F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005 del 15 Luglio 2011 (484) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO PASSIRANI, ELISABETTA PASINI, GIUSEPPE PASINI, LUCA PASINI, GIULIA COLOMBI, PIERFRANCESCO GALLIZZI (nota N°. 8118/1303 pf09-10/AM/ma del 28.4.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005 del 15 Luglio 2011 (484) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO PASSIRANI, ELISABETTA PASINI, GIUSEPPE PASINI, LUCA PASINI, GIULIA COLOMBI, PIERFRANCESCO GALLIZZI (nota N°. 8118/1303 pf09-10/AM/ma del 28.4.2011). Letti gli atti; visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 28 aprile 2011 nei confronti di: ▪ Luciano Passirani per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF, avendo riscoperto dal 31 luglio 2009 e sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento la carica di Amministratore unico della Società AC Pro Sesto Srl adottando la medesima cattiva gestione della Società, in costante perdita con aggravio nel tempo del disavanzo patrimoniale, condotta dal precedente Consiglio di Amministrazione; ▪ Elisabetta Pasini per la violazione dell’art. 1, comma 1,CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF, avendo riscoperto dal 14 luglio 2005 al 29 maggio 2006 la carica di vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal 29 maggio 2006 e sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Pro Sesto Srl adottando la cattiva gestione della Società, in costante perdita con aggravio nel tempo del disavanzo patrimoniale; ▪ Giuseppe Pasini per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF, avendo riscoperto dal 14 luglio 2005 al 29 maggio 2006 la carica di vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal 29 maggio 2006 e sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Pro Sesto Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, in costante perdita con aggravio nel tempo del disavanzo patrimoniale; ▪ Luca Pasini per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art.21, commi 2 e 3, NOIF, avendo riscoperto dal 14 luglio 2005 al 29 maggio 2006 la carica di vice presidente del Consiglio di Amministrazione e dal 29 maggio 2006 e sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Pro Sesto Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, in costante perdita con aggravio nel tempo del disavanzo patrimoniale; ▪ Giulia Colombi per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF, avendo riscoperto dal 14 luglio 2005 al 29 maggio 2006 la carica di vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal 29 maggio 2006 e sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Pro Sesto Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, in costante perdita con aggravio nel tempo del disavanzo patrimoniale; ▪ Pierfrancesco Gallizzi per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art.21, commi 2 e 3, NOIF, avendo riscoperto dal 14 luglio 2005 al 29 maggio 2006 la carica di vice presidente del Consiglio di Amministrazione e dal 29 maggio 2006 e sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Pro Sesto Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società, in costante perdita con aggravio nel tempo del disavanzo patrimoniale; All’inizio della riunione odierna i Signori Luca Pasini, Giuseppe Pasini e Giulia Colombi, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Luca Pasini, Giuseppe Pasini e Giulia Colombi, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Luca Pasini, sanzione della inibizione per anni 1 (uno) e mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS ad anni 1 (uno); pena base per il Sig. Giuseppe Pasini, sanzione dell’inibizione per anni 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS ad anni 2 (due); pena base per la Sig.ra Giulia Colombi, sanzione dell’inibizione per anni 1 (uno) e mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS ad anni 1 (uno)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.” Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite Luciano Passirani, Elisabetta Pasini e Pierfrancesco Gallizzi. In via preliminare la Procura federale chiede di stralciare le posizioni dei Sigg. Elisabetta Pasini e Pierfrancesco Gallizzi dovendosi rettificare i deferimenti già notificati. Per quanto attiene alla posizione del Sig. Luciano Passirani il rappresentante della Procura federale Dott.ssa Serenella Rossano conclude per l’affermazione di responsabilità del soggetto deferito chiedendo l’irrogazione della sanzione della inibizione per anni 3 (tre). Il Sig. Luciano Passirani non è presente alla presente udienza e non ha depositato alcuna memoria difensiva. Ritenuto che da un esame degli atti risulta accertato che il Sig. Luciano Passirani dal 31 luglio 2009 sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento ha ricoperto la carica di Amministratore Unico della Società, che dal 15 luglio 2009 la Società è stata interamente controllata dallo stesso Sig. Passirani, che nel periodo in cui la Società è stata controllata dal Passirani la deficitaria situazione patrimoniale, economica e finanziaria non ha avuto alcun miglioramento, stante l’assenza di ogni forma di liquidità, portando rapidamente la Società al fallimento dichiarato dal Tribunale di Monza con sentenza del 31 marzo 2010. Considerato che le responsabilità del Passirani in ordine all’intervenuto fallimento risultano dunque ampiamente comprovate. P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga la sanzione della inibizione per anni 3 (tre) a carico del Sig. Luciano Passirani. A seguito di patteggiamento ex art. 23 CGS irroga inoltre le seguenti sanzioni: ▪ inibizione di 1 (uno) anno per il Sig. Luca Pasini; ▪ inibizione di 2 (due) anni per il Sig. Giuseppe Pasini; ▪ inibizione di 1(uno) anno per la Sig.ra Giulia Colombi. Stralcia le posizioni relative ai deferimenti disposti nei confronti dei sigg. Elisabetta Pasini e Pierfrancesco Gallizzi e dispone la trasmissione degli atti alla Procura federale.
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