e stipulato fra le stesse parti, che prevedeva una retribuzione lorda di € 186.233,00 per la stagione 2009-10 a partire dal 15 aprile 2010. Dalla documentazione in atti risulta che i contratti sono stati sottoscritti su modello tipo previsto dalle norme federali, acquisiti dal Ravenna tramite procedura telematica, adottata dalla Lega, in data 1 ottobre 2009, aventi numeri di serie sequenziali (0902MV1822 e 0902 MV1823). Dalle modalità di compilazione e deposito dei detti contratti si può agevolmente comprendere come effettivamente sia esistito fra le parti un intento fraudolento teso a nascondere un accordo economico maggiore depositando in Lega solo quello recante la cifra inferiore, ciò almeno fino all’avvenuto deposito del secondo contratto, artificiosamente datato 15.4.10 ma stampato e sottoscritto l'1.10.09 come risulta dalla consequenzialità dei numeri di serie, da parte del calciatore Anzalone. Tali circostanze fanno emergere come il primo contratto fosse simulato dalle parti e che quello reale, effettivamente voluto dalle parti, fosse il secondo, quello poi depositato solo successivamente dal calciatore, di maggior valore economico e, per tale motivo, dissimulato, probabilmente perché oggetto di maggiori tassazioni e contribuzioni. Da tutto quanto su esposto deriva l’affermazione di responsabilità del deferito.
Il dispositivo
Delibera di infliggere al Sig. Giorgio Buffone la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei). A seguito di patteggiamento ex art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ squalifica di 2 (due) giornate in gare ufficiali per il Sig. Fabrizio Anzalone;
▪ inibizione di 4 (quattro) mesi per il Sig. Gianni Fabbri;
▪ ammenda di € 51.536,00 (€ cinquantunomilacinquecentotrentasei/00) per la Società Ravenna Calcio Srl.
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