F.I.G.C. ¨C COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE ¨C 2011/2012 ¨C Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004 del 12 Luglio 2011 (640) ¨C DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE ANGELO SANTOMANCO (all¡¯epoca dei fatti Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Societ¨¤ Ostuni Sport) e della Societ¨¤ OSTUNI SPORT ¡ñ (nota n. 10092/147pf10-11/AM/ma del 17.6.2011).
F.I.G.C. ¨C COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE ¨C 2011/2012 ¨C Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004 del 12 Luglio 2011
(640) ¨C DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE ANGELO SANTOMANCO (all¡¯epoca dei fatti Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Ostuni Sport) e della Società OSTUNI SPORT ¡ñ (nota n. 10092/147pf10-11/AM/ma del 17.6.2011).
La Commissione disciplinare nazionale, visto l¡¯atto di deferimento e letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo l¡¯irrogazione della sanzione dell¡¯inibizione di mesi 6 (sei) per il Signor Santomanco e della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale, da scontarsi nella stagione sportiva
2011/2012 in confronto della Società Ostuni Sport; osserva quanto segue. Il deferimento
Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Giuseppe Angelo Santomanco, all¡¯epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Ostuni Sport (di seguito detta la ¡°Societࡱ), per rispondere, rispettivamente:
- il Signor Santomanco, della violazione di cui all¡¯art. 1, comma 1, del CGS in relazione all¡¯art. 94 ter, comma 13, delle NOIF ed all¡¯art. 8, comma 9, del CGS, per avere in qualità di legale rappresentante della Società Ostuni Sport, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, disatteso l¡¯obbligo di corrispondere, nei termini di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme determinate dal Collegio Arbitrale LND in favore dell¡¯allenatore Lombardo Andrea; - la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell¡¯art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante. I motivi della decisione Il deferimento ¨¨ fondato e va accolto. Le circostanze ascritte al Signor Santomanco Giuseppe Angelo risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non ¨¨ stato provveduto, nei termini normativamente fissati, a quanto disposto nella decisione del Collegio Arbitrale LND.
In merito alle sanzioni questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale. Il dispositivo
La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l¡¯effetto, commina le seguenti sanzioni:
▪ al Signor Santomanco Giuseppe Angelo, l¡¯inibizione di mesi 6 (sei);
▪ alla Società Ostuni Sport, 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica generale, da scontarsi nella stagione sportiva 2011/2012.
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